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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1994

Cassazione n. 05649/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1994 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 4/4/205 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza in data 27/4/2023 del Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4/2019, con in lege 26/2019 e 316-ter cod.pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato; il reato contestato al capo a) - oggetto del motivo di ricorso- è quello di cui all'art 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1994 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 4/4/205 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza in data 27/4/2023 del Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4/2019, con in lege 26/2019 e 316-ter cod.pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato; il reato contestato al capo a) - oggetto del motivo di ricorso- è quello di cui all'art 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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