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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 33579/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Breeia, in data 29.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 610 e 612, co. 2, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 4, I, n. 110 del 1975, in rubrica ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della cote territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi Lavi, Messina e Cavagna; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 84, c.p., in punto di mancato assorbimento del reato di minaccia di cui al capo B) in quello di violenza privata, di cui al capo A); 3) violazione di legge in punto di mancata qualificazione del fatto di cui al capo A), in tentativo di violenza privata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.

3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con conclusioni scritte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Niosi insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

6. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'ari:. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un condivisibile orientamento, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a contestare genericamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Messina e del teste oculare Lavi, contrapponendo ad esse quelle dei testi Zanoni e Cavagna (oggetto di adeguata valutazione da parte della corte territoriale: cfr. pp. 8-9), senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti per cui è processo, ma di radicalmente inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

7. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, come chiarito dalla corte territoriale, le condotte contestate nei capi A) e B) appaiono del tutto distinte, facendo venir meno il presupposto dell'assorbimento dell'una nell'altra.

Ed invero, da un lato, il Niosi aveva chiuso con H telecomando la porta basculante del garage condominiale, impedendo al Messina di uscirne, condotta in cui sono ravvisabili gli estremi della violenza, posto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza privata, la condotta violenta è configurabile nell'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 40291 del 6.6.2017, Rv. 271212).

Dall'altro lato, la successiva minaccia rivolta al Messina attraverso la frase "tu questa sera non esci vivo di qua....ti ammazzo, proferita dall'imputato brandendo un grosso cacciavite in mano, si configura come una condotta autonoma, posta in essere in sequenza logicamente successiva rispetto alla violenza privata, che, dunque, non può ritenersi con essa coincidente.

Del resto come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per configurare il reato complesso di cui all'art. 84, c.p., è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi.

Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7780 del 15.2.1990, Rv. 84511).

Circostanza non ravvisabile nel caso in esame in quanto la finalità coercitiva che costituisce un elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 610, c.p., è del tutto estranea alla fattispecie ex art. 612, c.p., con cui condivide soltanto l'elemento costitutivo della minaccia.

8. Inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, trattasi di motivo nuovo, non dedotto con i motivi di appello.

In ogni caso si tratta anche di motivo manifestamente infondato, posto che, come evidenziato dalla corte territoriale nella ricostruzione dei fatti, il Messina fu in grado di uscire dal garage solo grazie all'intervento del Lavi, che convinse il Niosi a non ostacolarne l'uscita (cfr. p. 3), dunque il reato di cui all'art. 610, c.p., si era già consumato prima dell'iniziativa risolutrice del suddetto Lavi.

9. Inammissibile, in quanto con esso vengono articolate doglianze sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso.

La corte territoriale ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione, ponendo a fondamento della sua decisione, sia la gravità del comportamento del Niosi, "il quale, ripetutamente, si è avvalso di armi improprie per intimidire la controparte, dapprima un cacciavite e successivamente una spranga"; sia la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, anche gravi, e dal suo atteggiamento prevaricatore manifestato dalla volontà di utilizzare gli spazi condominiali per uso personale (cfr. p. 10), facendo, dunque, buon governo dei parametri fissati dall'art. 133, c.p.

10. Ad identiche considerazioni si perviene in ordine al quinto motivo di ricorso.

Ed invero, come è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., SeZ. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella esistenza di plurimi e significativi precedenti penali a carico di quest'ultimo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p..

Sicché sul punto il motivo di impugnazione del Niosi è anche manifestamente infondato.

11. Generico e manifestamente infondato si appalesa l'ultimo motivo di ricorso.

Anche in questo caso, infatti, non può non rilevarsi la completezza del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale in completa aderenza ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (cfr., Cass., Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229; Cass., Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450).

A tali principi, come si è detto, si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che ha ancorato la misura della liquidazione del danno morale determinata dal primo giudice nella misura di cinquemila euro, condividendola, "al patimento derivante dall'essersi trovato il Messina alla mercé di un soggetto armato, che già in precedenza aveva avuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, con seria preoccupazione che questi dalle parole potesse passare ancora una volta ai fatti", senza tacere come la condotta del Niosi "possa avere condizionato negativamente la libertà del Messina di recarsi presso il proprio stabile, al sol timore di incontrare nuovamente l'inquilino" (cfr. p. 11).

12. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Breeia, in data 29.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 610 e 612, co. 2, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 4, I, n. 110 del 1975, in rubrica ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della cote territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi Lavi, Messina e Cavagna; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 84, c.p., in punto di mancato assorbimento del reato di minaccia di cui al capo B) in quello di violenza privata, di cui al capo A); 3) violazione di legge in punto di mancata qualificazione del fatto di cui al capo A), in tentativo di violenza privata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con conclusioni scritte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Niosi insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 6. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'ari:. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un condivisibile orientamento, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a contestare genericamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Messina e del teste oculare Lavi, contrapponendo ad esse quelle dei testi Zanoni e Cavagna (oggetto di adeguata valutazione da parte della corte territoriale: cfr. pp. 8-9), senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti per cui è processo, ma di radicalmente inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 7. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, come chiarito dalla corte territoriale, le condotte contestate nei capi A) e B) appaiono del tutto distinte, facendo venir meno il presupposto dell'assorbimento dell'una nell'altra. Ed invero, da un lato, il Niosi aveva chiuso con H telecomando la porta basculante del garage condominiale, impedendo al Messina di uscirne, condotta in cui sono ravvisabili gli estremi della violenza, posto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza privata, la condotta violenta è configurabile nell'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 40291 del 6.6.2017, Rv. 271212). Dall'altro lato, la successiva minaccia rivolta al Messina attraverso la frase "tu questa sera non esci vivo di qua....ti ammazzo, proferita dall'imputato brandendo un grosso cacciavite in mano, si configura come una condotta autonoma, posta in essere in sequenza logicamente successiva rispetto alla violenza privata, che, dunque, non può ritenersi con essa coincidente. Del resto come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per configurare il reato complesso di cui all'art. 84, c.p., è necessario che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7780 del 15.2.1990, Rv. 84511). Circostanza non ravvisabile nel caso in esame in quanto la finalità coercitiva che costituisce un elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 610, c.p., è del tutto estranea alla fattispecie ex art. 612, c.p., con cui condivide soltanto l'elemento costitutivo della minaccia. 8. Inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, trattasi di motivo nuovo, non dedotto con i motivi di appello. In ogni caso si tratta anche di motivo manifestamente infondato, posto che, come evidenziato dalla corte territoriale nella ricostruzione dei fatti, il Messina fu in grado di uscire dal garage solo grazie all'intervento del Lavi, che convinse il Niosi a non ostacolarne l'uscita (cfr. p. 3), dunque il reato di cui all'art. 610, c.p., si era già consumato prima dell'iniziativa risolutrice del suddetto Lavi. 9. Inammissibile, in quanto con esso vengono articolate doglianze sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso. La corte territoriale ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione, ponendo a fondamento della sua decisione, sia la gravità del comportamento del Niosi, "il quale, ripetutamente, si è avvalso di armi improprie per intimidire la controparte, dapprima un cacciavite e successivamente una spranga"; sia la negativa personalità dell'imputato, desunta dall'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, anche gravi, e dal suo atteggiamento prevaricatore manifestato dalla volontà di utilizzare gli spazi condominiali per uso personale (cfr. p. 10), facendo, dunque, buon governo dei parametri fissati dall'art. 133, c.p. 10. Ad identiche considerazioni si perviene in ordine al quinto motivo di ricorso. Ed invero, come è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., SeZ. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella esistenza di plurimi e significativi precedenti penali a carico di quest'ultimo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p.. Sicché sul punto il motivo di impugnazione del Niosi è anche manifestamente infondato. 11. Generico e manifestamente infondato si appalesa l'ultimo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, non può non rilevarsi la completezza del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale in completa aderenza ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (cfr., Cass., Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229; Cass., Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450). A tali principi, come si è detto, si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che ha ancorato la misura della liquidazione del danno morale determinata dal primo giudice nella misura di cinquemila euro, condividendola, "al patimento derivante dall'essersi trovato il Messina alla mercé di un soggetto armato, che già in precedenza aveva avuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, con seria preoccupazione che questi dalle parole potesse passare ancora una volta ai fatti", senza tacere come la condotta del Niosi "possa avere condizionato negativamente la libertà del Messina di recarsi presso il proprio stabile, al sol timore di incontrare nuovamente l'inquilino" (cfr. p. 11). 12. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile
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