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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, sia in relazione alla esclusione della grossolanità della contraffazione, che con riguardo alla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione); ritenuto che il terzo motivo, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo cornma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione lincriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, dunque, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo; osservato che l'ultimo motivo, inerente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda l'ultima pagina della sentenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti O rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, sia in relazione alla esclusione della grossolanità della contraffazione, che con riguardo alla mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione); ritenuto che il terzo motivo, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo cornma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione lincriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, dunque, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo; osservato che l'ultimo motivo, inerente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda l'ultima pagina della sentenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti O rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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