CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(ato il 01/01/1982/ avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA i, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. in ordine al reato presupposto è manifestamente infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 4 della sentenza impugnata, ove risulta che, a seguito della perquisizione dell'autoveicolo dell'imputato nei pressi dell'autostrada A3 SA/RC, sono stati rinvenuti sui sedili posteriori 58 capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti e che l'imputato non ha inteso fornire alcuna ragione giustificativa di tale detenzione in numero assai cospicuo esemplari di origine contraffatta (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta il travisamento del materiale probatorio in ordine alla provenienza degli oggetti non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, ha sottolineato che l'imputato non ha fornito alcuna documentazione circa la lecita provenienza dei capi rinvenuti (si veda pag. 4); considerato che il terzo motivo di ricorso che censura il mancato rinascimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta il consistente numero di capi con marchio contraffatto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M