CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 18457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.S. [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di CASSAZIONE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ordinanza del 01/03/2024 la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso per saltum proposto dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/09/2023, ha convertito il ricorso in appello, per effetto della deduzione anche del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per il giudizio. Per un evidente errore materiale, nel ruolo di udienza il giudice di appello competente è stato individuato nella Corte territoriale di Genova anziché di Torino, per cui occorre correggere in tal senso l'annotazione del ruolo informatico relativo al procedimento. PQM Dispone la correzione del ruolo dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al procedimento n. 46834/2023, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, nel senso che nel dispositivo dell'ordinanza ivi riportato, dopo le parole "dispone trasmettersi gli atti", deve aggiungersi "alla Corte di Appello di Torino" anziché "alla Corte di Appello di Genova". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]