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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 maggio 2021 il giudice di pace di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare al caso in esame, caratterizzato da occasionalità della condotta ed esiguità del danno al bene giuridico tutelato, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare al caso in esame le attenuanti generiche, ritenute concedibili sempre per l'esiguità del danno al bene giuridico tutelato e per la corretta condotta processuale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita") e la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01), nel caso in esame individuabile nel riferimento riportato in sentenza ai diversi precedenti di polizia da cui era gravato l'imputato.

1.2. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione delle attenuanti generiche, in quanto anche la decisione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01), e nel caso in esame nella motivazione della pronuncia del giudice di pace si rinviene, oltre al riferimento ai precedenti di polizia da cui era gravato l'imputato, anche il rilievo che nessun elemento di valutazione in favore dell'imputato era stato portato dalla sua difesa, non essendo stato evidentemente ritenuto sufficiente, con decisione che sfugge a censure di illogicità, il mero comportamento processuale dell'aver agevolato la rapida definizione del processo mediante il consenso alla produzione degli atti di indagine.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2021 il giudice di pace di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, con i seguenti motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare al caso in esame, caratterizzato da occasionalità della condotta ed esiguità del danno al bene giuridico tutelato, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicare al caso in esame le attenuanti generiche, ritenute concedibili sempre per l'esiguità del danno al bene giuridico tutelato e per la corretta condotta processuale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, in quanto l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere effettuata dal giudice anche con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita") e la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01), nel caso in esame individuabile nel riferimento riportato in sentenza ai diversi precedenti di polizia da cui era gravato l'imputato. 1.2. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, in cui si censura la mancata valutazione della possibile applicazione delle attenuanti generiche, in quanto anche la decisione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da motivazione implicita (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01), e nel caso in esame nella motivazione della pronuncia del giudice di pace si rinviene, oltre al riferimento ai precedenti di polizia da cui era gravato l'imputato, anche il rilievo che nessun elemento di valutazione in favore dell'imputato era stato portato dalla sua difesa, non essendo stato evidentemente ritenuto sufficiente, con decisione che sfugge a censure di illogicità, il mero comportamento processuale dell'aver agevolato la rapida definizione del processo mediante il consenso alla produzione degli atti di indagine. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 27905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris