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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41347/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA17- t< g_ dato avviso alle pa rti,J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Rieti il 27 aprile 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di stupefacenti (capo A), di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni volontarie (capo C), fatti contestati come commessi il 3 novembre 2022, in conseguenza condannandolo, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza di un logico apparato giustificativo della decisione impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto estremamente stringata (p. 6), della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA17- t< g_ dato avviso alle pa rti,J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Rieti il 27 aprile 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di stupefacenti (capo A), di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni volontarie (capo C), fatti contestati come commessi il 3 novembre 2022, in conseguenza condannandolo, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza di un logico apparato giustificativo della decisione impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto estremamente stringata (p. 6), della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembr
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