CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAd-ate-evvise-alle-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui .,k.ì Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale di quell'ufficio, sollevata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «L'ordinanza con la quale il Giudice per la udienza preliminare respinge l'eccezione di incompetenza per territorio non è impugnabile, sia perché ciò è espressamente escluso dal secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen - che si riferisce alle sentenze sulla competenza, ma la cui "ratio" è per analogia applicabile anche alle ordinanze -, sia perché tal genere di decisione può dar luogo a conflitto, per il cui componimento è prevista la specifica procedura di cui agli articoli 28 e seguenti del codice di rito» (Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985 - 01); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis