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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06124/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che la Corte di appello di Torino ha, in particolare, congruamente evidenziato l'assenza di elementi di riscontro utili a verificare la rilevanza della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della gravità del traffico di stupefacenti in cui era inserito e dell'assenza di indicazioni funzionali a ricostruirne la portata e a identificare i soggetti coinvolti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che la Corte di appello di Torino ha, in particolare, congruamente evidenziato l'assenza di elementi di riscontro utili a verificare la rilevanza della collaborazione resa dall'imputato, anche in dipendenza della gravità del traffico di stupefacenti in cui era inserito e dell'assenza di indicazioni funzionali a ricostruirne la portata e a identificare i soggetti coinvolti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 06124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris