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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24835/2022

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G113 t 55' SENTENZA sul ricorso n. 16084/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv,ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato a difeso, in virtù di procura in calce al controricorso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 377/2017 della Corte d'Appello dell'Aquila, depositata il 14 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell'Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. (4 1 7( [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale, in relazione alla successione di D'[OSCURATO:PERSONA], è stata accolta la domanda del fratello del de cuius D'[OSCURATO:PERSONA], di nullità de][ testamento che istituiva erede universale [OSCURATO:PERSONA], madre del testatore.

La Corte d'Appello, riconosciuto che l'attore aveva correttamente proposto una domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda, ha affermato che la consulenza grafica consentiva di ritenere raggiunta la prova della falsità, non essendo rilevanti le deposizioni dei testimoni offerti dalla convenuta.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

D'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza è cesurata nella parte in cui la Corte di merito ha riconosciuto che l'attore, erede ex lege, avesse proposto una domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento olografo.

Si sostiene che l'attore aveva proposto una mera azione di nullità del testamento.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n. 12307/2015).

Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2-

1.1. La sentenza è in linea con tale principio.

La questione del difetto di autografia è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento.

La causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento.

In una situazione del genere l'interpretazione operata dalla Corte d'Appello, nella parte in cui ha ravvisato nella deduzione della nullità del testamento, a causa della sua formazione da parte di terzi, una domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento, è giuridicamente corretta.

2. Con gli altri motivi di ricorso la ricorrente censura la decisione positiva sulla domanda dell'attore, di accertamento del difetto di autenticità del testamento.

L'insieme delle censure muovono dal principio, stabilito dalle Sezioni Unite, che l'onere della prova deve gravare in capo a colui che contesti la validità del testamento.

La ricorrente si duole perché la Corte d'Appello ha riconosciuto la falsità del testamento sulla base di una consulenza grafica, svalutando, sulla base di ragioni incongrue, le deposizioni dei testimoni, che avrebbero invece meritato ben altra considerazione.

Tale censura, con il secondo motivo, è proposta quale denuncia di difetto di motivazione; con il terzo motivo quale violazione delle regole che debbono presiedere alla valutazione delle prove da parte del giudice; con il quarto motivo come violazione dell'art.. 2697 c.c.

Con il quinto motivo la sentenza è censurata per omesso esame di fatti decisivi, costituiti dalle deposizioni dei testimoni, i quali avevano dichiarato di avere assistito alla redazione del testamento nell'abitazione del defunto.

Si rappresenta che il primo giudice, nel giustificare la devalutazione della prova per testimoni, aveva rilevato una pretesa contraddizione fra le dichiarazioni e quanto affermato Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -3- dalla convenuta nei propri scritti, «dove si sostiene che il testamento è stata redatto dal de cuius mentre era ricoverato presso l'ospedale di Pavia».

Nonostante tale affermazione del primo giudice fosse stata appositamente censurata in appello, la Corte d'Appello ha del tutto omesso di prendere in esame tale aspetto controverso, concludendo genericamente per l'inattendibilità dei testi.

La considerazione del fatto storico, costituito dal luogo di redazione del testamento univocamente indicato nel capitolo ammesso nell'abitazione del defunto in Giulianova, avrebbe condotto ad una diversa valutazione delle prove testimoniali.

2.1. È fondato il quarto motivo e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

In primo luogo, si chiarisce che il motivo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella memoria, non denuncia "un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie", ma l'avere la corte di merito attribuito l'onere della prova ad urla parte diversa da quella che ne risultava gravata ex art. 2697 c.c.

La Corte d'Appello ha richiamato la valutazione operata dal consulente tecnico, il quale, dopo avere espresso un giudizio di alta probabilità della non provenienza del de cuius, aveva poi chiarito che tale valutazione, non formulata in termini di certezza, era stata espressa per scrupolo professionale, non avendo potuto raccogliere il saggio grafico.

Il medesimo consulente aveva precisato che la presenza di una pluralità di firme coeve poteva parificarsi ad un saggio grafico, consentendo di esprimere un giudizio di falsità in termini di certezza.

Secondo la Corte d'Appello, le "riferite conclusioni peritali" non «possono ritenersi smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni di Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- parte convenuta (i quali hanno riferito di aver assistito personalmente alla redazione del testamento), stante l 'inattendibilità dei predetti testi, in ragione dei rapporti di parentela con la convenuta, non senza sottacere la genericità delle deposizioni che non consentono di ritenere la certa corrispondenza fra il documento visto sottoscrivere dal testatore ed il testamento impugnato».

Tali affermazioni della Corte d'Appello si spiegano perché il capitolo di prova, trascritto nel ricorso, chiamava il testimone a deporre sulla circostanza che il de cuius avesse scritto di suo pugno il testamento che "le si mostra".

I testimoni avevano risposto positivamente.

È stato chiarito che, in materia di prova 1:estimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 25358/2015; n. 2075/2013; n. 1022/2012).

Nello stesso tempo occorre considerare che la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta (Cass. n. 15686/2015).

Si spiega quindi il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che «il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).

Ciò posto, si deve rimarcare che il rilievo della genericità delle deposizioni è assunto nella sentenza impugnata per giustificare un giudizio di "non certezza" sulla corrispondenza del documento «visto sottoscrivere dal testatore e il testamento impugnato».

Letteralmente se ne deve dedurre che, secondo la Corte d'Appello, non c'è certezza che i testimoni avessero assistito proprio alla formazione di quel documento, ma non c'è neanche certezza del contrario.

In linea di principio è fuori discussione che, in presenza di una consulenza grafica che propendeva nella diversa direzione della falsità della scheda, il giudice di merito ben avrebbe potuto superare tale margine di incertezza e riconoscere che ciò non gli impediva di formarsi del "libero convincimento" circa la non autenticità della scheda.

Ma non è questo ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Infatti, il dubbio indotto dalle deposizioni testimoniali, che avevano riferito di avere visto il defunto scrivere "quel testamento", non è stato superato dalla Corte d'appello, ma è stato risolto in favore dell'attore, in contrasto con il criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite, secondo il quale è carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento.

Il ragionamento della Corte abruzzese riecheggia il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base quale, a prescindere dalla posizione processuale assunta nel processo, era a carico di chi intendeva avvalersi dell'olografo l'onere di provare la provenienza della scheda dall'apparente testatore.

Tale orientamento è stato poi superato nel 2015, con la pronuncia delle Sezioni unite sopra Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- richiamata.

In questo senso sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al quarto motivo e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione.

La Corte di rinvio :provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il quarto motivo; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G113 t 55' SENTENZA sul ricorso n. 16084/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv,ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato a difeso, in virtù di procura in calce al controricorso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 377/2017 della Corte d'Appello dell'Aquila, depositata il 14 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell'Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. (4 1 7( [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale, in relazione alla successione di D'[OSCURATO:PERSONA], è stata accolta la domanda del fratello del de cuius D'[OSCURATO:PERSONA], di nullità de][ testamento che istituiva erede universale [OSCURATO:PERSONA], madre del testatore. La Corte d'Appello, riconosciuto che l'attore aveva correttamente proposto una domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda, ha affermato che la consulenza grafica consentiva di ritenere raggiunta la prova della falsità, non essendo rilevanti le deposizioni dei testimoni offerti dalla convenuta. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. D'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza è cesurata nella parte in cui la Corte di merito ha riconosciuto che l'attore, erede ex lege, avesse proposto una domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento olografo. Si sostiene che l'attore aveva proposto una mera azione di nullità del testamento. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n. 12307/2015). Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -2- 1.1. La sentenza è in linea con tale principio. La questione del difetto di autografia è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento. La causa di nullità è stata identificata nel difetto di autografia del testamento. In una situazione del genere l'interpretazione operata dalla Corte d'Appello, nella parte in cui ha ravvisato nella deduzione della nullità del testamento, a causa della sua formazione da parte di terzi, una domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento, è giuridicamente corretta. 2. Con gli altri motivi di ricorso la ricorrente censura la decisione positiva sulla domanda dell'attore, di accertamento del difetto di autenticità del testamento. L'insieme delle censure muovono dal principio, stabilito dalle Sezioni Unite, che l'onere della prova deve gravare in capo a colui che contesti la validità del testamento. La ricorrente si duole perché la Corte d'Appello ha riconosciuto la falsità del testamento sulla base di una consulenza grafica, svalutando, sulla base di ragioni incongrue, le deposizioni dei testimoni, che avrebbero invece meritato ben altra considerazione. Tale censura, con il secondo motivo, è proposta quale denuncia di difetto di motivazione; con il terzo motivo quale violazione delle regole che debbono presiedere alla valutazione delle prove da parte del giudice; con il quarto motivo come violazione dell'art.. 2697 c.c. Con il quinto motivo la sentenza è censurata per omesso esame di fatti decisivi, costituiti dalle deposizioni dei testimoni, i quali avevano dichiarato di avere assistito alla redazione del testamento nell'abitazione del defunto. Si rappresenta che il primo giudice, nel giustificare la devalutazione della prova per testimoni, aveva rilevato una pretesa contraddizione fra le dichiarazioni e quanto affermato Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -3- dalla convenuta nei propri scritti, «dove si sostiene che il testamento è stata redatto dal de cuius mentre era ricoverato presso l'ospedale di Pavia». Nonostante tale affermazione del primo giudice fosse stata appositamente censurata in appello, la Corte d'Appello ha del tutto omesso di prendere in esame tale aspetto controverso, concludendo genericamente per l'inattendibilità dei testi. La considerazione del fatto storico, costituito dal luogo di redazione del testamento univocamente indicato nel capitolo ammesso nell'abitazione del defunto in Giulianova, avrebbe condotto ad una diversa valutazione delle prove testimoniali. 2.1. È fondato il quarto motivo e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. In primo luogo, si chiarisce che il motivo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella memoria, non denuncia "un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie", ma l'avere la corte di merito attribuito l'onere della prova ad urla parte diversa da quella che ne risultava gravata ex art. 2697 c.c. La Corte d'Appello ha richiamato la valutazione operata dal consulente tecnico, il quale, dopo avere espresso un giudizio di alta probabilità della non provenienza del de cuius, aveva poi chiarito che tale valutazione, non formulata in termini di certezza, era stata espressa per scrupolo professionale, non avendo potuto raccogliere il saggio grafico. Il medesimo consulente aveva precisato che la presenza di una pluralità di firme coeve poteva parificarsi ad un saggio grafico, consentendo di esprimere un giudizio di falsità in termini di certezza. Secondo la Corte d'Appello, le "riferite conclusioni peritali" non «possono ritenersi smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni di Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -4- parte convenuta (i quali hanno riferito di aver assistito personalmente alla redazione del testamento), stante l 'inattendibilità dei predetti testi, in ragione dei rapporti di parentela con la convenuta, non senza sottacere la genericità delle deposizioni che non consentono di ritenere la certa corrispondenza fra il documento visto sottoscrivere dal testatore ed il testamento impugnato». Tali affermazioni della Corte d'Appello si spiegano perché il capitolo di prova, trascritto nel ricorso, chiamava il testimone a deporre sulla circostanza che il de cuius avesse scritto di suo pugno il testamento che "le si mostra". I testimoni avevano risposto positivamente. È stato chiarito che, in materia di prova 1:estimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei già menzionati vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 25358/2015; n. 2075/2013; n. 1022/2012). Nello stesso tempo occorre considerare che la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta (Cass. n. 15686/2015). Si spiega quindi il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che «il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -5- vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007). Ciò posto, si deve rimarcare che il rilievo della genericità delle deposizioni è assunto nella sentenza impugnata per giustificare un giudizio di "non certezza" sulla corrispondenza del documento «visto sottoscrivere dal testatore e il testamento impugnato». Letteralmente se ne deve dedurre che, secondo la Corte d'Appello, non c'è certezza che i testimoni avessero assistito proprio alla formazione di quel documento, ma non c'è neanche certezza del contrario. In linea di principio è fuori discussione che, in presenza di una consulenza grafica che propendeva nella diversa direzione della falsità della scheda, il giudice di merito ben avrebbe potuto superare tale margine di incertezza e riconoscere che ciò non gli impediva di formarsi del "libero convincimento" circa la non autenticità della scheda. Ma non è questo ciò che è avvenuto nel caso in esame. Infatti, il dubbio indotto dalle deposizioni testimoniali, che avevano riferito di avere visto il defunto scrivere "quel testamento", non è stato superato dalla Corte d'appello, ma è stato risolto in favore dell'attore, in contrasto con il criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite, secondo il quale è carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento. Il ragionamento della Corte abruzzese riecheggia il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base quale, a prescindere dalla posizione processuale assunta nel processo, era a carico di chi intendeva avvalersi dell'olografo l'onere di provare la provenienza della scheda dall'apparente testatore. Tale orientamento è stato poi superato nel 2015, con la pronuncia delle Sezioni unite sopra Ric. 2017 n. 16084 sez. 52 - ud. 23-03--2022 -6- richiamata. In questo senso sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al quarto motivo e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione. La Corte di rinvio :provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spes
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