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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30395/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 876/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un c:ongruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 876/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un c:ongruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris