CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 11255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 10113/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s. p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], d omiciliat o in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata– N. 10113/21R.G. avverso la sentenza n. 2142/2020del Tribunale di Firenze , depositata il 6.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella esattoriale per recupero di spese di giustizia penali, pari ad € 1.227,98, notificatagli da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), a seguito della definitività della sentenza di condanna comminatagli dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 18.5.2012, n. 1578; dedusse l’opponente l’omessa ed insufficiente motivazione della cartella stessa, l’equivoca indicazione dell’autorità contro cui proporre ricorso e la mancanza di preventiva notifica del provvedimento di liquidazione delle spese processuali. Si costituirono Agenzia delle Entrate-Riscossione, che dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa dall’agente della riscossione , la quale chiese ilrigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2142/2020, dopo aver qualificato la domanda come opposizione ex art.617 c.p.c., la accolse in relazione alla eccepita nullità della cartella per carenza di motivazione, condannando AdER alla rifusione delle spese processuali; inoltre, accolse la domanda di manleva proposta da quest’ultima, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a tenerla indenne da quanto essa era tenuta a pagare all’opponente, nonché alle spese di lite in suo favore. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propo ne ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso . AdER non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denun c ia la violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bisss. d.P.R. n.115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente si duole della declaratoria di nullità della cartella esattoriale perpretesa carente di motivazione, giacché, nel caso N. 10113/21R.G. di specie, non vi era l’obbligo di analiticamente moti va re, in quanto la somma indicata nella cartella fa pedissequo riferimento aquella indicata nel dispositivo della sentenza penale di condanna ( emessa dalla Corte d ppello di Firenze e divenuta irrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’odierno controricorrente), della quale il contribuente era già a conoscenza. Inoltre, l’entità dell’importo da pagare costituiva la somma aritmetica risultante dai fogli-notizie del procedimento penale a carico dello stesso contribuente, tutti elementi a lui ampiamente noti o, comunque, da lui agevolmente conoscibili. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d.m. 321/1999 e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente lamenta l’erronea valutazione del Tribunale, poiché la cartella esattoriale impugnata contiene tutti gli elementi formali e sostanziali fissati dalla legge, non derogabili unilateralmente dall’agente di riscossione, ed improntata al criterio della “motivazione sintetica”. Ulteriormente, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sanata ex tunc la denunciata nullità , per effetto della tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, posto che quest’ultimo ha impugnato l’atto, sanando quindi ogni presunto vizio di incompletezza. 2.1 – Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile , per difetto di specificitàe per sua contraddittori età intrinseca , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 2.2 – Infatti, il Tribunale di Firenze ha ritenuto fondata l’opposizione formale proposta dall’odierno controricorrente in relazione al difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta , emessa secondo il procedimento di cui agli artt. 227-bis ss. d.P.R. n. 115/2002,osservando che, nella sostanza, la somma intimata deriva dalla condanna alla Cassa delle ammende comminata dall’ordinanza di questa Corten. 42755/2012 (con cui venne dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza penale di condanna N. 10113/21R.G. della Corte d’appello di Firenze del 18.5.2012, così divenuta definitiva), anzichéda quest’ultima decisione , come invece indicat o nella motivazione della stessa cartella: in essa, dunque, sono erroneamente riportati il provvedimento di condanna, l’autorità emittente (erroneamente individuabile, per relationem, proprio nella Corte territoriale), la data del provvedimento stesso e il suo numero identificativo. Il Tribunale haquindi concluso affermando che “la cartella di pagamento … è viziata poiché le indicazioni contenute sono sostanzialmente errate, fuorvianti e manca la correttadescrizione, pur sintetica, degli elementi che fondano il credito vantato. Tale carenza motivazionale del provvedimento impugnato impedisce al debitore la compiuta identificazione del credito e non rende possibile la difesa di merito”. 2.3.1 – Ora, vale la pena qui ribadire che “ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (di recente, Cass. n. 17224/2020). Ebbene, a fronte della chiara linea motivazionale seguita dal giudice del merito, sopra brevemente richiamata, l’odierna ricorrente da un lato si trincera dietro la natura sostanzialmente vincolata dell’attività di riscossione, quanto a forme e contenuto degli atti relativi, e dall’altro assume sostanzialmente la necessaria conoscenza, al fondo, d el contenuto di tutti gli atti del procedimento penale svoltosi a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (sì da rendere evanescente , dunque, l’obbligo di motivazione dell’atto riscossivoconcernente somme maturate in quel processo a carico dell’imputato), senza però specificamente indicare in cosa sianoesattamente consistiti gli error es in iudicando in cui sarebbe incorso il Tribunale. [OSCURATO:SOCIETA], cioè, non si confronta affatto con la ratio decidendi seguita dal giudice del merito, e finisce N. 10113/21R.G. anche col contraddirsi con evidenza laddove afferma che dalla “cartella di pagamento si evince senza possibilità di dubbio che il titolo esecutivo è e rimane la sentenza della Corte di Appello, sentenza che è divenuta irrevocabile in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso che ha disposto la condanna al pagamento della [OSCURATO:PERSONA] per € 1.000,00”. Il che, a fronte dell’affermazione del Tribunale sopra riportata circa la non rispondenza di alcun elemento indicativo, in cartella, delle ragioni della pretesa –quanto ai reali dati fattuali – finisce anzi, a ben vedere, con l’assumere paradossalmente valenza confessoria, ove tanto dovesse occorrere. 2.3.2– Sotto altro profilo, la ricorrente omette anche di spiegare perché, dalla mera proposizione dell’opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe indefettibilmente discendere la sanatoria della contestata nullità, secondo lo schema di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. È ben vero che questa Corte, proprio in relazione alla riscossione di somme di natura non tributaria (e, segnatamente, di spese di giustizia penali), ha talvolta fatto ricorso al principio della sanatoria della nullità della cartella di pagamento priva di motivazione quale effetto della proposizione dell’opposizione (si veda, in particolare, Cass. n. 3707/2016, non massimata sul punto, invocata dall a stessa odierna ricorrente ) , ma ciò è avvenuto in relazione a vicende in cui era inequivoco, ex actis, che l’opponente ben fosse consapevole delle ragioni sostanziali della pretesa, tanto da averle contestate nel merito e con la necessaria specificitàe da escludersi così una lesione del suo diritto di difesa. La ricorrente, al contrario, non svolge alcun argomento sul perché debba ritenersi raggiunto lo scopo -pur nella contestata ipotesi della nullità della cartella oggetto di questo giudizio -in ordine alle specifiche contestazioni originariamente sollevate da [OSCURATO:PERSONA]: a differenza che nel caso deciso dalla citataCass. n. 3707/2016, nella specie l’opponente si è solo doluto di vizi for mali dell’azione di riscossione per come conoscibili dal contenuto della cartella notificatagli, senza minimamente N. 10113/21R.G. entrare nel merito della pretesa, perché (come da llo stesso assunto) assolutamente incomprensibile. A portare alle estreme conseguenze il ragionamentoseguito da Equitalia, lo scopo dovrebbe invece dirsi raggiunto ex art. 156, comma 3, c.p.c., con conseguente sanatoria della nullità della cartella, in forza della mera opposizione proposta dal destinatario, senza tener conto dei relativi motivi, come se l’ostensione delle ragioni della pretesa fosse suscettibile di progressiva evoluzione, nel corso del giudizio, sì da colmare l’originario deficit informat ivo . Così evidentemente non è, perché il criterio del raggiungimento dello scopo postula e presuppone che la nullità da cui l’atto è affetto non abbia inciso sulla funzione cui l’atto stesso è destinato (come può ben dirsi, ad es., in relazione alla nullità della notifica della cartella, nondimeno seguita dalla proposizione dell’opposizione ex art.617 c.p.c.). Al contrario, nella specie l’odierno controricorrente ha invece assunto di non essere in grado di conoscere le ragioni sostanziali della pretesa, né la ricorrente ha addotto alcun elemento per ritenere che la congruente valutazione operata dal giudice del merito, sul punto, dovesse ritenersi erronea:non viene indicata nessuna difesa di merito, da parte del BustosMadaz, che presupponga la piena conoscenza del fondamento e del merito della richiesta di pagamento per cui è processo , né alcun argomento logico che tanto possa dimostrare. 3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibil e . L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, per dichiaratone anticipo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) , impregiudicata la questione della debenza o meno del contributo per il ricorso originario. P. Q. M. N. 10113/21R.G. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ri corrente a lla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de