CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 1969
Cassazione n. 39553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1969 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale lo aveva autorizzato ad allontanarsi - per poter svolgere attività lavorativa - dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 56, 612 co. 2, 416 bisl cod. pen. e 56, 610, 416 bis 1 cod. pen. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Con atto trasmesso in data 6/7/2022, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell'allegata procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso "poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà e la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata revocata". 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dJtIg° DEPOSITATO