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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 18769/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni nove, mesi cinque, giorni quattordici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 25 settembre 2020.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari senza alcuna valida ragione.

Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di merito, trascurando di considerare che il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva a lui concesso la misura degli arresti domiciliari ex art. 89 T.U. stup., avrebbe erroneamente valorizzato la pendenza di un procedimento per reati di estorsione aggravata e usura, anche se non era intervenuta alcuna sentenza di condanna, e la circostanza relativa al fatto che non si era potuto procedere ad alcuna osservazione intramuraria dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibille punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali del condannato, ha evidenziato che non era possibile applicare alcuna misura alternativa alla detenzione, tenuto conto della gravità delle condotte che avevano determinato l'apertura dei procedimenti a suo carico per i reati di estorsione aggravata e usura, commessi proprio quando lo stesso si trovava in espiazione di pena in relazione al titolo in esecuzione.

Solfrizzi, per di più, non aveva allegato alcuna disponibilità lavorativa.

Il giudice di merito, quindi, considerati i plurimi precedenti penali, in modo ineccepibile ha ritenuto necessario che Solfrizzi fosse oggetto di un'osservazione intramuraria, circostanza che non si era mai potuto verificare, in quanto lo stesso aveva beneficiato degli arresti domiciliari.

Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, infatti, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario. et"sí fJ ft op-Y, ii.rkte9.1-tzt-01. frz 77', ft-,PrZ)

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i p, • spese processuali e EtQr(t~lay della somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni nove, mesi cinque, giorni quattordici di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 25 settembre 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari senza alcuna valida ragione. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di merito, trascurando di considerare che il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva a lui concesso la misura degli arresti domiciliari ex art. 89 T.U. stup., avrebbe erroneamente valorizzato la pendenza di un procedimento per reati di estorsione aggravata e usura, anche se non era intervenuta alcuna sentenza di condanna, e la circostanza relativa al fatto che non si era potuto procedere ad alcuna osservazione intramuraria dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibille punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali del condannato, ha evidenziato che non era possibile applicare alcuna misura alternativa alla detenzione, tenuto conto della gravità delle condotte che avevano determinato l'apertura dei procedimenti a suo carico per i reati di estorsione aggravata e usura, commessi proprio quando lo stesso si trovava in espiazione di pena in relazione al titolo in esecuzione. Solfrizzi, per di più, non aveva allegato alcuna disponibilità lavorativa. Il giudice di merito, quindi, considerati i plurimi precedenti penali, in modo ineccepibile ha ritenuto necessario che Solfrizzi fosse oggetto di un'osservazione intramuraria, circostanza che non si era mai potuto verificare, in quanto lo stesso aveva beneficiato degli arresti domiciliari. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, infatti, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario. et"sí fJ ft op-Y, ii.rkte9.1-tzt-01. frz 77', ft-,PrZ) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i p, • spese processuali e EtQr(t~lay della somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris