CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1975
Cassazione n. 48939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1974 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di etiltà che ha confermato la condanna riportata in primo grado dai predetti in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente ad una parte dell'imputazione di cui al capo B, dichiarando la prescrizione del reato di cui all'art. 217 I. fall.; 2. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano generici per indeterminatezza, ossia privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] appare, del pari, generico per indeterminatezza. Entrambi i ricorrenti propongono, poi, ragioni manifestamente infondate riguardo alla loro responsabilità, basate sulla richiesta di rivalutazione dei loro ruoli nella fallita. 3. Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'insussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento, nonché dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta„ è manifestamente infondato in diritto perché si fonda su un orientamento interpretativo largamente minoritario e risalente, emerso in una sola e ormai remota occasione nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47502 del 2012, Corvetta), in base al quale la sentenza dichiarativa di fallimento andrebbe qualificata alla stregua dell'evento di tutti i delitti fallimentari. 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il