CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42430/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 12/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impúgnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12/07/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. commesso in qualità di custode giudiziario, in relazione alla violazione, accertata il 16/2/2012, dei sigilli apposti ad un corpo di fabbrica di mq. 10 a seguito di sequestro in data 31/07/2007. 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, sarebbe non corrispondente a realtà, sulla base di una non esatta considerazione delle dichiarazioni del teste Sarnacchiaro, che, come affermato dalla Corte territoriale, i lavori fossero in corso al momento del sopralluogo; il teste, anzi, aveva riferito che l'opera era conforme a quella sequestrata nel luglio 2007, sì che erroneamente si era ritenuto che i lavori relativi al locale adibito a bagno turco fossero ancora in corso alla data del sopralluogo del 16/2/2012, senza considerare che, durante il pregresso controllo del 31/07/2009, le opere erano conformi a quelle realizzate nel luglio del 2007. 3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in i-elazione al bis in idern rappresentato dalla sentenza del 13/02/2015 del Tribunale di Napoli posto che la contestazione di cui al capo a) di detta sentenza comprendeva la violazione di cui alla seconda parte del capo d) dell'imputazione della sentenza impugnata ed oggetto dell'affermazione di responsabilità; rappresenta conseguentemente che la sentenza impugnata ha omesso completamente ogni motivazione sulla deduzione che sul punto era stata fatta specificamente con l'atto di appello. 4. Infine, con un terzo motivo, deduce la omessa motivazione quanto alle esclusa ravvisabilità della continuazione ex art. 81 cod.pen. tra l'impugnata sentenza e quella del Tribunale di Napoli del 13/02/2015, essendosi la Corte limitata ad affermare la mancanza degli elementi necessari per l'applicazione dell'istituto non specificando perché i fatti sarebbero stati non sempre omogenei, molto distanti temporalmente e di intensità differente così non rispondendo alle ragioni addotte con, l'atto di appello, incentrate sulla commissione dei fatti commessi un brevissimo arco temporale (dal 16/2 al 12/6/2012).4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, dopo avere ricordato che il Tribunale aveva osservato che gli operanti avevano accertato che i lavori erano ancora in corso nel sopralluogo del 16/2/2012, ha poi in particolare evidenziato che il teste [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire che il manufatto, già oggetto di un primo sequestro in data 31/07/2007, aveva subito delle ulteriori modifiche rispetto a quanto rilevato nel dicembre del 2011, di qui discendendo la corretta individuazione, nel momento dello stesso sopralluogo, del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione. Tali passaggi motivazionali sono stati semplicemente confutati dal ricorrente che, in particolare, a riprova dell'asserita difformità tra quanto riportato dalla sentenza e quanto il teste avrebbe invece effettivamente detto nel corso del dibattimento in ordine allo stato dei lavori constatati durante il sopralluogo, nulla ha addotto, in particolare non trascrivendo o allegando il relativo verbale, come necessario in caso di dedotto travisamento della prova (da ultimo, sul punto, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021; Cossu, Rv.280419). Di qui, la inammissibilità del motivo. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile posto che con l'atto di appello il ricorrente, senza operare alluna deduzione specifica in ordine alla violazibne del ne bis in idem, si era limitato a lamentare, del tutto genericamente, che la violazione contéstata alla data del 16/2/2012 era già ricorinpresa nell'ambito della sentenza n. 2760 del 2015 del Tribunale di Napoli e, quindi, ivi assorbita nel capo a) riguardante il reato contestato alla data del 15/6/2012. Ne consegue come, in ragione della inammissibilità del motivo, alcun obbligo di risposta si imponeva sul punto in capo alla Corte territoriale (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine", in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). 6. Il terzo motivo appare invece non manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha disatteso la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. sul presupposto delle genericità della stessa, "poco precisa" quanto all'individuazione dei provvedimenti oggetto della richiesta, e della non omogeneità, distanza temporale e differente intensità dei fatti ad essi relativi. Con l'atto di appello, tuttavia, si deduceva come le condotte riguardassero la medesima violazione di legge (art. 349 cod. pen.) e fossero tutte volte a realizzare la struttura recettiva denominata "[OSCURATO:PERSONA] club", essendo inoltre state racchiuse nel medesimo arco temporale ricompreso tra febbraio e giugno 2012; di qui, pertanto, quanto meno la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto, da un lato, a ribadire gli elementi, di valutazione temporale e di identità di indole, già apportati con l'atto di appello e, dall'altro, a rimarcare, di conseguenza, la sostanziale apparenza di una motivazione fondata su dati (non omogeneità, distanza temporale e differente intensità dei fatti) meramente enunciati ma non spiegati. Consegue dunque, a fronte della regolare instaurazione del rapporto processuale, la rilevabilità della prescrizione, nella specie intervenuta in data 31/05/2020 (alla scadenza, cioè, di anni sette e mesi sei a decorrere dal 16/02/2012 cui devono aggiungersi mesi nove e giorni quindici di sospensione), così imponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rom