CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 1971
Cassazione n. 18525/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1971 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento, in particolare insistendo nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 04/03/2021, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa in data 05/03/2018 dal Tribunale di Matera, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs 74/2000 - perché quale titolare della ditta individuale esercente "il commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, indicava elementi passivi inesistenti mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti intestate alla Trasportec s.r.I - e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nonché travisamento della prova e vizio di motivazione sul punto. Argomenta che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sui motivi aggiunti all'atto di appello, depositati in data 09.01.2020, e di assumere, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove sopravvenute; i Giudici di appello avevano valutato non ammissibili gli atti oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria- e, in particolare, l'atto di transazione prodotto - perché copie informi e prive di sottoscrizioni autenticate, con motivazione illogica e senza però considerare specificamente le ricevute dei versamenti correlate all'atto di transazione, introducendo un elemento di incertezza in ordine alla provenienza e data dei documenti, che di fatto non esisteva. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello, omettendo di assumere le prove sopravvenute, tese a qualificare come ragionevole il dubbio della colpevolezza dell'imputato, aveva violato il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che impone di pronunciare condanna solo quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs 74/2000 in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto e correlato difetto di motivazione.Argomenta che la Corte di appello erroneamente ritenuto che la condotta non andasse riqualificata nella fattispecie delittuosa prevista dall'art. 3 d.lgs 74/2000, in quanto, essendo contestato un falso materiale e cioè la contraffazione delle fatture, non poteva configurarsi il reato contestato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 perché relativo alla sola ipotesi di documentazione fiscale oggetto di falso ideologico; pertanto, considerato che l'importo delle fatture in contestazione ammontava ad euro 16.000,00, non risultava superata la soglia di punibilità di cui all'art. 3 del d.lgs 74/2000 con conseguente insussistenza del fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808) . Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha ribadito la completezza dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado ed ha esplicitamente motivato circa la non rilevanza della documentazione allegata all'atto difensivo depositata in data 09.01.2018, con argomentazione adeguata e scevra da illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità (pag 8 della sentenza, ove si evidenziava che trattavasi di copie informi e prive di sottoscrizioni autenticate e data certa e che, comunque, il contenuto della transazione non era idoneo a comprovare l'assunto difensivo). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve, come noto, guidare il giudice nel processo di ricerca della verità e nella affermazione della colpevolezza che va fatta solo quando questa sia accertabile in termini di certezza. La regola di giudizio predetta contenuta nell'art. 533 cod.proc.pen., comma 1 come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (in termini Sez. 1 24.10.2011 n. 41110, P.G. in proc. Javad, Rv. 251507). Tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Sez.1, n.41110 del 24/10/2011, Rv.251507). La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile". (Sez. 4 17.6.2011 n. 30862, Giulianelli e altri, Rv. 250903). In altri termini, si richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, sia esclusa in assenza di riscontri pur minimi nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così Sez. 1 3.3.2010 n. 17921, Giampà, Rv. 247449). Nel caso di specie le affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili (cfr pag 6 della sentenza impugnata), laddove dietro l'asserito mancato rispetto della regola di cui sopra si cela una pretesa ricostruzione alternativa della vicenda processuale che - nei termini in cui è stata posta - è preclusa nel giudizio di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La condotta contestata è stata correttamente qualificata dalla Corte territoriale quale ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. E', infatti, condivisibile affermazione di questa Corte, quella secondo cui il reato di frode fiscale ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale, distinguendosi la frode sanzionata dall'art. 2 da quella di cui al successivo art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste dagli art. 2 e 3, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti e, dall'altro (art. 3), una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità (cfr. in termini, Sez.3, n.6360 del 25/10/2018,dep.11/02/2019, Rv.275698 - 01; Sez. 3, n. 9673 del 09/02/2011 Rv. 249613, Sez. 3, n. 2156 del 18/10/2011, dep. 2012, Rv. 251877 e Sez. 3, n. 46785 del 10/11/2011, Rv. 251621). Si è, in particolare, evidenziato che la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti presenta una struttura bifasica, in cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, dà vita a un falso contenutistico, mentre la condotta preparatoria, cioè la registrazione o detenzione a fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, può avere ad oggetto sia documenti contenutisticamente falsi emessi da altri in favore dell'utilizzatore sia documenti materialmente falsi, cioè contraffatti o alterati. Per contro, la dichiarazione fraudolenta sanzionata dal successivo art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 è costruita dal legislatore come frode contabile alla quale deve associarsi in quid pluris non tipizzato - nella specie non sussistente - ma necessariamente diverso dall'uso di fatture o altri documenti falsi, anche in senso materiale, e comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e a impedire il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto che presenta la dichiarazione d'imposta. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame