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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico di allontanamento dal domicilio coatto) e non consentiti con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigli ore Il P idente o f [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LERIA" ,. 4-7 -( oggi, i 6 G 0/?N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico di allontanamento dal domicilio coatto) e non consentiti con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigli ore Il P idente o f [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E LERIA" ,. 4-7 -( oggi, i 6 G 0/?N
Sentenza Cassazione n. 23544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris