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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28239/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11614/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo Studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], viale Cortina d’Ampezzo, n. 269; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il loro Studio legale, via Po, n. 16/b; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1574/2018, resa pubblica in data 1 ottobre 2018, del Tribunale di Avellino; udita la reazione del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2022; [OSCURATO:PERSONA]: i ricorrenti indicati in epigrafe, titolari di altrettante utenze di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA], non avendo potuto fruire del servizio dal 3 al 17 febbraio 2012, rappresentano in fatto di avere agito in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di euro 560,00 - di cui euro 140,00 per l’indennizzo previsto in caso di sospensione e di interruzione del servizio ed euro 420,00 per danno non patrimoniale - o di quella diversa ritenuta equadal giudice; il Giudice di Pace di Cervinara, con sentenza n. 269/2016, riuniti i giudizi attivati dagli odierni ricorrenti, riteneva che l’interruzione del servizio di telefonia mobile fosse dipesa da negligenza di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva, dunque, in parte, le domande attoree, condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori euro 140,00 a titolo di indennizzo oltreal pagamento delle spese di lite, negava agli istanti il risarcimento del danno non patrimoniale; il Tribunale di Avellino, con la decisione n. 1574/2018, oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, reputando che l’interruzione del servizio di telefonia dovesse attribui rsi all’interruzione di energia elettrica verificatasi a seguito delle eccezionali nevicate nel mese di febbraio 2012, ha negato il diritto degli appellati al risarcimento dei danni richiesti e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA]; ai fini che qui interessano, la sentenza ha affermato che è «notorio» che si verificarono nel mese di febbraio 2012 e che si protrassero per diversi giorni, a partire dal 3 febbraio, eccezionali avversità atmosferiche che «avevano interessato vaste zone della penisola e avuto grande risalto mediatico per le gravi conseguenze scaturitene in termini di perdite di vite umane e di danni ingenti al patrimonio pubblico e privato … per la zona che qui interessa, tanto trova prova nell’abbondante produzione di articoli di stampa e siti web e di provvedimenti presi all ’ epoca dalle autorità, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della costituzione.

Né può affermarsi che la società telefonica aveva modo di prevenire i fatti eccezionali accaduti, e sostanzialmente dovuti al fatto che nella zona le linee elettriche pubbliche sono ancora aeree e dunque soggette ad incidenti vari e di non agevole e pronta riparazione nel caso di intemperie di una certa intensità.

È da concludere … che l’inesatto adempimento … fu dovuto all ’ impossibilità dell ’ esatta esecuzione della prestazione per causa non imputabile alla societàdebitrice»; i dieci utenti del servizio [OSCURATO:PERSONA], come indicati in epigrafe, ricorrono, formulando quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno illustrato il ricorso con memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. (art. 360, comma 1°, n. 3), cod. proc. civ.) » ,i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] esente da responsabilità per inadempimento, imputando la causa del disservizio all’interruzione dell’energia elettrica, senza tener conto che la mera difficoltà di adempiere non giustifica l’inadempimento; sarebbe stato dimostrato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva un gruppo elettrogeno sul ripetitore di Airola che le permettesse di far fronte all’interruzione della linea elettrica causata dalla neve che aveva tranciato i fili dell’Enel, che Enel aveva provveduto a ripristinare la linea elettrica in tre giorni, mentre [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’impedimento avesse cessato di essere tale dopo poche ore o al massimo tre giorni, non aveva ripristinato il servizio che dopo quattordici e non aveva dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il protrarsi dell’interruzione della linea; in aggiunta, l ’ eccezionalità delle nevicate sarebbe stata affermata dal giudice a quo senza riferimento ad elementi specifici e concreti, tenuto conto dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata, bensì sulla base di documentazione – i resoconti informativi mediatici, i bollettini delle previsioni meteo, i provvedimenti adottati in via di urgenza dalle autorità amministrative centrali e locali neppure riferibili all’area interessata - sprovvista dei caratteri di specificità, concretezza e scientificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi per dimostrarela ricorrenza del caso fortuito; 2) con il secondo motivo si denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ.; i fatti asseritamente omessi sono: i) che il ripetitore di Airola, sul monte Cioppola, era sprovvisto di gruppo elettrogeno che, se presente, avrebbe consentito di continuare l’erogazione del servizio; ii) che Enel aveva impiegato poche ore o al massimo tre giorni per ripristinare il disservizio, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato quattordici giorni; iii) che alcune prove testimoniali rese in un altro giudizio avente ad oggetto lo stesso disservizio avevano dimostrato che non era mancata la corrente elettrica sul Montesarchio durante il periodo della nevicata, che tutti gli altri ripetitori della zona, ad eccezione di quello di [OSCURATO:PERSONA], avevano funzionato, che la strada di accesso al ripetitore risultava percorribile già dal 4 - 5 febbraio , che si poteva raggiungere a piedi il ripetitore, che i tecnici [OSCURATO:PERSONA] non erano attrezzati per risolvere il guasto ; iv) che una delle foto prodotte in primo grado provava che sul [OSCURATO:PERSONA] la neve non era tanto alta da impedire di raggiungere a piedi il ripetitore, perché erano ritratte alcune persone che percorrevano a piedi proprio il tratto che portava al ripetitore; v) che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere al corrente dell’imminente nevicata; vi) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di aver tentato di porre rimedio al disservizio; 3) con il terzo motivo si deduce « Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ.) –Motivazione apparente », perché la sentenza si limiterebbe a rimarcare il fatto notorio che, a partire dal giorno 3 febbraio 2012, vi furono abbondanti nevicate che provocarono l’interruzione di svariati servizi pubblici essenziali, senza spiegare in che modo ciò rendesse non responsabile per inadempimento [OSCURATO:PERSONA]; 4) con il quarto motivo si addebita alla sentenza gravata «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 e 2059 c.c.nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. , in relazione alla ritenuta mancata prova dei danni», con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati allegati e provati i disagi e gli inconvenienti derivati dal prolungato disservizio; il Tribunale non avrebbe tenuto conto, come, ad avviso dei ricorrenti, ben poteva desumersi dalla sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui sintetizzava le richieste incartate negli atti di citazione, che essi avevano chiesto il risarcimento del danno, sub speciedi indennizzo, per il verificarsi di una interruzione del servizio di telefonia in tutta la [OSCURATO:PERSONA], senza averne alcun preventivo avviso, e che ciò li aveva privati del diritto di fare e ricevere telefonate e/o navigare in internet con la conseguenza che, per poter effettuare chiamate o verificare se avessero ricevuto telefonate e/o navigare in internet, avevano dovuto raggiungere zone lontane anche chilometri con perdite di tempo e sostenendo rilevanti spese; posto che in appello non era stata chiesta la liquidazione del maggior danno – in particolare, i ricorrenti tengono a precisare che il Giudice di Pace non aveva loro riconosciuto il danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stato proposto appello incidentale – ma l ’ indennizzo per il disservizio, il Tribunale avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indennizzo, in disparte i maggiori danni, è dovuto per il mero riscontro dell’avvenuta interruzione del servizio di telefonia; 5) il Collegio ritiene che sia privo di interesse lo scrutinio dei primi tre motivi di ricorso, stante l’inammissibilità dell’ultimo, quale ragione più liquida, relativo alla carenza di prova sull’esistenza di un danno risarcibile: ciò che elide ogni rilevanza di qualsiasi altro accertamento sull’accertamento della responsabilità; l’eventuale accoglimento dei primi tre motivi non porterebbe, infatti, comunque ad un risultato favorevole per i ricorrenti, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui , nel caso in cui la decisione impugnata si basi su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, è necessario articolare uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, cen surato e priverebbero il gra vame dell ’ idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595); facendoapplicazione di tali principi nel caso di specie, si rileva che, quand ’ anche potessero trovare accoglimento i motivi di censura alla sentenza nella parte in cui non ha provveduto ad accertare se ricorresse un inadempimento imputabile a [OSCURATO:PERSONA], se l’evento impediente fosse sottratto alla sua sfera di controllo, avendo carattere di eccezionalità e gravità, se i danni fosse ro prevedibili ed evitabiliin tutto o in parte con lo sforzo esigibile nelle circostanze concrete, avuto riguardo per la qualità del debitore, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, resterebbe insormontabile l’ostacolo rappresentato dall’inammissibilità dell’ultimo motivo, che ha investito la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha negato che fosse stato allegato e provato il danno patrimoniale e che vi fossero i presupposti per lamentare il danno non patrimoniale; l’inammissibilità discende dal fatto che il mezzo impugnatorio non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché le censure non sono state formulate in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso e, quindi,non pongono questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento sulla sola base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non sorrette da alcuna dimostrazione; è al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, «assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso» (in termini: Cass., Sez.

Un., 23/12/2019, n. 34469); né può trascurarsi il rilievo che le argomentazioni a supporto del motivo si rivelanoinevitabilmente confuse: a p. 20, i ricorrenti affermano che il Giudice di Pace avrebbe liquidato il danno da inadempimento contrattuale conformemente a quanto stabilito dalla Carta del Cliente dei servizi mobili e fissi di [OSCURATO:PERSONA], stilata in applicazione di quanto sancito, tra le altre, dalla delibera 73/11/CONS che riconosce ad ogni utente un indennizzo al verificarsi di talune ipotesi nella stessa contemplate ; a p. 21 sostengono che «non si faceva questione del risarcimento dei maggiori danni poiché il Giudice di primo grado ha ritenuto gli stessi non liquidabili e non è stato proposto appello incidentale sul punto» ed invocano l’applicazione della pronuncia n. 2358/2019 di questa Corte, ipotizzando che per il solo fatto di avere riscontrato l’avvenuta interruzione del servizio di telefonia avrebbero avuto diritto all’ « indennizzo previsto contrattualmente, oltre ai danni ulteriori » ; insistono circa il fatto di avere agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno sub speciedi indennizzo per non aver potuto fare e ricevere telefonate, né collegarsi ad Internet e che i danni, anche non patrimoniali, avrebbero potuto essere ritenuti provati per presunzioni; con la memoria i ricorrenti, in replica al controricorso, insistono nell’affermare – dopo aver sostenuto che, non avendo proposto appello incidentale, non intendevano ottenere il maggior danno, ma la conferma della sentenza di prime cure, la quale non aveva loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale - che in caso di grave inadempimento contrattuale il somministrante è obbligato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, purché debitamente allegato e provato anche ricorrendo a presunzioni; aggiungono di avere diritto all’indennizzo, come avrebbero richiesto nella procedura conciliativa dinanzi al Corecom e con l’atto di citazione e come sarebbe stato riconosciuto dal Giudice di Pace di Cervinara, stante che « il diritto all’indennizzo non deriva da responsabilità civile ma da un fatto che, pur comportando comunque un pregiudizio, per le più svariate ragioni non può considerarsi antigiuridico e non valendo a reintegrare completamente la sfera del danneggiato non necessita di alcun onere probatorio in quanto previsto dalla normativa in re ipsa»; non è chiaro, dunque, se lamentino di avere chiesto e non ottenuto l’indennizzo per il disservizio, se lamentino il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dal disservizio, perché il Tribunale avrebbe rigettato erroneamente la loro domanda - do manda che non è chiaro se volta ad ottenere un indennizzo o il risarcimento dei danni, atteso che nel ricorso si fa frequente e quasi indistinto riferimento ad un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, sub specie di indennizzo - per non ave re ritenuto allegato nonché provato per presunzioni il danno patrimoniale e non patrimonialeasseritamente richiesto; deve essere precisato che un discors o è la richiesta di indennizzo « automatico » nella misura minima prevista dal regolamento 73/11/CONS , applicabile nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice: regolamento, approvato ai sensi dell’art. 84 del codice di consumo, a mente del quale «l’Autorità, ai sensi dell’art. 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo»; altro discorso è l’indennizzo disciplinato dalla Carta dei servizi, con riferimento al quale questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il mero fatto oggettivo della accertata ricorrenza del disservizio telefonico non esplica alcun effetto sull’onere della prova circa la ricorrenza del danno: gli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno.

Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell’inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell’an, oltre che del quantum , del danno .

Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l’attore avesse già fornito la prova dell’effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l’esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa ( in ter mini: Cass. 21/06/2017, n. 15349); sicché la semplice dimostrazione del tipo e dell’ entità deldisservizio non può da sola giustificare una domanda risarcitoria (Cass. 29/10/2019, n.27609; Cass. 23/02/2021, n. 4920); altra e diversa ipotesi è quella avente ad oggetto la richiesta di un risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, la quale deve appunto essere sorretta da rigorosa prova in ordine ad ognuno dei suoi elementi costitutivi, sebbene anche solo per presunzioni, ma adeguatamente prospettate; i ricorrenti non hanno soddisfatto, come anticipato, le prescrizioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ., perché non hanno riprodottola sentenza di prime cure nella parte in cui avrebbe loro riconosciuto l’indennizzo e negato il risarcimento del maggior danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale, né la domanda formulata in primo grado e tantomeno l’atto di costituzione in appello: il che rende impossibile verificare prima ancora che la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata per avere affermato che, non avendo né allegato né provato il danno asseritamente subito, la loro richiesta risarcitoria non potesse accogliersi, stante l’irrisarcibilità del danno evento e l’assenza dei presupposti per risarcire il danno non patrimoniale, che effettivamente fosse stata formulata tempestivamente e ritualmente una richiesta di « indennizzo » nei termini qui rappresentati o perfino quale fosse l’esatto tenore della causa petendiconcretamente azionato; 6) il ricorso va dichiarato inammissibile; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQ M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11614/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo Studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], viale Cortina d’Ampezzo, n. 269; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il loro Studio legale, via Po, n. 16/b; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1574/2018, resa pubblica in data 1 ottobre 2018, del Tribunale di Avellino; udita la reazione del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2022; [OSCURATO:PERSONA]: i ricorrenti indicati in epigrafe, titolari di altrettante utenze di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA], non avendo potuto fruire del servizio dal 3 al 17 febbraio 2012, rappresentano in fatto di avere agito in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di euro 560,00 - di cui euro 140,00 per l’indennizzo previsto in caso di sospensione e di interruzione del servizio ed euro 420,00 per danno non patrimoniale - o di quella diversa ritenuta equadal giudice; il Giudice di Pace di Cervinara, con sentenza n. 269/2016, riuniti i giudizi attivati dagli odierni ricorrenti, riteneva che l’interruzione del servizio di telefonia mobile fosse dipesa da negligenza di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva, dunque, in parte, le domande attoree, condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori euro 140,00 a titolo di indennizzo oltreal pagamento delle spese di lite, negava agli istanti il risarcimento del danno non patrimoniale; il Tribunale di Avellino, con la decisione n. 1574/2018, oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, reputando che l’interruzione del servizio di telefonia dovesse attribui rsi all’interruzione di energia elettrica verificatasi a seguito delle eccezionali nevicate nel mese di febbraio 2012, ha negato il diritto degli appellati al risarcimento dei danni richiesti e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di [OSCURATO:PERSONA]; ai fini che qui interessano, la sentenza ha affermato che è «notorio» che si verificarono nel mese di febbraio 2012 e che si protrassero per diversi giorni, a partire dal 3 febbraio, eccezionali avversità atmosferiche che «avevano interessato vaste zone della penisola e avuto grande risalto mediatico per le gravi conseguenze scaturitene in termini di perdite di vite umane e di danni ingenti al patrimonio pubblico e privato … per la zona che qui interessa, tanto trova prova nell’abbondante produzione di articoli di stampa e siti web e di provvedimenti presi all ’ epoca dalle autorità, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della costituzione. Né può affermarsi che la società telefonica aveva modo di prevenire i fatti eccezionali accaduti, e sostanzialmente dovuti al fatto che nella zona le linee elettriche pubbliche sono ancora aeree e dunque soggette ad incidenti vari e di non agevole e pronta riparazione nel caso di intemperie di una certa intensità. È da concludere … che l’inesatto adempimento … fu dovuto all ’ impossibilità dell ’ esatta esecuzione della prestazione per causa non imputabile alla societàdebitrice»; i dieci utenti del servizio [OSCURATO:PERSONA], come indicati in epigrafe, ricorrono, formulando quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno illustrato il ricorso con memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. (art. 360, comma 1°, n. 3), cod. proc. civ.) » ,i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] esente da responsabilità per inadempimento, imputando la causa del disservizio all’interruzione dell’energia elettrica, senza tener conto che la mera difficoltà di adempiere non giustifica l’inadempimento; sarebbe stato dimostrato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva un gruppo elettrogeno sul ripetitore di Airola che le permettesse di far fronte all’interruzione della linea elettrica causata dalla neve che aveva tranciato i fili dell’Enel, che Enel aveva provveduto a ripristinare la linea elettrica in tre giorni, mentre [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’impedimento avesse cessato di essere tale dopo poche ore o al massimo tre giorni, non aveva ripristinato il servizio che dopo quattordici e non aveva dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il protrarsi dell’interruzione della linea; in aggiunta, l ’ eccezionalità delle nevicate sarebbe stata affermata dal giudice a quo senza riferimento ad elementi specifici e concreti, tenuto conto dei dati statistici-pluviometrici della zona interessata, bensì sulla base di documentazione – i resoconti informativi mediatici, i bollettini delle previsioni meteo, i provvedimenti adottati in via di urgenza dalle autorità amministrative centrali e locali neppure riferibili all’area interessata - sprovvista dei caratteri di specificità, concretezza e scientificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi per dimostrarela ricorrenza del caso fortuito; 2) con il secondo motivo si denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ.; i fatti asseritamente omessi sono: i) che il ripetitore di Airola, sul monte Cioppola, era sprovvisto di gruppo elettrogeno che, se presente, avrebbe consentito di continuare l’erogazione del servizio; ii) che Enel aveva impiegato poche ore o al massimo tre giorni per ripristinare il disservizio, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva impiegato quattordici giorni; iii) che alcune prove testimoniali rese in un altro giudizio avente ad oggetto lo stesso disservizio avevano dimostrato che non era mancata la corrente elettrica sul Montesarchio durante il periodo della nevicata, che tutti gli altri ripetitori della zona, ad eccezione di quello di [OSCURATO:PERSONA], avevano funzionato, che la strada di accesso al ripetitore risultava percorribile già dal 4 - 5 febbraio , che si poteva raggiungere a piedi il ripetitore, che i tecnici [OSCURATO:PERSONA] non erano attrezzati per risolvere il guasto ; iv) che una delle foto prodotte in primo grado provava che sul [OSCURATO:PERSONA] la neve non era tanto alta da impedire di raggiungere a piedi il ripetitore, perché erano ritratte alcune persone che percorrevano a piedi proprio il tratto che portava al ripetitore; v) che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di essere al corrente dell’imminente nevicata; vi) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di aver tentato di porre rimedio al disservizio; 3) con il terzo motivo si deduce « Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1°, n. 4, cod. proc. civ.) –Motivazione apparente », perché la sentenza si limiterebbe a rimarcare il fatto notorio che, a partire dal giorno 3 febbraio 2012, vi furono abbondanti nevicate che provocarono l’interruzione di svariati servizi pubblici essenziali, senza spiegare in che modo ciò rendesse non responsabile per inadempimento [OSCURATO:PERSONA]; 4) con il quarto motivo si addebita alla sentenza gravata «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 e 2059 c.c.nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. , in relazione alla ritenuta mancata prova dei danni», con riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati allegati e provati i disagi e gli inconvenienti derivati dal prolungato disservizio; il Tribunale non avrebbe tenuto conto, come, ad avviso dei ricorrenti, ben poteva desumersi dalla sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui sintetizzava le richieste incartate negli atti di citazione, che essi avevano chiesto il risarcimento del danno, sub speciedi indennizzo, per il verificarsi di una interruzione del servizio di telefonia in tutta la [OSCURATO:PERSONA], senza averne alcun preventivo avviso, e che ciò li aveva privati del diritto di fare e ricevere telefonate e/o navigare in internet con la conseguenza che, per poter effettuare chiamate o verificare se avessero ricevuto telefonate e/o navigare in internet, avevano dovuto raggiungere zone lontane anche chilometri con perdite di tempo e sostenendo rilevanti spese; posto che in appello non era stata chiesta la liquidazione del maggior danno – in particolare, i ricorrenti tengono a precisare che il Giudice di Pace non aveva loro riconosciuto il danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stato proposto appello incidentale – ma l ’ indennizzo per il disservizio, il Tribunale avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indennizzo, in disparte i maggiori danni, è dovuto per il mero riscontro dell’avvenuta interruzione del servizio di telefonia; 5) il Collegio ritiene che sia privo di interesse lo scrutinio dei primi tre motivi di ricorso, stante l’inammissibilità dell’ultimo, quale ragione più liquida, relativo alla carenza di prova sull’esistenza di un danno risarcibile: ciò che elide ogni rilevanza di qualsiasi altro accertamento sull’accertamento della responsabilità; l’eventuale accoglimento dei primi tre motivi non porterebbe, infatti, comunque ad un risultato favorevole per i ricorrenti, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui , nel caso in cui la decisione impugnata si basi su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, è necessario articolare uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, cen surato e priverebbero il gra vame dell ’ idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595); facendoapplicazione di tali principi nel caso di specie, si rileva che, quand ’ anche potessero trovare accoglimento i motivi di censura alla sentenza nella parte in cui non ha provveduto ad accertare se ricorresse un inadempimento imputabile a [OSCURATO:PERSONA], se l’evento impediente fosse sottratto alla sua sfera di controllo, avendo carattere di eccezionalità e gravità, se i danni fosse ro prevedibili ed evitabiliin tutto o in parte con lo sforzo esigibile nelle circostanze concrete, avuto riguardo per la qualità del debitore, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, resterebbe insormontabile l’ostacolo rappresentato dall’inammissibilità dell’ultimo motivo, che ha investito la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha negato che fosse stato allegato e provato il danno patrimoniale e che vi fossero i presupposti per lamentare il danno non patrimoniale; l’inammissibilità discende dal fatto che il mezzo impugnatorio non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché le censure non sono state formulate in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso e, quindi,non pongono questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento sulla sola base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non sorrette da alcuna dimostrazione; è al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, «assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso» (in termini: Cass., Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469); né può trascurarsi il rilievo che le argomentazioni a supporto del motivo si rivelanoinevitabilmente confuse: a p. 20, i ricorrenti affermano che il Giudice di Pace avrebbe liquidato il danno da inadempimento contrattuale conformemente a quanto stabilito dalla Carta del Cliente dei servizi mobili e fissi di [OSCURATO:PERSONA], stilata in applicazione di quanto sancito, tra le altre, dalla delibera 73/11/CONS che riconosce ad ogni utente un indennizzo al verificarsi di talune ipotesi nella stessa contemplate ; a p. 21 sostengono che «non si faceva questione del risarcimento dei maggiori danni poiché il Giudice di primo grado ha ritenuto gli stessi non liquidabili e non è stato proposto appello incidentale sul punto» ed invocano l’applicazione della pronuncia n. 2358/2019 di questa Corte, ipotizzando che per il solo fatto di avere riscontrato l’avvenuta interruzione del servizio di telefonia avrebbero avuto diritto all’ « indennizzo previsto contrattualmente, oltre ai danni ulteriori » ; insistono circa il fatto di avere agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno sub speciedi indennizzo per non aver potuto fare e ricevere telefonate, né collegarsi ad Internet e che i danni, anche non patrimoniali, avrebbero potuto essere ritenuti provati per presunzioni; con la memoria i ricorrenti, in replica al controricorso, insistono nell’affermare – dopo aver sostenuto che, non avendo proposto appello incidentale, non intendevano ottenere il maggior danno, ma la conferma della sentenza di prime cure, la quale non aveva loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale - che in caso di grave inadempimento contrattuale il somministrante è obbligato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, purché debitamente allegato e provato anche ricorrendo a presunzioni; aggiungono di avere diritto all’indennizzo, come avrebbero richiesto nella procedura conciliativa dinanzi al Corecom e con l’atto di citazione e come sarebbe stato riconosciuto dal Giudice di Pace di Cervinara, stante che « il diritto all’indennizzo non deriva da responsabilità civile ma da un fatto che, pur comportando comunque un pregiudizio, per le più svariate ragioni non può considerarsi antigiuridico e non valendo a reintegrare completamente la sfera del danneggiato non necessita di alcun onere probatorio in quanto previsto dalla normativa in re ipsa»; non è chiaro, dunque, se lamentino di avere chiesto e non ottenuto l’indennizzo per il disservizio, se lamentino il mancato riconoscimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dal disservizio, perché il Tribunale avrebbe rigettato erroneamente la loro domanda - do manda che non è chiaro se volta ad ottenere un indennizzo o il risarcimento dei danni, atteso che nel ricorso si fa frequente e quasi indistinto riferimento ad un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, sub specie di indennizzo - per non ave re ritenuto allegato nonché provato per presunzioni il danno patrimoniale e non patrimonialeasseritamente richiesto; deve essere precisato che un discors o è la richiesta di indennizzo « automatico » nella misura minima prevista dal regolamento 73/11/CONS , applicabile nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice: regolamento, approvato ai sensi dell’art. 84 del codice di consumo, a mente del quale «l’Autorità, ai sensi dell’art. 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo»; altro discorso è l’indennizzo disciplinato dalla Carta dei servizi, con riferimento al quale questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il mero fatto oggettivo della accertata ricorrenza del disservizio telefonico non esplica alcun effetto sull’onere della prova circa la ricorrenza del danno: gli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi «non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell’inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell’an, oltre che del quantum , del danno . Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l’attore avesse già fornito la prova dell’effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l’esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa ( in ter mini: Cass. 21/06/2017, n. 15349); sicché la semplice dimostrazione del tipo e dell’ entità deldisservizio non può da sola giustificare una domanda risarcitoria (Cass. 29/10/2019, n.27609; Cass. 23/02/2021, n. 4920); altra e diversa ipotesi è quella avente ad oggetto la richiesta di un risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, la quale deve appunto essere sorretta da rigorosa prova in ordine ad ognuno dei suoi elementi costitutivi, sebbene anche solo per presunzioni, ma adeguatamente prospettate; i ricorrenti non hanno soddisfatto, come anticipato, le prescrizioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ., perché non hanno riprodottola sentenza di prime cure nella parte in cui avrebbe loro riconosciuto l’indennizzo e negato il risarcimento del maggior danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale, né la domanda formulata in primo grado e tantomeno l’atto di costituzione in appello: il che rende impossibile verificare prima ancora che la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata per avere affermato che, non avendo né allegato né provato il danno asseritamente subito, la loro richiesta risarcitoria non potesse accogliersi, stante l’irrisarcibilità del danno evento e l’assenza dei presupposti per risarcire il danno non patrimoniale, che effettivamente fosse stata formulata tempestivamente e ritualmente una richiesta di « indennizzo » nei termini qui rappresentati o perfino quale fosse l’esatto tenore della causa petendiconcretamente azionato; 6) il ricorso va dichiarato inammissibile; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQ M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus
Sentenza Cassazione n. 28239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris