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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27777/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato L. CIANFERONI del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO, anche in sostituzione dellTavvocato G. CONTESTABILE del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la rimessione della questione inerente all'art. 416 bis.1, cod. pen. alle SS.UU.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a CUTRÌ Alessandro la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) 7) e 8) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere di cui all'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. e più reati fine ai sensi dell' art. 73, d.

P.R. n. 309/1990, anch'essi aggravati ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (concorso in importazioni di ingenti quantitativi di cocaina)].

2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria.

In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che si sostanziano in una messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese.

Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti, c:onsente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

Il Tribunale ha descritto il sistema precisando che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente.

Ha, poi, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito a law enforcement agencíes (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) di violare la pia:taforma criptata, il cui utilizzo si arrestava infatti nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi permesso di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa).

Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto gin appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note alle pagg. 7-8 della ordinanza impugnata).

Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni, disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenute.

Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen., e - stante la natura di dati non pubblici - ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente.

Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera.

Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici.

Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nel caso di specie, nel quale il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi.

Il Tribunale ha rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo alle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata.

Nella ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige la presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, precisandosi al contempo che gli stessi sono sempre sottoposti alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente.

In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate.

Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta fatti dai soggetti interessati.

Quanto a CUTRÌ Alessandro, egli è stato identificato come user dei PIN 7NS74S e PUCNL9, con nickname "Berlino".

L'identificazione era avvenuta incrociando plurimi dati: in una intercettazione telematica del 12/11/2020, BELLOCCO [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito numerose notizie a tal fine utili, dicendo al VALENTE che "Berlino" era un tale "Alessandro" che viveva a [OSCURATO:PERSONA] e, in risposta, il VALENTE ne indicava il cognome "Cutrì", facendo riferimento a un episodio - l'incendio di un peschereccio - che era stato riscontrato al pari dei dati anagrafici.

L'abbinamento del nickname così attribuito all'indagato al PIN 7NS74S era avvenuto grazie al servizio di geolocalizzazione delle utenze certamente riferibili al predetto, avendo tale accertamento consentito di seguire l'utilizzatore in relazione agli appuntamenti e alle distanze percorse, assolutamente compatibili con i dati ricavati dal contenuto delle chat scambiate con quel PIN.

Quanto, invece, all'associazione con il PIN PUCNL9, l'utilizzatore era lo stesso del PIN di cui si è già detto, perché vi era continuità nell'uso dello stesso nickname "Berlino", esclusa ogni possibilità di omonimia, stanti le stesse affermazioni dell'utilizzatore ([OSCURATO:PERSONA] nuovo contatto), che aveva inviato il nuovo PIN usando il precedente.

Gli elementi identificativi raccolti sull'utilizzatore di tale secondo PIN sono peraltro rappresentati da riferimenti di analogo tenore di quelli che avevano consentito di associare all'indagato anche il primo PIN (natante incendiato al quale si era riferito BAGNOLI Salvatore per far comprendere in modo criptico all'interlocutore CUTRÌ Alessandro il luogo dove il BAGNOLI effettivamente si trovava).

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave guadro indiziario della intraneità del CUTRÌ al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine ai singoli reati-fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo.

Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti, esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato.

In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 14 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto).

Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi.

In tale schema, CUTRÌ Alessandro, in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, era uno dei soggetti preposti all'uscita della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA] e alla consegna della stessa nei luoghi indicati dai vertici associativi, previa individuazione del container da impiegare per occultare i carichi esfiltrati, oltre a provvedere alla materiale contraffazione del sigillo da apporre al container utilizzato per l'uscita.

Quanti agli elementi gravemente indizianti il concorso dell'indagato nei singoli reati scopo, gli stessi sono stati esposti alle pagg. da 15 a 20 dell'ordinanza impugnata e ad esse si rinvia per comodità espositiva.

In quelle pagine, peraltro, sono stati riportati stralci di conversazioni ritenute più pregnanti ai fini dimostrativi della condotta di reato di volta in volta considerata, in relazione alle diverse operazioni di esfiltrazione poste in essere e alle cessioni che l'incolpazione riconduce all'indagato [trattasi, specificamente, del recupero di due delle originarie quattro partite di cocaina, di cui al capo 2), il giorno 22/11/2020, in cui il ruolo dell'indagato è stato quello di curare il trasporto fuori dall'area portuale; della cessione all'indagato di Kg. 20 di cocaina, da parte dei fratelli SCIGLITANO, l'acenti parte dei carichi esfiltrati, capo 4); della cessione di parte di tale quantitativo a MAZZEO [OSCURATO:PERSONA], capo 5), e a due soggetti non identificati in due separate occasioni, capi 6) e 7); nonché del concorso nell'operazione descritta nel capo 8), unitamente ai co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]].

Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni.

L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune c:apacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale.

In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli).

Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).

Quanto all'indagato, il Tribunale ha ritenuto che le sue condotte assumessero indubbia valenza indicativa della intraneità al sodalizio, egli facendo parte della collaudata "squadra", avendo manifestato il suo interesse per la buona riuscita delle importazioni dal [OSCURATO:PERSONA], essendosi prodigato per essa nella piena consapevolezza di interagire con altri associati, nel contesto di una strutturata organizzazione criminale.

Ha, poi, ritenuto la gravità indiziaria anche in ordine alle due aggravanti, quella della transnazionalità e quella mafiosa, reputando sussistente la prima, alla luce delle modalità dell'approvvigionamento della droga, cioè tramite autonomi gruppi attivi nel settore, come ha ritenuto di ricavare dai quantitativi trasportati e dall'organizzazione del trasporto, il carico contenendo anche il sigillo clonato da sostituire una volta scaricata la droga.

Quanto all'altra aggravante, ha rilevato il difetto di interesse, posto che la sua contestazione non avrebbe riverberato alcun effetto sul regime cautelare, tenuto conto del titolo dei reati contestati.

Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenze che potrebbero essere frustrate dall'occultamento di tracce dell'attività illecita e dalla concertazione di linee difensive, tenuto anche conto della messa in atto di accorgimenti in tal senso anche durante lo svolgimento dell'attività criminosa (il rinvio è all'utilizzo dei cripto- telefonini e delle radiotrasmittenti); ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il CUTRÌ, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali illeciti esteri.

Ha, inoltre, valorizzato la pervicacia dell'indagato, non arrestatosi neppure a fronte dei controlli delle forze dell'ordine, ritenendo la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare la reiterazione di analoghe condotte, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario.3.

L'indagato ha presentato tre distinti atti di ricorso, due dei quali a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. I ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1.1. Con un primo ricorso, questo difensore ha formulato quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale con riferimento alla condotta di partecipazione alla associazione criminosa di cui al capo 1) dell'incolpazione provvisoria.

L'indagato avrebbe avuto rapporti con il solo [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le osservazioni difensive formulate con una memoria, attribuendo un ruolo associativo non confermato dagli elementi indiziari raccolti, egli non essendo titolare e neppure dipendente di una ditta di trasporti, né avendo mai contraffatto sigilli sui containers.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, nella specie di manifesta illogicità per omessa valutazione della memoria difensiva: la difesa aveva evidenziato che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, oltre a svolgere un ruolo associativo nelle operazioni di esfiltrazione, sarebbe stato anche interessato ad approvvigionarsi di droga da cedere ai suoi clienti, ma in tal modo non sarebbe possibile comprendere quale sia l'effettivo contributo del predetto al sodalizio, emergendo una sola occasione (quella di cui al capo 2), durante la quale egli si sarebbe limitato a chiedere informazioni sul carico, interessamento peraltro finalizzato ad accaparrarsene una parte, senza neppure conoscere l'identità del committente.

Egli, peraltro, era comparso solo dopo la conclusione delle operazioni di esfiltrazione, non comprendendosi neppure a quale dei due gruppi, contestati nel medesimo capo d'incolpazione, apparterrebbe.

Inoltre, il suo PIN non era inserito nelle chat di gruppo, la sua presenza essendo limitata all'acquisto di parte d& carico di droga e neppure consta una spiegazione, sia pur in termini logico-giuridici, della sua consapevolezza di agire in forza di un vincolo associativo, egli dovendo, al contrario, di volta in volta, avviare trattative per acquistare parte della droga, ciò che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'assenza di un accordo stabile, la sua condotta non avendo superato il livello del rapporto sinallagmatico- contrattuale.

Con un terzo motivo, ha dedotto violazione della legge penale e processuale penale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria per il capo 2), rilevando che in maniera contraddittoria i giudici territoriali avrebbero ritenuto l'indagato interessato all'affare, ma non utilmente coinvolto in esso, neppure a livello morale potendosi configurare un contributo, atteso che quello attribuito all'indagato non avrebbe alcuna efficacia etiologia rispetto alle operazioni di fuoriuscita del carico, la data di contestazione del 22 novembre 2020 rientrando pienamente nell'arco temporale descritto nel capo 4).

Infine, con un quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al capo 8), anche per omessa valutazione della memoria difensiva, essendo emerso che l'indagato voleva carpire informazioni per un successivo acquisto.

3.1.2. Con l'altro ricorso, lo stesso difensore ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale con riferimento all'aggravante mafiosa, rilevando che la stessa ordinanza genetica non recherebbe una chiara enunciazione del percorso logico, in base al quale l'indagato avrebbe favorito plurime cosche storiche di 'ndrangheta, essendo emerse solo notizie di conoscenze personali e occasionali di singoli soggetti, egli essendo risultato addirittura inviso a COPELLI, referente apicale di una delle cosche, tenuto anche conto della esiguità dell'arco temporale nel quale i fatti s'inseriscono.

3.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Questo difensore ha formulato tre motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alle chat acquisite attraverso gli ordini europei di indagine, rilevando che trattasi, nella specie, di vere e proprie intercettazioni, apprese dall'AG richiesta nel momento in cui le chat venivano create nel cripto-telefonino del mittente e trasmesse a quello del destinatario, momento nel quale il messaggio viene registrato.

Richiama le caratteristiche di quella piattaforma, per rilevare che quel sistema non contempla la memorizzazione della messaggistica, unico sistema per captare i messaggi essendo quello di operare nel momento del loro transito.

Assume che a seguito dell'OEI, l'Autorità giudiziaria richiesta avrebbe eseguito la "mission", effettuando ricerche e procedendo alla estrazione delle conversazioni riguardanti gli IMEI oggetto del singolo 0.E.1. associati ai due PIN d'interesse con riferimento all'indagato.

Ma i dati di conoscenza sarebbero parziali, limitati alla attività di estrazione eseguita dalla polizia francese, il che non consentirebbe di conoscere la durata dell'attività di captazione, i termini iniziali e finali, le modalità, la polizia delegata, la presenza o meno di un'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria francese, il che renderebbe il dato intercettativo inutilizzabile, il vizio genetico non potendo essere superato dal fatto che la prova proviene da uno Stato estero.

Con un secondo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al rinvio al protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc, pen.: il difensore lamenta la condizione di ignoranza sull'attività posta in essere dalle autorità francesi, essendo rimasta sconosciuta quella della polizia francese intesa ad abbinare i numeri IMEI identificativi dei cripto-telefonini ai PIN d'interesse, trattandosi di messaggi criptati, rispetto ai quali nulla è dato conoscere sull'algoritmo utilizzato per la decrittazione.

Il deducente, poi, rinvia a un precedente di questa di legittimità del 2022 per inferirne la necessità, ai fini del rispetto delle prerogative difensive, della disponibilità dei dati inerenti alle modalità di acquisizione dei dati di cui si discute.

Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria di una partecipazione dell'indagato al sodalizio.

Le risultanze, secondo il deducente, non darebbero conto di un ruolo associativo dell'indagato, gli stessi elementi valorizzati dal Tribunale dimostrando il dedotto deficit probatorio, non avendo quei giudici attribuito un ruolo specifico all'indagato, delineato in maniera complessa, facendo riferimento alle operazioni di esfiltrazione, al manifestato interesse a comprare una parte del carico esfiltrato, alla consegna della droga una volta portata fuori dall'area portuale, fatti però non sorretti da idonea gravità indiziaria.4.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha sviluppato i motivi 1) e 2) del ricorso, con riferimento alla violazione del principio del contraddittorio, anche alla luce delle decisioni già assunte da questa Corte di legittimità in analoghi procedimenti che si pongono in contrasto con il precedente di cui sopra (sez. 4^ Lori del 2022).

Osserva, inoltre che, nella specie, il mancato accesso ai dati relativi alla acquisizione delle chat avrebbe ripercussioni sul controllo della linea di custodia dei dati stessi, la tesi recepita dai pronunciamenti che si discostano dal precedente suindicato facendo riferimento a un dato probabile e non certo, rinvenibile in un elaborato depositato in altro procedimento.

Sotto altro profilo, si contesta l'assunto della inattaccabilità dell'algoritmo impiegato, siccome priva di supporto scientifico.

Ancora, si rileva l'impossibilità di una verifica in concreto della genuinità ed integrità dei dati e delle modalità di acquisizione degli stessi - coperte, come consentito dalla disciplina nazionale dello Stato che ha materialmente eseguito l'attività di captazione (la Francia), da segreto di Stato.

In conclusione, chiede a questa Corte di valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, stante il rilevato contrasto, osservando che molte Corti europee hanno già sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte del Lussemburgo in relazione alla stessa vicenda e con riferimento agli artt. 6 e 31 della Direttiva IJE 2014/41, sollecitando pertanto questa Corte a operare analogamente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo tema da esaminare riguarda la questione inerente alla utilizzabilità delle chat scambiate su piattaforma [OSCURATO:PERSONA], oggetto del primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppato anche con i motivi aggiunti.

3. Il motivo è infondato.

La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violaz one del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame.

Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata.

3.1. Ciò posto, venendo al punto cruciale della doglianza difensiva„ occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo.

Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.

Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute.

Si tratta di uno strumento inteso a implementare le esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in ctji al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55).

La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine.

Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta (CGUE C-852/19 cit. § 59).

3.2. Possiamo affermare, dunque, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), e sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di I0 rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame).

Tale ricostruzione dello strumento di cooperazione penale all'esame è del tutto coerente, peraltro, con i principi affermati dalla corte del Lussemburgo in ordine alla Direttiva 41/2014/UE: essa, infatti, ha lo scopo, come risulta dai considerando da 5 a 8, di sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l'istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento denominato «ordine europeo di indagine», a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri.

A tal riguardo, emerge in particolare dai considerando 2, 6 e 19 di det1:a direttiva che l'ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale è fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali.

In tale contesto, l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 definisce l'ordine europeo di indagine come una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di far eseguire uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro al fine di acquisire prove, conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi [(GC) C-584/19 - [OSCURATO:PERSONA], §§ 39-41)

3.3. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente da ultimo richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire.

E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine.

Tali prove è indiscusso siano state già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese.

È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server).

Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione.

L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

3.4. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su un errato presupposto.

La difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana, ma l'argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato.

La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a ocigetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei tiles) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia.

Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese.

Pertanto, deve ritenersi corretto l'incedere argomentativo dei giudici del riesame allorquando richiamano il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, infatti, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).

In conclusione, va ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione).

3.5. Una volta riaffermato che la messaggisticai di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), corretto è il riferimento alla norma interna alla stregua della quale il materiale è stato ritenuto utilizzabile: in altre decisioni, questa Corte ha già confermato l'avvenuta individuazione proprio nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d.

I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella

I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato la questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre.

Orbene, una volta chiarita la natura dei dati acquisiti, è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indag ne emesso dal pubblico ministero).

I dati acquisiti sono pienamente utilizzabili anche sotto tale profilo.

In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura di documento del dato acquisito (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisi1:o in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Civale, cit., in motivazione).Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021).

Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne.

E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi).

In ogni caso, l'eventuale difetto del mancato consenso della società di gestione del server non configurerebbe la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, trattandosi di norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.).

In realtà, non assume rilevanza, in questa sede, la questione se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni").

Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319).

3.6. In definitiva, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive.

Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro.

La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pagg. 7 e 8 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione.

3.7. Neppure può essere accolta la sollecitazione della difesa, contenuta nei motivi aggiunti, a rimettere la decisione alle Sezioni unite per asserito, esistente contrasto in punto utilizzabilità dei dati dei quali si discute, essendosi già sopra chiarita la diversità del contesto fattuale nel quale si è inserito il precedente di questa Sezione (sentenza Lori del 2022) ed evidenziato il consolidarsi dell'orientamento seguito dalle altre sezioni e da questa stessa sezione sui punti al vaglio nel presente procedimento.

Allo stesso modo, non può esser recepita la sollecitazione a promuovere questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, deve intanto premettersi che, nel giudizio di cassazione, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del citato articolo, ove la parte si limiti a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall'interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un'esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea (sez. 6, n. 44436 del 4/10/2022, Pa/amara, Rv. 284151- 01); e va pure ribadito che l'interpretazione fornita dalla CGUE dell'art. 267, comma 3 [OSCURATO:PERSONA], laddove prevede l'obbligo del rinvio per il giudice di ultima istanza, è nel senso che non v'è obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519-02; sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997).

3.7.1. Ciò posto, questa Corte ha fugato i dubbi interpretativi opposti a difesa e ritiene, pertanto, di non dover sollevare la questione pregiudiziale sollecitata.

Nella specie, i quesiti proposti dalla difesa attengono all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI» e, secondo il deducente, dovrebbe chiedersi alla Corte di Giustizia "se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l'«OE1-») volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo".

Il quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame.

Come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante OEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen e l'ordinamento interno non richiede che l'acquisizione di questo tipo di dati debba essere ordinata da un giudice.

Dovrebbe chiedersi, in subordine, "se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale" e "se un OEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato".

I quesiti si ispirano a quelli sottoposti alla CGUE dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2022 (causa C-670/22, come risulta anche dagli allegati alla memoria contenente i motivi aggiunti).

Quella autorità, infatti, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA].

Non è chi non veda come, in quella diversa sede, la questione pregiudiziale sia stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco, avendo l'autorità tedesca peraltro prospettato che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti.

Pertanto, anche tale quesito è irrilevante nel caso all'esame, nel quale la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli OEI.

3.7.2. Ma la questione è irrilevante anche con riferimento all'autorità di emissione dell'OEI.

La difesa ha omesso di considerare che, in base all'art. 2 della Direttiva 2014/41/UE, l'OEI può essere emesso indifferentemente da «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato»; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, sebbene, in tal caso, l'ordine debba essere convalidato da un'autorità giudiziaria che sarà considerata autorità d'emissione ai fini della trasmissione dell'ordine stesso.

Nella specie, l'OEI è stato emesso da un pubblico ministero italiano, quindi da un magistrato indipendente da altri poteri dello Stato, stante lo statuto disegnato dalla nostra Carta fondamentale.

Trattasi, dunque, di un magistrato certamente rientrante nell'elenco sopra richiamato, contenuto nella citata Direttiva, non ponendosi, dunque, per il nostro ordinamento, neppure astrattamente, l'esigenza di una verifica di coerenza sotto tale profilo.

Sul punto, pare peraltro utile osservare come la Corte del Lussemburgo abbia addirittura statuito che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall'esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere (vedi C-584/19, citata). 16 gÌ,

3.7.3. Quanto, poi, ai residui quesiti, gli stessi ineriscono più specificamente alla problematica del c.d. affidavit interstatale, ricavabile dall'art. 6, § 1, lett. a) della più volte menzionata Direttiva, dubitando il ricorrente della compatibilità dela disciplina dello Stato richiesto (la Francia che ha opposto il segreto di stato sulle attivil:à di captazione) con il nostro ordinamento, per impossibilità di verificare quanto trasmesso.

In tale prospettiva, il ricorrente ha sollecitato di proporre la questione se: - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo; - in subordine, ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo.

Premesso che i due ultimi quesiti sono del tutto de-assiali rispetto al thema decidendum, nella specie non avendo avuto l'OEI ad oggetto la richiesta di acquisizione di una prova da parte dello Stato richiesto, ma solo la trasmissione di una prova già acquisita da quel Paese che neppure è stata acquisita al fine di metterla poi a disposizione dello stato richiedente, anche i primi due sono comunque irrilevanti, introducendo questioni non pertinenti e imponendosi la corretta applicazione del diritto unionale con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Nella specie, infatti, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti citi indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN, nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato.

Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.Il secondo quesito inerisce al controllo della integrità dei dati trasmessi e, sul punto, pare sufficiente un rinvio a quanto già esposto a proposito delle censure, ritenute infondate, al ragionamento dei giudici territoriali, le chat essendo state trasmesse su supporto informatico dal Tribunale di Parigi che ne ha attestato la genuinità della catena di custodia.

3.7.4. Anche gli ulteriori quesiti mancano l'obiettivo di introdurre dubbi in ordine alla corretta applicazione della Direttiva n. 41/2014, come implementata nel nostro ordinamento.

La difesa, invero, continua a reiterare un erroneo approccio metodologico, omettendo di considerare il sistema delineato dalla Direttiva stessa, come sopra già ampiamente ricordato, opponendo un ipotetico abbassamento del livello delle garanzie difensive che, tuttavia, il legislatore sovranazionale ha debitamente preso in carico, disegnando uno strumento, come l'OEI, che presuppone l'osservanza delle garanzie dell'indagato e il rispetto del principio del giusto processo, anche mediante un rinvio, nei considerando, agli arti:. 48 e 52 della Carta di Nizza (considerando 12) e alle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (considerando 15).

Il legislatore europeo, peraltro, ha richiamato l'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 TUE e dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta (considerando 18), ma ha anche precisato che, nonostante la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fondi sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, si tratta di una presunzione solo relativa che implica che, in caso vi siano seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (considerando 19).

In tale prospettiva, l'art. 11, §1, lett. f), della Direttiva costituisce l'autorità di esecuzione garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta, cosicché deve ritenersi che in tale Stato si impone il controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata, con possibilità di un controllo sulla decisione (mezzi di impugnazione).

Nella specie, i dati sono stati forniti dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione degli stessi è intervenuta una autorità giurisdizionale.

A fronte di ciò, la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI non può tradursi nella mera enunciazione dell'ipotesi, ma deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo, requisiti non soddisfatti nel caso all'esame.

3.7.5. Infine, la difesa ha formulato dei dubbi anche con riguardo all'art. 31 alla interpretazione dell'art. 31, §§ 1 e 3, direttiva UE 2014/41, chiedendo porsi questione se: - una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41; - la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.

La questione è irrilevante.

L'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni, né è stata richiesta in tal senso.

Pertanto, non sussistono dubbi interpretativi sul punto specifico.

Infine, non vi è alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavít interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione».

Si deve ribadire, infatti, che la premessa secondo la quale i dati trasmessi dalla Francia siano stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione non ha ricevuto in atti alcun riscontro.

Pertanto, irrilevanti sono i rimanenti quesiti proposti dalla difesa con i motivi aggiunti.

4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.

La difesa censura l'omessa conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita, la doglianza dovendosi correlare al tema, invero prospettabile in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso.

La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia.

Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario.

In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attivii:à di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, clep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberty (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534).

Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione.

Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.).

5. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e tutti i motivi dei due atti di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027).

Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto l'esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del CUTRÌ all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo.

I deducenti, di contro, si sono limitati a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata.

In realtà le doglianze difensive (anche quelle veicolate con memoria) sono state esaminate dal Tribunale che, nel darne atto, vi ha replicato, contrariamente a quanto asserito nel secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendole inidonee a scalfire la gravità degli elementi indiziari raccolti.

Cosicché deve escludersi l'asserito "silenzio" motivazionale in ordine a quanto dedotto con tale memoria, aggiungendosi peraltro che - in sede di legittimità - non è censurabile il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).

Inoltre, va ricordato, quanto al ruolo associativo, che non vi è alcuna contraddittorietà nel ragionamento in base al quale si è ritenuto, sulla scorta delle informazioni ricavate dagli scambi tra gli indagati, che il CUTRÌ, non solo era stato impegnato nella fase della esfiltrazione che, come analiticamente indicato nella ordinanza, avveniva con un articolato modus operandi, applicato a operazioni ripetitive e della stessa specie, avvalendosi di squadre di portuali e di altri operatori infedeli, presupponendo, dunque, una piena consapevolezza dell'asservimento al sodalizio; ma era stato coinvolto anche nella fase del trasporto fuori dall'area portuale, senza che il suo interesse ad accaparrarsi una parte della droga possa esser letto per ciò solo in maniera contraddittoria rispetto alla disponibilità manifestata con riferimento a fasi precedenti dell'operazione.

Ciò che è necessario, infatti, è che i rapporti tra i soggetti che interagiscono in tale contesto si traducano in forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838).

In tal senso, assume rilievo anche il coinvolgimento in un solo reato-fine, allorquando le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06), ruolo che si atteggi specificamente, in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (sez. 6, n. 1343 °/e/ del 4/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).

6. Infine, è infondato il motivo formulato con l'ulteriore ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'aggravante mafiosa, infatti, va premesso che, per la sua configurabilità, non è richiesta la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109-01).

Nella specie, il Tribunale ha descritto la fase della "committenza" dei lavori di esfiltrazione da parte dell'organizzazione criminale importatrice che si rivolge a uno dei gruppi criminosi (due dei quali operativi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al fine di organizzare le operazioni di esfiltrazione della droga dal porto, sino alla fase della consegna della droga nel luogo indicato dalla committenza.

In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256).

Pertanto, anche sotto tale profilo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato L. CIANFERONI del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO, anche in sostituzione dellTavvocato G. CONTESTABILE del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la rimessione della questione inerente all'art. 416 bis.1, cod. pen. alle SS.UU. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a CUTRÌ Alessandro la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) 7) e 8) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere di cui all'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. e più reati fine ai sensi dell' art. 73, d. P.R. n. 309/1990, anch'essi aggravati ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (concorso in importazioni di ingenti quantitativi di cocaina)]. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che si sostanziano in una messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti, c:onsente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto il sistema precisando che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, poi, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito a law enforcement agencíes (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) di violare la pia:taforma criptata, il cui utilizzo si arrestava infatti nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi permesso di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto gin appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note alle pagg. 7-8 della ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni, disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenute. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen., e - stante la natura di dati non pubblici - ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nel caso di specie, nel quale il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo alle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. Nella ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige la presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, precisandosi al contempo che gli stessi sono sempre sottoposti alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta fatti dai soggetti interessati. Quanto a CUTRÌ Alessandro, egli è stato identificato come user dei PIN 7NS74S e PUCNL9, con nickname "Berlino". L'identificazione era avvenuta incrociando plurimi dati: in una intercettazione telematica del 12/11/2020, BELLOCCO [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito numerose notizie a tal fine utili, dicendo al VALENTE che "Berlino" era un tale "Alessandro" che viveva a [OSCURATO:PERSONA] e, in risposta, il VALENTE ne indicava il cognome "Cutrì", facendo riferimento a un episodio - l'incendio di un peschereccio - che era stato riscontrato al pari dei dati anagrafici. L'abbinamento del nickname così attribuito all'indagato al PIN 7NS74S era avvenuto grazie al servizio di geolocalizzazione delle utenze certamente riferibili al predetto, avendo tale accertamento consentito di seguire l'utilizzatore in relazione agli appuntamenti e alle distanze percorse, assolutamente compatibili con i dati ricavati dal contenuto delle chat scambiate con quel PIN. Quanto, invece, all'associazione con il PIN PUCNL9, l'utilizzatore era lo stesso del PIN di cui si è già detto, perché vi era continuità nell'uso dello stesso nickname "Berlino", esclusa ogni possibilità di omonimia, stanti le stesse affermazioni dell'utilizzatore ([OSCURATO:PERSONA] nuovo contatto), che aveva inviato il nuovo PIN usando il precedente. Gli elementi identificativi raccolti sull'utilizzatore di tale secondo PIN sono peraltro rappresentati da riferimenti di analogo tenore di quelli che avevano consentito di associare all'indagato anche il primo PIN (natante incendiato al quale si era riferito BAGNOLI Salvatore per far comprendere in modo criptico all'interlocutore CUTRÌ Alessandro il luogo dove il BAGNOLI effettivamente si trovava). Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave guadro indiziario della intraneità del CUTRÌ al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine ai singoli reati-fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti, esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 14 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che veniva, poi, prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, CUTRÌ Alessandro, in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, era uno dei soggetti preposti all'uscita della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA] e alla consegna della stessa nei luoghi indicati dai vertici associativi, previa individuazione del container da impiegare per occultare i carichi esfiltrati, oltre a provvedere alla materiale contraffazione del sigillo da apporre al container utilizzato per l'uscita. Quanti agli elementi gravemente indizianti il concorso dell'indagato nei singoli reati scopo, gli stessi sono stati esposti alle pagg. da 15 a 20 dell'ordinanza impugnata e ad esse si rinvia per comodità espositiva. In quelle pagine, peraltro, sono stati riportati stralci di conversazioni ritenute più pregnanti ai fini dimostrativi della condotta di reato di volta in volta considerata, in relazione alle diverse operazioni di esfiltrazione poste in essere e alle cessioni che l'incolpazione riconduce all'indagato [trattasi, specificamente, del recupero di due delle originarie quattro partite di cocaina, di cui al capo 2), il giorno 22/11/2020, in cui il ruolo dell'indagato è stato quello di curare il trasporto fuori dall'area portuale; della cessione all'indagato di Kg. 20 di cocaina, da parte dei fratelli SCIGLITANO, l'acenti parte dei carichi esfiltrati, capo 4); della cessione di parte di tale quantitativo a MAZZEO [OSCURATO:PERSONA], capo 5), e a due soggetti non identificati in due separate occasioni, capi 6) e 7); nonché del concorso nell'operazione descritta nel capo 8), unitamente ai co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]]. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune c:apacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). Quanto all'indagato, il Tribunale ha ritenuto che le sue condotte assumessero indubbia valenza indicativa della intraneità al sodalizio, egli facendo parte della collaudata "squadra", avendo manifestato il suo interesse per la buona riuscita delle importazioni dal [OSCURATO:PERSONA], essendosi prodigato per essa nella piena consapevolezza di interagire con altri associati, nel contesto di una strutturata organizzazione criminale. Ha, poi, ritenuto la gravità indiziaria anche in ordine alle due aggravanti, quella della transnazionalità e quella mafiosa, reputando sussistente la prima, alla luce delle modalità dell'approvvigionamento della droga, cioè tramite autonomi gruppi attivi nel settore, come ha ritenuto di ricavare dai quantitativi trasportati e dall'organizzazione del trasporto, il carico contenendo anche il sigillo clonato da sostituire una volta scaricata la droga. Quanto all'altra aggravante, ha rilevato il difetto di interesse, posto che la sua contestazione non avrebbe riverberato alcun effetto sul regime cautelare, tenuto conto del titolo dei reati contestati. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi, esigenze che potrebbero essere frustrate dall'occultamento di tracce dell'attività illecita e dalla concertazione di linee difensive, tenuto anche conto della messa in atto di accorgimenti in tal senso anche durante lo svolgimento dell'attività criminosa (il rinvio è all'utilizzo dei cripto- telefonini e delle radiotrasmittenti); ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il CUTRÌ, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie; dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina avvalendosi di canali illeciti esteri. Ha, inoltre, valorizzato la pervicacia dell'indagato, non arrestatosi neppure a fronte dei controlli delle forze dell'ordine, ritenendo la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare la reiterazione di analoghe condotte, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario.3. L'indagato ha presentato tre distinti atti di ricorso, due dei quali a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'altro a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1. Con un primo ricorso, questo difensore ha formulato quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale con riferimento alla condotta di partecipazione alla associazione criminosa di cui al capo 1) dell'incolpazione provvisoria. L'indagato avrebbe avuto rapporti con il solo [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le osservazioni difensive formulate con una memoria, attribuendo un ruolo associativo non confermato dagli elementi indiziari raccolti, egli non essendo titolare e neppure dipendente di una ditta di trasporti, né avendo mai contraffatto sigilli sui containers. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, nella specie di manifesta illogicità per omessa valutazione della memoria difensiva: la difesa aveva evidenziato che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, oltre a svolgere un ruolo associativo nelle operazioni di esfiltrazione, sarebbe stato anche interessato ad approvvigionarsi di droga da cedere ai suoi clienti, ma in tal modo non sarebbe possibile comprendere quale sia l'effettivo contributo del predetto al sodalizio, emergendo una sola occasione (quella di cui al capo 2), durante la quale egli si sarebbe limitato a chiedere informazioni sul carico, interessamento peraltro finalizzato ad accaparrarsene una parte, senza neppure conoscere l'identità del committente. Egli, peraltro, era comparso solo dopo la conclusione delle operazioni di esfiltrazione, non comprendendosi neppure a quale dei due gruppi, contestati nel medesimo capo d'incolpazione, apparterrebbe. Inoltre, il suo PIN non era inserito nelle chat di gruppo, la sua presenza essendo limitata all'acquisto di parte d& carico di droga e neppure consta una spiegazione, sia pur in termini logico-giuridici, della sua consapevolezza di agire in forza di un vincolo associativo, egli dovendo, al contrario, di volta in volta, avviare trattative per acquistare parte della droga, ciò che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'assenza di un accordo stabile, la sua condotta non avendo superato il livello del rapporto sinallagmatico- contrattuale. Con un terzo motivo, ha dedotto violazione della legge penale e processuale penale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria per il capo 2), rilevando che in maniera contraddittoria i giudici territoriali avrebbero ritenuto l'indagato interessato all'affare, ma non utilmente coinvolto in esso, neppure a livello morale potendosi configurare un contributo, atteso che quello attribuito all'indagato non avrebbe alcuna efficacia etiologia rispetto alle operazioni di fuoriuscita del carico, la data di contestazione del 22 novembre 2020 rientrando pienamente nell'arco temporale descritto nel capo 4). Infine, con un quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al capo 8), anche per omessa valutazione della memoria difensiva, essendo emerso che l'indagato voleva carpire informazioni per un successivo acquisto. 3.1.2. Con l'altro ricorso, lo stesso difensore ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge penale e processuale penale con riferimento all'aggravante mafiosa, rilevando che la stessa ordinanza genetica non recherebbe una chiara enunciazione del percorso logico, in base al quale l'indagato avrebbe favorito plurime cosche storiche di 'ndrangheta, essendo emerse solo notizie di conoscenze personali e occasionali di singoli soggetti, egli essendo risultato addirittura inviso a COPELLI, referente apicale di una delle cosche, tenuto anche conto della esiguità dell'arco temporale nel quale i fatti s'inseriscono. 3.2. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Questo difensore ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alle chat acquisite attraverso gli ordini europei di indagine, rilevando che trattasi, nella specie, di vere e proprie intercettazioni, apprese dall'AG richiesta nel momento in cui le chat venivano create nel cripto-telefonino del mittente e trasmesse a quello del destinatario, momento nel quale il messaggio viene registrato. Richiama le caratteristiche di quella piattaforma, per rilevare che quel sistema non contempla la memorizzazione della messaggistica, unico sistema per captare i messaggi essendo quello di operare nel momento del loro transito. Assume che a seguito dell'OEI, l'Autorità giudiziaria richiesta avrebbe eseguito la "mission", effettuando ricerche e procedendo alla estrazione delle conversazioni riguardanti gli IMEI oggetto del singolo 0.E.1. associati ai due PIN d'interesse con riferimento all'indagato. Ma i dati di conoscenza sarebbero parziali, limitati alla attività di estrazione eseguita dalla polizia francese, il che non consentirebbe di conoscere la durata dell'attività di captazione, i termini iniziali e finali, le modalità, la polizia delegata, la presenza o meno di un'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria francese, il che renderebbe il dato intercettativo inutilizzabile, il vizio genetico non potendo essere superato dal fatto che la prova proviene da uno Stato estero. Con un secondo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al rinvio al protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc, pen.: il difensore lamenta la condizione di ignoranza sull'attività posta in essere dalle autorità francesi, essendo rimasta sconosciuta quella della polizia francese intesa ad abbinare i numeri IMEI identificativi dei cripto-telefonini ai PIN d'interesse, trattandosi di messaggi criptati, rispetto ai quali nulla è dato conoscere sull'algoritmo utilizzato per la decrittazione. Il deducente, poi, rinvia a un precedente di questa di legittimità del 2022 per inferirne la necessità, ai fini del rispetto delle prerogative difensive, della disponibilità dei dati inerenti alle modalità di acquisizione dei dati di cui si discute. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria di una partecipazione dell'indagato al sodalizio. Le risultanze, secondo il deducente, non darebbero conto di un ruolo associativo dell'indagato, gli stessi elementi valorizzati dal Tribunale dimostrando il dedotto deficit probatorio, non avendo quei giudici attribuito un ruolo specifico all'indagato, delineato in maniera complessa, facendo riferimento alle operazioni di esfiltrazione, al manifestato interesse a comprare una parte del carico esfiltrato, alla consegna della droga una volta portata fuori dall'area portuale, fatti però non sorretti da idonea gravità indiziaria.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha sviluppato i motivi 1) e 2) del ricorso, con riferimento alla violazione del principio del contraddittorio, anche alla luce delle decisioni già assunte da questa Corte di legittimità in analoghi procedimenti che si pongono in contrasto con il precedente di cui sopra (sez. 4^ Lori del 2022). Osserva, inoltre che, nella specie, il mancato accesso ai dati relativi alla acquisizione delle chat avrebbe ripercussioni sul controllo della linea di custodia dei dati stessi, la tesi recepita dai pronunciamenti che si discostano dal precedente suindicato facendo riferimento a un dato probabile e non certo, rinvenibile in un elaborato depositato in altro procedimento. Sotto altro profilo, si contesta l'assunto della inattaccabilità dell'algoritmo impiegato, siccome priva di supporto scientifico. Ancora, si rileva l'impossibilità di una verifica in concreto della genuinità ed integrità dei dati e delle modalità di acquisizione degli stessi - coperte, come consentito dalla disciplina nazionale dello Stato che ha materialmente eseguito l'attività di captazione (la Francia), da segreto di Stato. In conclusione, chiede a questa Corte di valutare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, stante il rilevato contrasto, osservando che molte Corti europee hanno già sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte del Lussemburgo in relazione alla stessa vicenda e con riferimento agli artt. 6 e 31 della Direttiva IJE 2014/41, sollecitando pertanto questa Corte a operare analogamente. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo tema da esaminare riguarda la questione inerente alla utilizzabilità delle chat scambiate su piattaforma [OSCURATO:PERSONA], oggetto del primo motivo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppato anche con i motivi aggiunti. 3. Il motivo è infondato. La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violaz one del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame. Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata. 3.1. Ciò posto, venendo al punto cruciale della doglianza difensiva„ occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta di uno strumento inteso a implementare le esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in ctji al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta (CGUE C-852/19 cit. § 59). 3.2. Possiamo affermare, dunque, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), e sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di I0 rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). Tale ricostruzione dello strumento di cooperazione penale all'esame è del tutto coerente, peraltro, con i principi affermati dalla corte del Lussemburgo in ordine alla Direttiva 41/2014/UE: essa, infatti, ha lo scopo, come risulta dai considerando da 5 a 8, di sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l'istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento denominato «ordine europeo di indagine», a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri. A tal riguardo, emerge in particolare dai considerando 2, 6 e 19 di det1:a direttiva che l'ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], il quale è fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali. In tale contesto, l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 definisce l'ordine europeo di indagine come una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di far eseguire uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro al fine di acquisire prove, conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi [(GC) C-584/19 - [OSCURATO:PERSONA], §§ 39-41) 3.3. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente da ultimo richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso siano state già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.4. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su un errato presupposto. La difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana, ma l'argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a ocigetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei tiles) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Pertanto, deve ritenersi corretto l'incedere argomentativo dei giudici del riesame allorquando richiamano il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, infatti, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). In conclusione, va ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 3.5. Una volta riaffermato che la messaggisticai di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), corretto è il riferimento alla norma interna alla stregua della quale il materiale è stato ritenuto utilizzabile: in altre decisioni, questa Corte ha già confermato l'avvenuta individuazione proprio nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato la questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. Orbene, una volta chiarita la natura dei dati acquisiti, è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indag ne emesso dal pubblico ministero). I dati acquisiti sono pienamente utilizzabili anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura di documento del dato acquisito (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisi1:o in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Civale, cit., in motivazione).Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). In ogni caso, l'eventuale difetto del mancato consenso della società di gestione del server non configurerebbe la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, trattandosi di norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In realtà, non assume rilevanza, in questa sede, la questione se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 3.6. In definitiva, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pagg. 7 e 8 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. 3.7. Neppure può essere accolta la sollecitazione della difesa, contenuta nei motivi aggiunti, a rimettere la decisione alle Sezioni unite per asserito, esistente contrasto in punto utilizzabilità dei dati dei quali si discute, essendosi già sopra chiarita la diversità del contesto fattuale nel quale si è inserito il precedente di questa Sezione (sentenza Lori del 2022) ed evidenziato il consolidarsi dell'orientamento seguito dalle altre sezioni e da questa stessa sezione sui punti al vaglio nel presente procedimento. Allo stesso modo, non può esser recepita la sollecitazione a promuovere questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, deve intanto premettersi che, nel giudizio di cassazione, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del citato articolo, ove la parte si limiti a censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall'interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un'esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea (sez. 6, n. 44436 del 4/10/2022, Pa/amara, Rv. 284151- 01); e va pure ribadito che l'interpretazione fornita dalla CGUE dell'art. 267, comma 3 [OSCURATO:PERSONA], laddove prevede l'obbligo del rinvio per il giudice di ultima istanza, è nel senso che non v'è obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519-02; sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997). 3.7.1. Ciò posto, questa Corte ha fugato i dubbi interpretativi opposti a difesa e ritiene, pertanto, di non dover sollevare la questione pregiudiziale sollecitata. Nella specie, i quesiti proposti dalla difesa attengono all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le «condizioni di emissione e trasmissione di un OEI» e, secondo il deducente, dovrebbe chiedersi alla Corte di Giustizia "se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l'«OE1-») volto all'acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: l'Italia), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo". Il quesito non è pertinente, né rilevante nel caso in esame. Come già chiarito, i dati acquisiti dal pubblico ministero italiano mediante OEI sono qualificabili come "dati freddi" ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen e l'ordinamento interno non richiede che l'acquisizione di questo tipo di dati debba essere ordinata da un giudice. Dovrebbe chiedersi, in subordine, "se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l'obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale" e "se un OEI mirante all'acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato". I quesiti si ispirano a quelli sottoposti alla CGUE dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2022 (causa C-670/22, come risulta anche dagli allegati alla memoria contenente i motivi aggiunti). Quella autorità, infatti, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistratura francese, aventi ad oggetto dati analoghi, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 [OSCURATO:PERSONA]. Non è chi non veda come, in quella diversa sede, la questione pregiudiziale sia stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco, avendo l'autorità tedesca peraltro prospettato che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti. Pertanto, anche tale quesito è irrilevante nel caso all'esame, nel quale la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli OEI. 3.7.2. Ma la questione è irrilevante anche con riferimento all'autorità di emissione dell'OEI. La difesa ha omesso di considerare che, in base all'art. 2 della Direttiva 2014/41/UE, l'OEI può essere emesso indifferentemente da «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato»; oppure da autorità non giudiziarie, ma competenti a svolgere indagini nell'ambito dei procedimenti penali e a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, sebbene, in tal caso, l'ordine debba essere convalidato da un'autorità giudiziaria che sarà considerata autorità d'emissione ai fini della trasmissione dell'ordine stesso. Nella specie, l'OEI è stato emesso da un pubblico ministero italiano, quindi da un magistrato indipendente da altri poteri dello Stato, stante lo statuto disegnato dalla nostra Carta fondamentale. Trattasi, dunque, di un magistrato certamente rientrante nell'elenco sopra richiamato, contenuto nella citata Direttiva, non ponendosi, dunque, per il nostro ordinamento, neppure astrattamente, l'esigenza di una verifica di coerenza sotto tale profilo. Sul punto, pare peraltro utile osservare come la Corte del Lussemburgo abbia addirittura statuito che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall'esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere (vedi C-584/19, citata). 16 gÌ, 3.7.3. Quanto, poi, ai residui quesiti, gli stessi ineriscono più specificamente alla problematica del c.d. affidavit interstatale, ricavabile dall'art. 6, § 1, lett. a) della più volte menzionata Direttiva, dubitando il ricorrente della compatibilità dela disciplina dello Stato richiesto (la Francia che ha opposto il segreto di stato sulle attivil:à di captazione) con il nostro ordinamento, per impossibilità di verificare quanto trasmesso. In tale prospettiva, il ricorrente ha sollecitato di proporre la questione se: - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un'intercettazione di telecomunicazioni - in particolare, dati relativi al traffico e all'ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni - qualora, in primo luogo, l'intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l'OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell'emissione dell'OEI; - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l'integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell'assoluta riservatezza dei dati; - l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (l'Italia) in un caso interno analogo; - in subordine, ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l'intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo. Premesso che i due ultimi quesiti sono del tutto de-assiali rispetto al thema decidendum, nella specie non avendo avuto l'OEI ad oggetto la richiesta di acquisizione di una prova da parte dello Stato richiesto, ma solo la trasmissione di una prova già acquisita da quel Paese che neppure è stata acquisita al fine di metterla poi a disposizione dello stato richiedente, anche i primi due sono comunque irrilevanti, introducendo questioni non pertinenti e imponendosi la corretta applicazione del diritto unionale con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Nella specie, infatti, la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti citi indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN, nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato. Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.Il secondo quesito inerisce al controllo della integrità dei dati trasmessi e, sul punto, pare sufficiente un rinvio a quanto già esposto a proposito delle censure, ritenute infondate, al ragionamento dei giudici territoriali, le chat essendo state trasmesse su supporto informatico dal Tribunale di Parigi che ne ha attestato la genuinità della catena di custodia. 3.7.4. Anche gli ulteriori quesiti mancano l'obiettivo di introdurre dubbi in ordine alla corretta applicazione della Direttiva n. 41/2014, come implementata nel nostro ordinamento. La difesa, invero, continua a reiterare un erroneo approccio metodologico, omettendo di considerare il sistema delineato dalla Direttiva stessa, come sopra già ampiamente ricordato, opponendo un ipotetico abbassamento del livello delle garanzie difensive che, tuttavia, il legislatore sovranazionale ha debitamente preso in carico, disegnando uno strumento, come l'OEI, che presuppone l'osservanza delle garanzie dell'indagato e il rispetto del principio del giusto processo, anche mediante un rinvio, nei considerando, agli arti:. 48 e 52 della Carta di Nizza (considerando 12) e alle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (considerando 15). Il legislatore europeo, peraltro, ha richiamato l'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 TUE e dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta (considerando 18), ma ha anche precisato che, nonostante la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fondi sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, si tratta di una presunzione solo relativa che implica che, in caso vi siano seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (considerando 19). In tale prospettiva, l'art. 11, §1, lett. f), della Direttiva costituisce l'autorità di esecuzione garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta, cosicché deve ritenersi che in tale Stato si impone il controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata, con possibilità di un controllo sulla decisione (mezzi di impugnazione). Nella specie, i dati sono stati forniti dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione degli stessi è intervenuta una autorità giurisdizionale. A fronte di ciò, la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI non può tradursi nella mera enunciazione dell'ipotesi, ma deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo, requisiti non soddisfatti nel caso all'esame. 3.7.5. Infine, la difesa ha formulato dei dubbi anche con riguardo all'art. 31 alla interpretazione dell'art. 31, §§ 1 e 3, direttiva UE 2014/41, chiedendo porsi questione se: - una misura correlata con l'accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un'intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/41; - la notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (l'Italia), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice; - ove l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, detta protezione si estenda anche all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato notificato (l'Italia) e, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato. La questione è irrilevante. L'autorità giudiziaria italiana non ha chiesto l'esecuzione di intercettazioni, né è stata richiesta in tal senso. Pertanto, non sussistono dubbi interpretativi sul punto specifico. Infine, non vi è alcun dubbio da dirimere «sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che pare aver legittimato, sulla scorta del principio di affidavít interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione». Si deve ribadire, infatti, che la premessa secondo la quale i dati trasmessi dalla Francia siano stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione non ha ricevuto in atti alcun riscontro. Pertanto, irrilevanti sono i rimanenti quesiti proposti dalla difesa con i motivi aggiunti. 4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. La difesa censura l'omessa conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita, la doglianza dovendosi correlare al tema, invero prospettabile in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attivii:à di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, clep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberty (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/11/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 5. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e tutti i motivi dei due atti di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto l'esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del CUTRÌ all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. I deducenti, di contro, si sono limitati a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. In realtà le doglianze difensive (anche quelle veicolate con memoria) sono state esaminate dal Tribunale che, nel darne atto, vi ha replicato, contrariamente a quanto asserito nel secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendole inidonee a scalfire la gravità degli elementi indiziari raccolti. Cosicché deve escludersi l'asserito "silenzio" motivazionale in ordine a quanto dedotto con tale memoria, aggiungendosi peraltro che - in sede di legittimità - non è censurabile il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Inoltre, va ricordato, quanto al ruolo associativo, che non vi è alcuna contraddittorietà nel ragionamento in base al quale si è ritenuto, sulla scorta delle informazioni ricavate dagli scambi tra gli indagati, che il CUTRÌ, non solo era stato impegnato nella fase della esfiltrazione che, come analiticamente indicato nella ordinanza, avveniva con un articolato modus operandi, applicato a operazioni ripetitive e della stessa specie, avvalendosi di squadre di portuali e di altri operatori infedeli, presupponendo, dunque, una piena consapevolezza dell'asservimento al sodalizio; ma era stato coinvolto anche nella fase del trasporto fuori dall'area portuale, senza che il suo interesse ad accaparrarsi una parte della droga possa esser letto per ciò solo in maniera contraddittoria rispetto alla disponibilità manifestata con riferimento a fasi precedenti dell'operazione. Ciò che è necessario, infatti, è che i rapporti tra i soggetti che interagiscono in tale contesto si traducano in forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez. 3, n. 9036 del 31/1/2022, Santoro, Rv. 282838). In tal senso, assume rilievo anche il coinvolgimento in un solo reato-fine, allorquando le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06), ruolo che si atteggi specificamente, in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (sez. 6, n. 1343 °/e/ del 4/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 6. Infine, è infondato il motivo formulato con l'ulteriore ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'aggravante mafiosa, infatti, va premesso che, per la sua configurabilità, non è richiesta la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Gallelli, Rv. 276109-01). Nella specie, il Tribunale ha descritto la fase della "committenza" dei lavori di esfiltrazione da parte dell'organizzazione criminale importatrice che si rivolge a uno dei gruppi criminosi (due dei quali operativi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al fine di organizzare le operazioni di esfiltrazione della droga dal porto, sino alla fase della consegna della droga nel luogo indicato dalla committenza. In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). Pertanto, anche sotto tale profilo,
Sentenza Cassazione n. 27777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris