CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trento del 28 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del G.U.F. del Tribunale di Rovereto del 4 marzo 2021, con la quale, [OSCURATO:PERSONA] era state condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10 di reclusione.; in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Mori, rispettivamente, il 29 dicembre 2016 e il 19 settembre 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 5 e 10 del d. igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, limitandosi la difesa a riproporre sostanz:almente temi già efficacemente affrontati e superati dalla Corte di appello, che; nella sentenza impugnata (pag. 10 ss.), ha evidenziato come fosse certo il fatto che nel caso di specie vi è stata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e che., a fronte di :aie condotta omissiva, l'imputato abbia percepito utili, in capo alle due società di cui era socio e amministratore, per il non modesto ammontare di 260.900,49 euro, essendo stato accertato il volume di affari ricostruito non in base a criteri presuntivi, ma mediante adeouate verifiche delle registrazioni effettuate dalle imprese coinvolte. Di qui la coerente conclusione secondo cui il contribuente, in base agli elementi fattuali a sua disposizione, non potesse ignorare non soio che per l'anno 2015 fossero maturati utili nella misura indicata, ma anche che ciò avrebbe determinato un'evasione di imposta significativa come quella realizzata, per un importo pari quasi ai doppio (92.915 euro) della soglia di punibilità (50.000 euro), essendo stato a ciò aggiunto che il contestuale occultamento delle fatture e della documentazione rich:esta dagli operanti cella Guardia di Finanza rende palese, anche ai fini della .verifica circa la conirieurabilità della parallela fattispecie ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, la finalità dell'imputato di nascondere all'Erario l'esatto compendio del volume di affari e gli effettivi introiti dell'attività commerciale, ciò proprio nell'ottica di evasione delle imposte dovute al Fisco. Considerato che si è in presenza di una motivazione .sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa centrappone un differente apprezzamento di merito, che tuttavia non può trovare ingresso in sede dl legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilltà consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della C'essa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così