CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto l’annullamento parziale della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 1 dicembre 2025, la Corte di appello di Bari, decidendoin sede di rinvio, disposto dalla Sesta Sezione della Corte con sentenza dell'11giugno 2025 di annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari del 14settembre 2023, ha rideterminato la pena applicata con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Bari del 14 luglio 2020, all'imputato FeliceCalabrese, per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 629 primo esecondo comma, cod. pen. (con riferimento all’art. 628, terzo comma, n. 1 e n. 3,cod. pen.), e art. 416-bis.1 cod. pen., nella misura di anni due, mesi otto direclusione ed euro 667 di multa.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, deducendo i motivi di ricorso qui di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., si denuncia una violazione di legge in relazione all’aumento di pena dispostoper l’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché laviolazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc.pen.Si assume che la Corte territoriale, pur dichiarando di attenersi al principio didiritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente in ordinealla corretta sequenza del calcolo della pena - previa individuazione della penabase nell’ambito dell’art. 629, primo comma, cod. pen., vigente all’epoca del fatto- abbia aggravato la posizione dell’imputato applicando per la aggravante di cuiall’art. art. 416-bis.1 cod. pen. l’aumento nella misura massima della metà (annitre su pena base di anni sei), superiore a quello di un terzo determinato dal giudicedi primo grado, in violazione del principio per cui il divieto di reformatio in peiusopera anche con riguardo ai singoli segmenti autonomi del trattamentosanzionatorio, ivi comprese le circostanze aggravanti.2.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., si deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità inrelazione agli artt. 416-bis.1 e 132 cod. pen., con riferimento alla determinazionedell’aumento nella misura massima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È fondato il primo motivo di ricorso.La Corte di appello, decidendo in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod.proc. pen., a seguito di sentenza della Sesta Sezione di questa Corte dell’11 giugno2025, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevoledel reato di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 629 cod.pen. e dell’art. 416-bis.1 cod. pen. - ritenute prevalenti le circostanze attenuantigeneriche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen. sulle aggravanti diverse dall’art. 416-bis.1 cod. pen., e applicata la riduzioneper il rito abbreviato - in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 667 di multa.Dunque, la pena base è stata individuata nell'ipotesi di cui all'articolo 629,primo comma, cod. pen. in anni sei di reclusione ed euro 1500 di multa; la penaè stata poi aumentata per effetto dell'aggravante di cui all'articolo art. 416-bis.1cod. pen. ad anni nove di reclusione ed euro 2250 di multa, ovvero della metà; lapena è stata poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti ad annisei di reclusione ed euro 1500 di multa; la pena è stata poi ulteriormente ridottaper l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. ad anni quattro direclusione ed euro 1000 di multa ed infine ulteriormente ridotta per il ritoabbreviato ad anni due mesi otto di reclusione ed euro 667 di multa.La Corte di appello ha, quindi, applicato per la circostanza aggravante delmetodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., un aumento di pena nella misuramassima della metà, pari ad anni tre di reclusione, su una pena base di anni sei,superiore a quello applicato dal giudice di primo grado, il quale aveva determinatol’incremento per la medesima aggravante nella misura di un terzo (aumento adanni dieci di reclusione su una pena base di anni sette e mesi sei di reclusione),con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597,comma 3, cod. proc. pen.Ed invero, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius dellasentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva dellapena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; neconsegue che viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, purprovvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamenteinferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena basel'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dalgiudice di primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv.232066-01; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciaravella, Rv. 284738-01).3. È fondato anche il secondo motivo.La Corte di appello ha affermato di applicare l’aumento di pena perl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. «in misura inferiore al massimo»,ma ha, in concreto, determinato tale aumento nella misura della metà,corrispondente al limite massimo, incorrendo così in una motivazioneintrinsecamente contraddittoria e, pertanto, manifestamente illogica.4. Pur a fronte della fondatezza del ricorso, che imporrebbe l’annullamentocon rinvio, il Collegio reputa superflua la regressione del giudizio.Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’annullamento senza rinvioai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. è consentito quando ladecisione possa essere assunta sulla base degli elementi di fatto già accertati odelle statuizioni del giudice di merito, senza necessità di ulteriori accertamenti,anche all’esito di valutazioni discrezionali, le quali, come chiarito dalle SezioniUnite, si configurano in termini di “discrezionalità vincolata”, dovendo esercitarsientro il perimetro tracciato dalle statuizioni contenute nei provvedimentiimpugnati, intese in senso ampio come comprensive tanto delle decisioni sui punticontroversi quanto degli accertamenti in fatto e dei relativi passaggi motivazionali(Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n.31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026,Visentin, non mass.).In continuità con tale principio, è stato affermato che, ove non siano necessarinuovi accertamenti di fatto, la Corte può procedere direttamente allarideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc.pen., come novellato dall’art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base deglielementi emergenti dal giudizio di merito (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo,Rv. 272458-01).Nella fattispecie, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, il Collegioritiene che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio potendosideterminare la pena applicando il seguente calcolo, sulla base degli elementi difatto che emergono dal giudizio di merito: pena base anni sei di reclusione ed euro1500 di multa, aumentata di un terzo per la circostanza aggravante di cui all’art.art. 416-bis.1 cod. pen. alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2000 di multa;pena ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1333 di multa;pena ridotta di un terzo per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primocomma, n. 6, cod. pen. ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro889 di multa; pena infine ulteriormente ridotta per il rito ad anni due, mesi quattroe giorni tredici di reclusione ed euro 592 di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi quattro, giorni tredici di reclusioneed euro 592 di multa.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]