CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30889/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ove; [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. Si rappresentava che già con il terzo motivo della memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale del riesame veniva contestato che nel decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari non era contenuto alcun riferimento all’esistenza del periculum in mora; ciò nonostante, il tribunale in sede di riesame osservava che sulla sussistenza del periculum in mora era ampiamente motivata la richiesta del pubblico ministero ma, come noto, la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora è causa di nullità radicale di tale provvedimento, non integrabile neanche dal tribunale in sede di riesame. Si assume pertanto che l’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione della legge processuale che disciplina, a pena di nullità, la motivazione del decreto di sequestro preventivo e il conseguente obbligo, in capo al tribunale per il riesame, di annullare il provvedimento carente della motivazione sul punto. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Si evidenzia che, nell’integrare la motivazione mancante, il Tribunale, richiamando il contenuto della richiesta di sequestro preventivo, ha reso una motivazione manifestamente illogica, posto che la titolarità di una motocicletta del valore di euro 26.700,00 e di quote di immobili, di cui uno per il quale è stato acceso un mutuo ipotecario, non rendono sussistente un pericolo di dispersione delle garanzie dei debiti originanti dall’eventuale condanna per il procedimento in corso, senza considerare che il ricorrente non ha mai compiuto atti distrattivi del proprio patrimonio. Tutto ciò conferma l’assoluta mancanza del periculum in mora 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso per essere stato correttamente ritenuto insussistente l’obbligo di astensione in capo al giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Premesso che secondo il condivisibile orientamento espresso da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora, causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio (Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545 - 01), il primo motivo di ricorso coglie nel segno. 1.2 Con decreto di sequestro del 15 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta o per equivalente della somma di euro 329.281,30 in ordine al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale che ha utilizzato in compensazione crediti inesistenti, al ricorrente, il quale, per inciso, posto che la società di cui è legale rappresentante è risultata in liquidazione coatta amministrativa, è stato attinto in proprio dalla misura ablativa, essendogli stati sequestrati una motocicletta ed alcune quote di immobili di cui è titolare, ed ha pertanto interesse a dolersi in questa sede della esecuzione nei suoi confronti del sequestro preventivo (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Caddeo, Rv. 287823 – 01). Tale decreto non risulta in alcun modo motivato in ordine al requisito del periculum in mora, lacuna, questa, integrata in sede di riesame dal Tribunale che, a seguito di doglianza di parte, ha richiamato e riportato quanto affermato in proposito dal pubblico ministero nella richiesta avanzata, integrazione di cui si duole, con il primo motivo, il ricorrente. 1.3 Il rilievo è fondato in quanto, in base all’orientamento pacifico di questa Corte, cui il Collegio aderisce, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 – 01 e Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242268 – 01; in termini conformi, con riferimento alle misure cautelari personali, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo e altri, Rv. 272596 – 01;Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 – 01). 2. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro e la restituzione dei beni sequestrati al ricorrente. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la seconda doglianza. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del 15/11/2024 del gip del Tribunale di Pesaro limitatamente ai beni sequestrati al ricorrente, beni dei quali ordina la restituzione. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procurat