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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06699/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26160del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] patrimonio srl in liquidazione , con sede in Caorle (VE) 30021, via Roma 26, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, con indicazione del seguente numero di fax ed PEC ove ricevere comunicazioni: 0412604600, francesco.acerboni @ venezia.pecavvocati.it e gabrielepafundi @ ordineavvocatirorna.org.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) (già, [OSCURATO:PERSONA] N.V., giusto atto di fusione per incorporazione della predetta Società nella [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros de Crédito y Cauciòn S.A.U.), con sede in Madrid, Paseo de la Castellana, 4 e sede secondaria di rappresentanza stabile in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 giugno 1972), rappresentata ed assistita, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec massimogentile @ ordineavvocatiroma.org e numero di [OSCURATO:TELEFONO] - ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29.

Controricorrente Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 2186 depositata il 28 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La stazione appaltante, Caorle patrimonio s.r.l., affidava l’appalto per la costruzione di un parcheggio pluripiano per cinquecento posti auto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in ottemperanza all’art. 9 del contratto definitivo, le versava un anticipo di euro 281.062,50.

Tuttavia, la seconda classificata, [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso al [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di sospensiva, che veniva accolta e successivamente confermata dal Consiglio di stato. [OSCURATO:PERSONA] patrimonio s.r.l. annullava l’aggiudicazione in autotutela; agiva, quindi, in sede monitoria contro l’ex appaltatore per la restituzione dell’anticipo ed escuteva la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] credit insurance Nv nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.- Il giudizio di primo grado davanti al tribunale di Venezia, iniziato da Caorle contro [OSCURATO:PERSONA] – nel quale venivano chiamati in causa i controgaranti di quest’ultima, Daniele, Sabrina e [OSCURATO:PERSONA] – si concludeva con sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Caorle l’importo anticipato all’ex appaltatore e dei [OSCURATO:SOCIETA], persone fisiche, a tenere indenne dall’esborso la [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello della stessa città riformava, tuttavia, la decisione del primo giudice e rigettava la domanda principale e, conseguentemente, anche quella di manleva, condannando la Caorle a restituire euro 310.110,48 ad [OSCURATO:PERSONA].

Osservava, in particolare, quel giudice che la garanzia di [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999 e che, nella fattispecie, non vi era stato alcun inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto il contratto era stato risolto in autotutela e non aveva avuto alcuna esecuzione.

Pertanto, anche a voler qualificare come contratto autonomo di garanzia la fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], il garante poteva contestare la pretesa del creditore principale in base ai principi di Cass.

Su n° 3947/2010, stante la natura abusiva della sua richiesta, essendo volta all’escussione di una garanzia avente un contenuto ed una finalità del tutto diverse rispetto a quelle specificamente previste nella polizza stipulata dalla compagnia assicuratrice. 4.- Ricorre per cassazione Caorle, affidando il gravame a due motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione dell’impugnazione e propone ricorso incidentale condizionato contro i controgaranti, chiedendo la loro condanna a tenerla indenne di quanto eventualmente dovrà pagare alla Caorle.

Caorle ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo , articolato in tre profili, la ricorrente lamenta, nel profilo A, la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.) degli artt. 1936 e seguenti, 1322 e 1362 cod. civ., errata individuazione della disciplina concreta e speciale prevista nel contratto di polizza fideiussoria oggetto di causa, che include espressamente la restituzione dell'anticipazione in caso di mancato inizio lavori; nel profilo B, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, 113 D.Lgs 163/06 e dell'art. 103 comma 1, e 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.

Col profilo C, in subordine, deduce che, nel caso in cui la polizza includesse solo gli inadempimenti contrattuali previsti dall'art. 101 d.P.R. n° 554/99, la mancata restituzione dell’anticipazione prima dell’inizio dei lavori costituirebbe essa stessa un inadempimento.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al disposto degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, che, tuttavia, non erano richiamati nel testo di essa, e non avrebbe invece preso in considerazione il contenuto del contratto di fideiussione e, in particolare, l’art. 5 di essa, il quale espressamente prevedeva che “nel caso di mancato inizio dei lavori”, la richiesta di pagamento delle somme dovute in base alla polizza doveva essere formulata entro sei mesi dalla data del “provvedimento formale di risoluzione anticipata” del contratto di appalto, per fatto o colpa della ditta obbligata, come nel caso di specie era avvenuto (poiché l’aggiudicazione ed il contratto erano stati annullati per fatto e colpa della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha inserito nel proprio progetto elementi inammissibili e non previsti dal bando).

In ogni modo, la mancata restituzione dell’acconto rientrava tra gli inadempimenti contrattuali e l’art. 101 prevedeva che la garanzia fosse escutibile per tutte le obbligazioni contrattuali.

Col secondo motivo, Caorle lamenta, sempre sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 1936 e seguenti e 1322 cod. civ.

Anche questo mezzo presenta due profili.

Anzitutto, secondo il profilo sub a), la Corte avrebbe erroneamente ritenuto abusiva l’escussione della garanzia.

Gli artt. 101 e 102 d.P.R. n° 554/1999 hanno la finalità di tutelare la stazione appaltante: motivo per cui l’escussione della garanzia non poteva considerarsi “abusiva”, ricorrendo tale ipotesi solo quando il garantito intenda realizzare, con l’escussione, uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento.

Secondo il profilo sub b), l’escussione non poteva considerarsi “abusiva” in quanto la garanzia era “autonoma” rispetto al contratto sottostante; e, qualora fosse ad esso collegata, nemmeno poteva essere considerata abusiva, in ragione del collegamento stesso. 6.- Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.

È infatti noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale.

In altre parole, il ricorrente in cassazione non può censurare l’interpretazione data dal giudice al contratto, opponendo una sua diversa spiegazione delle clausole negoziali, a meno che l’esegesi data dal giudice non sia palesemente illogica o contraddittoria, caso che qui assolutamente non ricorre (ex multis: Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254).

Ora, Caorle rimprovera alla Corte d’appello di aver ricondotto la garanzia al disposto degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, senza prendere in considerazione il testo della garanzia stessa.

La conclusione della Corte è stata, dunque, nel senso che, non essendovi stato alcun inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto l’aggiudicazione venne annullata in autotutela a seguito della decisione del Tar sopra menzionata, la fideiussione della [OSCURATO:PERSONA] non copriva “obblighi il cui inadempimento potesse essere fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA]”.

Ora, anche a tacere del fatto che l’art. 102 del d.P.R. n° 554/1999 prevede espressamente il rilascio di una fideiussione a garanzia della restituzione dell’anticipazione, le parti (Stazione appaltante ed appaltatore) rimangono pur sempre libere di estendere il contenuto delle garanzie rilasciate e di prevedere, dunque, che la garanzia stessa sia escutibile anche in ipotesi diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste dai menzionati articoli di legge.

In sostanza, il perimetro degli obblighi garantiti dalla fideiussione rilasciata dall’appaltatore in favore della Stazione appaltante non può che essere tracciato, in prima battuta, dallo stesso testo della garanzia, il quale costituisce la fonte primaria ed ineludibile delle obbligazioni del garante.

Nella presente fattispecie, invece, la Corte ha totalmente pretermesso l’esame dell’art. 5 del testo della fideiussione, la quale –secondo la ricorrente (ricorso pagina 8) – prevederebbe che "nel caso di mancato inizio dei lavori" la richiesta di pagamento delle somme dovute in base alla polizza debba essere formulata entro sei mesi dalla data del "provvedimento formale di risoluzione anticipata" del contratto di appalto, per fatto o colpa della ditta obbligata.

La Corte di merito sarebbe dovuta partire da tale dato testuale per accertare, quindi, se la garanzia poteva essere escussa anche nell’ipotesi di annullamento del contratto in autotutela a seguito alla pronuncia del Tar.Tale esame non risulta essere stato effettuato dal giudice territoriale, che, come già detto, è partito dal presupposto che la fideiussione garantisse solo gli obblighi previsti dagli artt. 101 e 102 citati e ne ha fornito una interpretazione del tutto avulsa dal contenuto delle pattuizioni che le parti si sono date.

Ne risulta, dunque, violato l’art. 1362 cod. civ. il quale impone al giudice di interpretare il contratto indagando quale sia la “comune intenzione dei contraenti”: intenzione che, secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, va ricercata innanzi tutto tenendo presente che il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto (ex multis: Cass., sez.

III, 10 giugno 2015, n° 12802).

In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame della vicenda, se del caso anche confermativo della decisione cassata, ma che tenga conto del testo della garanzia sottoscritta tra le parti. 7.-Il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto contro il motivo di appello che è stato dichiarato assorbito dalla sentenza impugnata (pagina 10), con la conseguenza che la domanda di rivalsa verso i controgaranti va riproposta in sede di rinvio. p.q.m. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo.

Dichiara inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26160del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] patrimonio srl in liquidazione , con sede in Caorle (VE) 30021, via Roma 26, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, con indicazione del seguente numero di fax ed PEC ove ricevere comunicazioni: 0412604600, francesco.acerboni @ venezia.pecavvocati.it e gabrielepafundi @ ordineavvocatirorna.org. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) (già, [OSCURATO:PERSONA] N.V., giusto atto di fusione per incorporazione della predetta Società nella [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros de Crédito y Cauciòn S.A.U.), con sede in Madrid, Paseo de la Castellana, 4 e sede secondaria di rappresentanza stabile in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 giugno 1972), rappresentata ed assistita, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec massimogentile @ ordineavvocatiroma.org e numero di [OSCURATO:TELEFONO] - ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 29. Controricorrente Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 2186 depositata il 28 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La stazione appaltante, Caorle patrimonio s.r.l., affidava l’appalto per la costruzione di un parcheggio pluripiano per cinquecento posti auto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in ottemperanza all’art. 9 del contratto definitivo, le versava un anticipo di euro 281.062,50. Tuttavia, la seconda classificata, [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso al [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di sospensiva, che veniva accolta e successivamente confermata dal Consiglio di stato. [OSCURATO:PERSONA] patrimonio s.r.l. annullava l’aggiudicazione in autotutela; agiva, quindi, in sede monitoria contro l’ex appaltatore per la restituzione dell’anticipo ed escuteva la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] credit insurance Nv nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.- Il giudizio di primo grado davanti al tribunale di Venezia, iniziato da Caorle contro [OSCURATO:PERSONA] – nel quale venivano chiamati in causa i controgaranti di quest’ultima, Daniele, Sabrina e [OSCURATO:PERSONA] – si concludeva con sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla Caorle l’importo anticipato all’ex appaltatore e dei [OSCURATO:SOCIETA], persone fisiche, a tenere indenne dall’esborso la [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello della stessa città riformava, tuttavia, la decisione del primo giudice e rigettava la domanda principale e, conseguentemente, anche quella di manleva, condannando la Caorle a restituire euro 310.110,48 ad [OSCURATO:PERSONA]. Osservava, in particolare, quel giudice che la garanzia di [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999 e che, nella fattispecie, non vi era stato alcun inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto il contratto era stato risolto in autotutela e non aveva avuto alcuna esecuzione. Pertanto, anche a voler qualificare come contratto autonomo di garanzia la fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], il garante poteva contestare la pretesa del creditore principale in base ai principi di Cass. Su n° 3947/2010, stante la natura abusiva della sua richiesta, essendo volta all’escussione di una garanzia avente un contenuto ed una finalità del tutto diverse rispetto a quelle specificamente previste nella polizza stipulata dalla compagnia assicuratrice. 4.- Ricorre per cassazione Caorle, affidando il gravame a due motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione dell’impugnazione e propone ricorso incidentale condizionato contro i controgaranti, chiedendo la loro condanna a tenerla indenne di quanto eventualmente dovrà pagare alla Caorle. Caorle ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo , articolato in tre profili, la ricorrente lamenta, nel profilo A, la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ.) degli artt. 1936 e seguenti, 1322 e 1362 cod. civ., errata individuazione della disciplina concreta e speciale prevista nel contratto di polizza fideiussoria oggetto di causa, che include espressamente la restituzione dell'anticipazione in caso di mancato inizio lavori; nel profilo B, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, 113 D.Lgs 163/06 e dell'art. 103 comma 1, e 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. Col profilo C, in subordine, deduce che, nel caso in cui la polizza includesse solo gli inadempimenti contrattuali previsti dall'art. 101 d.P.R. n° 554/99, la mancata restituzione dell’anticipazione prima dell’inizio dei lavori costituirebbe essa stessa un inadempimento. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al disposto degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, che, tuttavia, non erano richiamati nel testo di essa, e non avrebbe invece preso in considerazione il contenuto del contratto di fideiussione e, in particolare, l’art. 5 di essa, il quale espressamente prevedeva che “nel caso di mancato inizio dei lavori”, la richiesta di pagamento delle somme dovute in base alla polizza doveva essere formulata entro sei mesi dalla data del “provvedimento formale di risoluzione anticipata” del contratto di appalto, per fatto o colpa della ditta obbligata, come nel caso di specie era avvenuto (poiché l’aggiudicazione ed il contratto erano stati annullati per fatto e colpa della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha inserito nel proprio progetto elementi inammissibili e non previsti dal bando). In ogni modo, la mancata restituzione dell’acconto rientrava tra gli inadempimenti contrattuali e l’art. 101 prevedeva che la garanzia fosse escutibile per tutte le obbligazioni contrattuali. Col secondo motivo, Caorle lamenta, sempre sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 1936 e seguenti e 1322 cod. civ. Anche questo mezzo presenta due profili. Anzitutto, secondo il profilo sub a), la Corte avrebbe erroneamente ritenuto abusiva l’escussione della garanzia. Gli artt. 101 e 102 d.P.R. n° 554/1999 hanno la finalità di tutelare la stazione appaltante: motivo per cui l’escussione della garanzia non poteva considerarsi “abusiva”, ricorrendo tale ipotesi solo quando il garantito intenda realizzare, con l’escussione, uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento. Secondo il profilo sub b), l’escussione non poteva considerarsi “abusiva” in quanto la garanzia era “autonoma” rispetto al contratto sottostante; e, qualora fosse ad esso collegata, nemmeno poteva essere considerata abusiva, in ragione del collegamento stesso. 6.- Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo. È infatti noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale. In altre parole, il ricorrente in cassazione non può censurare l’interpretazione data dal giudice al contratto, opponendo una sua diversa spiegazione delle clausole negoziali, a meno che l’esegesi data dal giudice non sia palesemente illogica o contraddittoria, caso che qui assolutamente non ricorre (ex multis: Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254). Ora, Caorle rimprovera alla Corte d’appello di aver ricondotto la garanzia al disposto degli artt. 101 e 102 del d.P.R. n° 554/1999, senza prendere in considerazione il testo della garanzia stessa. La conclusione della Corte è stata, dunque, nel senso che, non essendovi stato alcun inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto l’aggiudicazione venne annullata in autotutela a seguito della decisione del Tar sopra menzionata, la fideiussione della [OSCURATO:PERSONA] non copriva “obblighi il cui inadempimento potesse essere fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA]”. Ora, anche a tacere del fatto che l’art. 102 del d.P.R. n° 554/1999 prevede espressamente il rilascio di una fideiussione a garanzia della restituzione dell’anticipazione, le parti (Stazione appaltante ed appaltatore) rimangono pur sempre libere di estendere il contenuto delle garanzie rilasciate e di prevedere, dunque, che la garanzia stessa sia escutibile anche in ipotesi diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste dai menzionati articoli di legge. In sostanza, il perimetro degli obblighi garantiti dalla fideiussione rilasciata dall’appaltatore in favore della Stazione appaltante non può che essere tracciato, in prima battuta, dallo stesso testo della garanzia, il quale costituisce la fonte primaria ed ineludibile delle obbligazioni del garante. Nella presente fattispecie, invece, la Corte ha totalmente pretermesso l’esame dell’art. 5 del testo della fideiussione, la quale –secondo la ricorrente (ricorso pagina 8) – prevederebbe che "nel caso di mancato inizio dei lavori" la richiesta di pagamento delle somme dovute in base alla polizza debba essere formulata entro sei mesi dalla data del "provvedimento formale di risoluzione anticipata" del contratto di appalto, per fatto o colpa della ditta obbligata. La Corte di merito sarebbe dovuta partire da tale dato testuale per accertare, quindi, se la garanzia poteva essere escussa anche nell’ipotesi di annullamento del contratto in autotutela a seguito alla pronuncia del Tar.Tale esame non risulta essere stato effettuato dal giudice territoriale, che, come già detto, è partito dal presupposto che la fideiussione garantisse solo gli obblighi previsti dagli artt. 101 e 102 citati e ne ha fornito una interpretazione del tutto avulsa dal contenuto delle pattuizioni che le parti si sono date. Ne risulta, dunque, violato l’art. 1362 cod. civ. il quale impone al giudice di interpretare il contratto indagando quale sia la “comune intenzione dei contraenti”: intenzione che, secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, va ricercata innanzi tutto tenendo presente che il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto (ex multis: Cass., sez. III, 10 giugno 2015, n° 12802). In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame della vicenda, se del caso anche confermativo della decisione cassata, ma che tenga conto del testo della garanzia sottoscritta tra le parti. 7.-Il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto contro il motivo di appello che è stato dichiarato assorbito dalla sentenza impugnata (pagina 10), con la conseguenza che la domanda di rivalsa verso i controgaranti va riproposta in sede di rinvio. p.q.m. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammiss
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