CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44089/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dele11 febbraio 2019 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 25 febbraio 2016, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in mesi nove di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. Veniva contestato all'imputato di avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia nonché inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, viaggiando alla guida dell'autocarrkFiat 170 targato AP 370973, alla velocità di 40 km/h, e avendo superato la mezzeria stradale all'inizio della linea discontinua, ma in posizione anticipata rispetto alla aiuola spartitraffico da superare a destra per svoltare regolarmente verso sinistra / senza potersi assicurare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio, cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA] che, viaggiando alla guida di una moto targatax,BE 32521, proveniente da tergo e in posizione di sorpasso a sinistra, veniva investito dall'autocarro. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in quanto la iorte di appello avrebbe fondato la decisione sugli esiti di una perizia che non avrebbe risolto la principiale questione volta a stabilire se, ad una distanza di 40 metri tra i due veicoli, il motociclista si trovasse o meno sulla corsia di sorpasso. Invero, nonostante il perito abbia rilevato che non era stato possibile accertare se il motociclista fosse stato sulla corsia di sorpasso o sulla corsia di marcia, la torte di appello, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato a prescindere dal fatto che questi avesse o meno effettuato la manovra corretta di controllo dello specchietto retrovisore, ritenendo apoditticamente che il motociclista sarebbe stato comunque visibile alla distanza di 40 metri, dovendo altrimenti ritenere l'Amico esente da responsabilità. La stessa pronuncia impugnata, pur riconoscendo come vi sia incertezza sul punto decisivo della ricostruzione della dinamica del sinistro / ha comunque ritenuto responsabile l'imputato; - vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 434.• cod. pen. e all'art. 154t cod. pen., in quanto il quadro rappresentato dal giudice di merito si porrebbe in contrasto con le risultanze peritali, le quali avrebbero dato conferma del fatto che, se anche l'Amico avesse ritardato la manovra di 0,33 secondi eseguendo la svolta in prossimità dell'intersezione, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato ma con modalità di impatto diverse e non è possibile sapere quali sarebbero state le conseguenze sulla vittima. Viceversa, secondo la ricostruzione e interpretazione della Lode, ove l'autocarro avesse ritardato la svolta, il sinistro si sarebbe evitato così travisando i fatti. La pronuncia impugnata avrebbe quindi omesso di accertare se una condotta di guida prudente avrebbe comportato significative probabilità di evitare l'evento. 4. Il Procuratore Generale presso questa Cortei,con requisitoria scritta/ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. 2. E' necessario, infatti, rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della orte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460; Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233778; Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989). Costituisce, altresì, ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. 3. Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, come chiaramente evincibile dalla lettura della pronuncia impugnata, la Corte (cfr. pag. 9) ha preso atto del profilo di incertezza evidenziato nella perizia circa la presenza o meno della moto nella corsia di sorpasso alla distanzà di 40 metri, ovvero la distanza alla quale dai rilievi peritali è risultato si trovassero i veicoli tra loro al momento in cui l'autocarro aveva avviato la manovra. Infatti, nella pronuncia si rileva che, ove il motociclista avesse effettivamente già avviato il sorpasso a quella distanza, sarebbe certa la negligenza dell'imputato a fronte della indiscussa possibilità di avvistamento della persona offesa, mentre, ove il motociclista si fosse trovato sulla corsia di marcia e non avesse ancora alla distanza di 40 metri avviato il sorpasso, nessun rimprovero potrebbe essere rivolto al conducente dell'autocarro il quale non avrebbe avuto la possibilità di porre in essere alcuna manovra emergenziale una volta iniziata la sequenza, con il motociclista che sopraggiungeva diritto a forte velocità ed impattava contro l'autocarro. Diversamente da quanto eccepito nel ricorso, dunque, nella pronuncia impugnata la torte non ha certo affermato che il motociclista sarebbe stato comunque visibile alla distanza di 40 metri, pur osservandosi come il perito non avrebbe nemmeno del tutto escluso anche la eventualità che la moto potesse aver effettuato nei 40 metri che la separavano dall'autocarro una rapidissima manovra di sorpasso di più auto che in ipotesi lo precedessero, trovandosi pochi attimi prima nella corsia di marcia, ritenendo viceversa tale circostanza non determinante ai fini della affermazione della responsabilità dell'Amico. La pronuncia, invero, ha preso le mosse dal dato incontestato per cu'i l'autocarro aveva intrapreso la manovra di svolta anticipata rispetto all'aiuola spartitraffico ed aveva violato gli artt. 140 e 154, comma 3, cod. strada, ritenendo tale dato dirimente. Come osservato anche dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, infatti, indipendentemente dal fatto che nel momento in cui l'imputato decise di intraprendere la svolta a sinistra il veicolo condotto dalla persona offesa si trovasse già in posizione di sorpasso o meno, il ricorrente è stato ritenuto responsabile per non avere osservato la regola di condotta di cui all'art. 154, comma 3, cod. stradatcon efficacia causale rispetto all'evento verificatosi. Il motivo di ricorso /non confrontandosi adeguatamente con tale motivazione, che appare logica, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, si presenta pertanto generico. 4. Anche il secondo motivo deve essere respinto/ in quanto la questione volta a verificare se l'evento verificatosi integrasse la concretizzazione del rischio che la norma mirava ad evitare è stata esaminata dalla torte, senza profili di manifesta illogicità o contraddizione rispetto alle risultanze peritali puntualmente riportate in sentenza e dalle quali risulta ch9 se il conducente dell'autocarro avesse ritardato di 0,33 secondi la manovra di svolta e cioè del tempo necessario a percorrere lo spazio di 3,80 metri, che corrisponde all'inizio della linea continua, al sopraggiungere del motociclo il mezzo si sarebbe trovato ad invadere la corsia laterale di soli 0,40 metri nel tempo che il motociclo avrebbe impiegato a sopravanzarlo completamente e 3. considerando che, con una invasione di 1 metro il motociclo ha urtato l'autocarro nella parte anteriore sinistra, in questa evenienza di impegno della corsia opposta per la svolta alla distanza di 3,80 metri sicuramente la moto non avrebbe urtato l'autocarro, ovverosia l'urto non si sarebbe verificato in questo modo. Ove, dunque, il conducente avesse tenuto la condotta doverosa sarebbe stata possibile una manovra di deviazione e superamento dell'ostacolo da parte della vittima. 5. Come si vede, pertanto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la é.orte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede non potendo la Corte suprema esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizionì probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 25/11/1995, Fachini , Rv. 203767). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così