CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9533/26 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per particolare tenuità dal reato di cui all'art. 392 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, proponendo una diversa qualificazione del fatto o una rilettura della vicenda, con argomentazioni cui la Corte d'Appello ha risposto adeguatamente e senza fratture logiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.MI í'c 6 460 7026 ti FUNzioNy,. pin (in ,ThziAm. L.11 i" 2