CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 07059/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1408/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30704/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1952; avverso la sentenza del 2 ottobre 2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7059/2026 Roma, lì, 20/02/2026 fraudolenta documentale, perché, nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 17 gennaio 2013), avrebbe distratto i beni specificamente indicati nel capo d’imputazione e tenuto le scritture contabili in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di un unico motivo d’impugnazione con il quale si deduce la radicale assenza di motivazione in ordine alla specifica censura sollevata con il secondo motivo d’appello ed avente per oggetto la sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito; un obbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenza illeggibile, ma anche ove la motivazione si risolva nella mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazione valutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, nell’ipotesi della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo il vaglio critico delle risultanze e così impedendo di comprendere l’iter logico che ha condotto il giudice (dell’impugnazione) a superare le censure prospettate. 3. Ebbene, l’imputato, con i motivi d’appello, aveva specificamente contestato l’idoneità della motivazione offerta in primo grado a dar conto della sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva, evidenziando la risalenza dell’unico precedente specifico (riconducibili gli altri a violazioni delle norme in materia urbanistico-edilizia) e l’avanzata età del ricorrente; e, a fronte di tale specifico motivo di censura, alcuna motivazione è stata resa dalla Corte territoriale, neanche riportando il relativo motivo nella relativa sintesi. 4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sul punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]