CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u5tito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ce ha concluso chiedendo keli.QA4.0A, Wk~. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha impugnato per cassazione la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. per mancanza di prova. 2. Deduce il ricorrente, con l'unico motivo articolato, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione impugnata. In particolare, evidenzia che nulla si dice in ordine al reato di lesione contestato in udienza dal P.m. per avere il Tarantino cagionato " a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni due, per trauma cranio facciale e rialzo pressorio certificato dal [OSCURATO:PERSONA] del Policlinico di Bari"; c,i6 nonostante agli atti vi sia una certificazione medica che fornisce riscontro obiettivo alla testimonianza della persona offesa, essa non è stata presa in considerazione dal giudice che non ne fa in alcun modo cenno, nè sono state prese in considerazione le deposizioni della stessa persona offesa e le altre prove testimoniali assunte in dibattimento. In definitiva nulla è dato sapere su come si è svolto l'episodio per cui è giudizio, né su quanto riferito innanzi al giudice dai testimoni che pure sono stati esaminati. Quindi si insta affinché questa Corte annulli la sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione in ordine all'assoluzione da entrambi i reati contestati 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al reato di lesione. Ed invero, come ha fatto rilevare il ricorso, la sentenza impugnata non fa proprio cenno del fatto di lesione volontaria pure ascritto all'imputato, limitandosi essa ad affermare, dopo aver fatto riferimento unicamente alla minaccia non ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle sole dichiarazioni della persona offesa, che, non essendo emerse prove sufficienti in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato, questi dovesse essere assolto. Risulta evidente, leggendo la motivazione della sentenza impugnata, che mentre per il reato di minaccia si siano in qualche modo esplicitate le ragioni dell'assoluzione, alcun accenno al fatto della lesione sia invece in essa rinvenibile, né tanto meno viene fatto riferimento al certificato del [OSCURATO:PERSONA] citato dal ricorrente. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'assoluzione dal reato di lesione, per difetto di motivazione, con rinvio al Giudice di Pace di Bari per nuovo esame; e che il ricorso deve essere invece rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni con rinvio al Giudice di Pace di Bari per nuovo esame. Rigetta nel resto. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ger6)Sab ne CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]