CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 11012/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11012/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 84/2026* * CC 16/01/2026* * R G N 35348/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale della * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* la memoria del difensore avv * * che ha insistito per l accoglimentodel ricorsoSi è proceduto con trattazione cartolareRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Palermo in funzione digiudice di appello avverso i provvedimenti de libertate ha applicato a * * lamisura dell obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due giorni alla settimananonché congiuntamente la sospensione dall esercizio dell ufficio di agente della poliziapenitenziaria per la durata di un anno In relazione al reato di cui all art 378 cod pencommesso all interno della * * di Palermo consistito nel rivelare a *detenuti che erano in corso attività di intercettazione all interno dell istituto in accoglimentodell appello proposto dal Pubblico Ministero contro l ordinanza del Giudice delle indaginipreliminari del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2025 che aveva escluso la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza così come di esigenze cautelari da salvaguardare1 1 Ad avviso del Tribunale il compendio indiziario era certamente adeguato aricostruire la vicenda in contestazione delineando con chiarezza non soltanto l esistenza diinappropriati rapporti di confidenza tra guardie e detenuti come ritenuto dal *nell ordinanza gravata ma anche le contestate condotte di favoreggiamento poste in esseredal * a vantaggio dei detenuti * e [OSCURATO:PERSONA] dei quali il primo certamenteindagato per illecita detenzione e trasporto all interno del carcere di sostanze stupefacentideponendo univocamente in tal senso la inequivoca conversazione registrata il 18 gennaio2024 tra il * e altro detenuto nel cui corso il primo riferiva testualmente che *era venuto ad avvisarlo che «al quarto piano c erano le microspie … le intercettazioni»specie se unita alla considerazione del particolare rapporto fra detto detenuto e il ricorrenteche pochi giorni prima come risulta dalla conversazione intercettata al 31 dicembre 2023 siera recato nottetempo presso la cella di * di cui l indagine aveva acclarato lasupremazia criminale all interno dell istituto per chiedergli protezione temendo per lapropria incolumità a seguito delle minacce di aggressione provenienti d altro detenuto dellapreoccupazione del * per la possibile collocazione delle telecamere anche nelle docceluogo ove abitualmente avvenivano gli scambi illeciti di droga e telefoni cellulari* doveva ritenersi indicativa di un quadro di favoreggiamento una breveconversazione del 4 ottobre 2023 tra * e il detenuto [OSCURATO:PERSONA] che con unlinguaggio volutamente vago e allusivo era stato avvisato del fatto che non fosse il caso distare nel box1 2 * inoltre concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa resoevidente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto tenuto conto dell ampiezza esistematicità dei contatti riservati con detenuti di elevato spessore criminale delladisinvoltura con la quale il ricorrente aveva fornito informazioni idonee a vanificare l attività diindagine elementi tutti dimostrativi della capacità di inserirsi in circuiti deviati avuto infineriguardo al contesto relazionale consolidato caratterizzato da confidenza e reciprocaprotezione e alla funzione istituzionale ricoperta dal * in grado di offrire occasioniquotidiane di contatto con detenuti e accesso a informazioni riservate Pertanto le misurecautelari richieste erano certamente proporzionate e necessarie per prevenire il rischio dinuove condotte della stessa specie2 Per la cassazione dell impugnata ordinanza il difensore dell indagato ha affidatole proprie doglianze a due motivi2 1 Con il primo articolato motivo ha dedotto la violazione degli articoli 49 e 378cod pen 273 commi 1 e 1 bis e 192 cod proc pen in relazione alla ritenuta sussistenza diuna condotta inquadrabile nella fattispecie del favoreggiamento e il correlato vizio dimotivazione quanto alla gravità indiziaria affermata in violazione dei criteri di valutazionedegli indizi2 1 1 * il primo profilo premesso che nella stessa richiesta di applicazionedelle misure cautelari era stato escluso il coinvolgimento del ricorrente in specifici episodi diintroduzione in carcere di generi vietati affermando la ricorrenza di soli comportamentiinopportuni ma tuttavia non costituenti reato si assume che la breve comunicazione del 4ottobre 2023 sarebbe in concreto inidonea a integrare la fattispecie di cui all articolo 378 codpen e comunque a superare la soglia minima di punibilità con conseguente violazionedell art 49 cod pen in quanto rivolta al solo detenuto [OSCURATO:PERSONA] non essendo invecedimostrato che al * sia mai giunta alcuna informazione proveniente dal *riguardo alle intercettazione in corso e che ciò abbia determinato un concreto intralcioanche potenziale alle indagini in corso determinando un alterazione del contesto fattualeosservato in proposito che la frase intercettata risulta innegabilmente polisemica e che neldubbio deve essere attribuito il significato più favorevole all imputato che del vero elementorilevante sotto il profilo dell elemento soggettivo non risulta minimamente indagata lapregressa conoscenza dell attività in indagine in corso e del suo bersaglio da parte delricorrente al corrente soltanto della presenza degli strumenti di captazione *sarebbe contraddittorio attribuire alla frase netta rivolta dal * al [OSCURATO:PERSONA] «Che c è?Non ci puoi stare dentro al box» il crisma di un espressione e ambigua e allusiva2 1 2 Si assume altresì la carenza di gravità indiziaria non potendo essaunivocamente trarsi dalle conversazioni valorizzate dal Tribunale sia singolarmente che aseguito di una valutazione unitaria con conseguente violazione degli articoli 273 commi 1 e1bis e 192 cod proc pen in quanto dalla frase del 4 ottobre 2023 come detto non emergealcun reato nel corso della conversazione intercettata il 31/12/2003 il * non ha maiinformato * dell esistenza di indagini in corso mentre la frase captata durante laconversazione tra terzi del 18 gennaio 2024 in cui viene citato * è priva dei necessaririscontri esterni si citano quanto alle conversazioni tra terzi e al loro utilizzo in fasecautelare Sez 1 n 37 588 del 18/06/2014 con riguardo alla valutazione dei risultati delleintercettazioni di comunicazioni e alla necessità che le stesse siano connotate dai caratteridi chiarezza e decifrabilità dei significati sezione 1 n 8123 del 11/02/2022 S U 39915 del2002 e altre e comunque risulta certamente violato il canone in dubio pro reo si citasezione 3 n 31 022 del 22/03/20232 1 3 La motivazione appare inoltre viziata sotto il profilo della consequenzialitàcronologica considerato che l imputazione cautelare individua il tempus commissi delicti nel4 ottobre 2023 mentre il colloquio tra * e * è avvenuto il 31 dicembre 2023 equello tra i detenuti * e * solo il successivo 18 gennaio 20242 2 * secondo motivo deduce la violazione degli artt 274 comma 1 lettera ccod proc pen e 133 cod pen in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelarinella specie del pericolo di recidivaSi individua la dedotta violazione di legge rectius vizio di motivazionenell affermazione incoerente secondo cui l esistenza delle esigenze cautelari si trarrebbedall ampiezza e sistematicità dei contatti riservati con i detenuti laddove la posizionedell indagato nell ampio materiale investigativo appare occasionale quasi fortuita e glielementi a suo carico esigui e irrilevantiLa prognosi di recidiva appare quindi espressa in macroscopica violazione deiconsolidati principi della Corte di legittimità che richiedono l attualità del rischio di recidivaanche in relazione alla elevata probabilità che l occasione del delitto si verificherà si citasezione 3 n 36 919 del 19/05/2015CONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi2 Il quinto motivo di ricorso che deve essere logicamente trattato in via prioritarianella misura in cui lamenta l omessa valutazione di questioni specificamente sottoposte conla memoria depositata nell udienza davanti al tribunale del riesame è generico peraspecificità intrinseca l indicata memoria non essendo stata allegata al ricorso2 Il primo motivo di ricorso afferente la sussistenza della gravità indiziaria ègenerico per aspecificità estrinseca2 1 Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativiall applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazionedi specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto ma non anche quandoproponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito Sez 2 n 9212 del 02/02/2017Rv 269438 Sez 5 n 46124 del 8/10/2008 * Rv 241997 Sez 6 n 11194 del8/03/2012 * Rv 252178Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «intema di misure cautelari personali allorché sia denunciato con ricorso per cassazione viziodi motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla Corte Suprema spetta il compito diverificare in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell indagato controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie» In motivazione la S C premesso che la richiesta di riesame ha la specificafunzione come mezzo di impugnazione sia pure atipico di sottoporre a controllo la validitàdell ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell art 292 cod procpen e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame dal punto divista strutturale deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo ispirato almodulo di cui all art 546 cod proc pen con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare non fondata su prove ma su indizi e tendenteall accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezzaSez U n 11 del 22/03/2000 * Rv 215828Tale orientamento dal quale l odierno Collegio non intende discostarsi ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato ilprincipio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente algiudice di legittimità in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito Sez 2 Sentenza n 27866 del 17/06/2019Cc Rv 276976 01* pertanto inammissibili le censure che pur formalmente investendo lamotivazione si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se glielementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice2 2 Con specifico riferimento poi alle produzioni peraltro effettuate non già ai sensie nei termini di cui all articolo 165 bis disp att cod proc pen ma attraverso l allegazione alricorso di una pen drive contenente video e file audio delle intercettazioni oggetto ditrascrizione deve altresì ribadirsi l insegnamento di questa Corte secondo cui è certamenteinammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali perverificare l adeguatezza dell apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudicedi merito ed ottenerne una diversa valutazione Sez 7 Ordinanza n 12406 del 19/02/2015Cc Rv 262948 012 3 Tali principi specificamente declinati nella materia delle intercettazioni diconversazioni telefoniche o come nel caso in esame tra presenti individuano qualequestione schiettamente di fatto dunque rimessa all esclusiva competenza del giudice dimerito l interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite explurimis Sez 2 n 50701 del 04/10/2016 Rv 268389 Sez U n 22471 del 26/02/2015 Rv263715 Sez 2 n 35181 del 22/05/2013 Rv 257784 Sez 3 Sentenza n 44938 del05/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] 282337 01 quando la sentenza impugnata ovvero come nel caso inesame l ordinanza abbia interpretato fatti comunicativi l individuazione del contesto in cui siè svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti onde ricostruire il significatodi un affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianticostituisce attività propria del giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo quandosi sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto Sez 1Sentenza n 25939 del 29/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 286599 012 4 Nel caso in esame l ordinanza impugnata risulta avere adeguatamenteanalizzato tutti gli elementi indiziari averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza econ motivazione assolutamente logica avere ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente in relazione alla dedotta condotta di favoreggiamentopersonale dei detenuti * e [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente avvisati da ricorrente delleCon la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica dellamotivazione profili di apprezzabile travisamento nella fattispecie non vengono dedottineppure dalla difesa del ricorrente che si limita a sostenere con argomenti interamenteversati in fatto la natura equivoca e variamente interpretabile della comunicazionecostituente secondo il giudice dell appello cautelare una forma di avviso che l agente *ebbe cura di effettuare in favore del detenuto [OSCURATO:PERSONA] senza però attribuire alla critica uneffettivo substrato contenutistico neppure palesando una logica alternativa plausibilmentevalida e soprattutto senza considerare il contesto in cui avvenne il colloquio e gli ulteriorielementi individuati nella conversazione tra lo stesso * e un altro detenuto cheproprio di analoga comunicazione proveniente dal * esplicitamente riferita allapresenza delle microspie aveva trattato nonché nell ulteriore lunghissimo colloquionotturno tra il * e il ricorrente cui quest ultimo mostrando indubbia familiarità avevarichiesto aiuto e protezione* all assunto difensivo non emerge nessuna illogicità neppure sotto ilprofilo cronologico laddove la conversazione del 31 dicembre 2023 è richiamata al fine diqualificare la natura dei rapporti fra * e * così unitamente al colloquio del 4ottobre 2023 con [OSCURATO:PERSONA] riscontrando il netto ed inequivoco contenuto dellaconversazione fra terzi del 18 gennaio 2024 contenente un testuale riferimento alleintercettazioni e al fatto che dell attività captativa in corso * fosse stato in precedenzaavvisato dal * dunque è logicamente coerente la collocazione dei fatti in epocaantecedente2 5 Considerato poi che il reato di favoreggiamento personale è integrato daqualunque condotta attiva o omissiva che provochi una negativa alterazione del contestofattuale all interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebberoiniziare non essendo necessaria la dimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dalsoggetto favorito S Sez 6 Sentenza n 13143 del 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 283109 01ez 6Sentenza n 9415 del 16/02/2016 [OSCURATO:PERSONA] 267276 01 privo di pregio appare infinel assunto difensivo che vorrebbe la condotta del * estranea al perimetro delle condottesanzionate ai sensi dell art 378 c p in quanto non direttamente coinvolto nelle condotte diintroduzione di generi di età dati all interno della casa circondariale si sarebbe limitato al piùa comportamenti inopportuni laddove come si è visto è emerso un quadro di gravitàindiziaria afferente una condotta di ausilio al fine di consentire la elusione delle investigazioniin corso restando irrilevante che avesse una specifica contezza del preciso fatto materialeintegrante il reato presupposto la norma richiedendo soltanto la sua sussistenza obiettivanon disconosciuta dal favoreggiatore sul punto si veda la già richiamata Sez 6 Sentenzan 13143 del 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 283109 013 È generico oltre che manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso concui sì lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari con specifico riguardo al ravvisato pericolo reiterazione di fatti analoghiche difetterebbe invece di significativa attualità3 1 * che cadono nel vizio di aspecificità che conduce ex art 591 commaprimo lett c cod proc pen all inammissibilità del ricorso i motivi che contestano in terminimeramente assertivi e apodittici la decisione impugnata senza esporre una critica puntualeal provvedimento Sez 6 Sentenza n 23014 del 29/04/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281521 – 01 e lemassime in essa richiamate Sez 1 Sentenza n 39598 del 30/09/2004 Ud dep 11/10/2004 Rv 230634 – 01 osserva il Collegio che nel laconico motivo di ricorso non appaionominimamente considerate né soprattutto confutate le ragioni che hanno determinatol accoglimento dell appello del pubblico ministero e la conseguente applicazione al *della misura coercitiva e di quella interdittiva limitandosi il ricorrente ad affermareapoditticamente il difetto di attualità delle esigenze cautelari invece come sopra esposto siveda sub 1 2 del ritenuto in fatto individuate puntualmente dal giudice della cautela conmotivazione priva di vizi logici aderente alle emergenze procedimentali e coerente con leindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che non si presta a censure inquesta sede3 2 Del vero il ricorrente si limita a riportare per un intera pagina un lungo stralciodi un precedente provvedimento di questa Corte si cita sezione 3 n 36 919 del19/05/2015 lamentando ancora una volta l esiguità degli elementi a suo carico in uno colfatto che allo stesso sia stato contestato un solo reato il che evidentemente non esclude néconfligge con la affermazione della acclarata contiguità con esponenti di spicco dellacriminalità in specie * e Di NAPOLI quale si trae non soltanto dall episodiodell ottobre 2023 ma ancor più nettamente dalla lunga conversazione del 31 dicembresuccessivo così esclusa anche la tesi della natura occasionale e contingente dei rapporti3 3 * con riguardo al lamentato difetto di attualità del pericolo di recidiva èbene rammentare che non occorre la previsione di specifiche occasioni di recidivanza sivedano da ultimo in tal senso Sez 5 Sentenza n 22344 del 05/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 28819701 Sez 1 Sentenza n 26618 del 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 288476 01 con le quali apparesuperato l orientamento espresso da Sez 6 Sentenza n 11728 del 20/12/2023 Cc dep2024 Rv 286182 01 in virtù del quale sarebbero invece necessari elementi indicativi diun occasione prossima peraltro facilmente ipotizzabili laddove il ricorrente sia nuovamenteimmesso in servizio eventualmente anche nella originaria sede di lavoro Né infine attesa lagravità dei fatti assume rilievo di per sé la circostanza peraltro già valorizzata ai fini dellascelta delle misure non custodiali che si tratti di un soggetto incensurato Sez 1Sentenza n 30405 del 13/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 288567 014 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art 616 cod procpen non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente C Cost sent7 13 giugno 2000 n 186 l onere delle spese del procedimento nonché del versamento diuna somma in favore della * delle ammende che si fissa equitativamente in ragionedei motivi dedotti nella misura di euro 3 000 00 Si dispone infine per quanto dicompetenza la comunicazione del dispositivo all amministrazione di appartenenza delricorrenteCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11012/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 84/2026* * CC 16/01/2026* * R G N 35348/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale della * di PalermoUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* la memoria del difensore avv * * che ha insistito per l accoglimentodel ricorsoSi è proceduto con trattazione cartolareRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Palermo in funzione digiudice di appello avverso i provvedimenti de libertate ha applicato a * * lamisura dell obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due giorni alla settimananonché congiuntamente la sospensione dall esercizio dell ufficio di agente della poliziapenitenziaria per la durata di un anno In relazione al reato di cui all art 378 cod pencommesso all interno della * * di Palermo consistito nel rivelare a *detenuti che erano in corso attività di intercettazione all interno dell istituto in accoglimentodell appello proposto dal Pubblico Ministero contro l ordinanza del Giudice delle indaginipreliminari del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2025 che aveva escluso la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza così come di esigenze cautelari da salvaguardare1 1 Ad avviso del Tribunale il compendio indiziario era certamente adeguato aricostruire la vicenda in contestazione delineando con chiarezza non soltanto l esistenza diinappropriati rapporti di confidenza tra guardie e detenuti come ritenuto dal *nell ordinanza gravata ma anche le contestate condotte di favoreggiamento poste in esseredal * a vantaggio dei detenuti * e [OSCURATO:PERSONA] dei quali il primo certamenteindagato per illecita detenzione e trasporto all interno del carcere di sostanze stupefacentideponendo univocamente in tal senso la inequivoca conversazione registrata il 18 gennaio2024 tra il * e altro detenuto nel cui corso il primo riferiva testualmente che *era venuto ad avvisarlo che «al quarto piano c erano le microspie … le intercettazioni»specie se unita alla considerazione del particolare rapporto fra detto detenuto e il ricorrenteche pochi giorni prima come risulta dalla conversazione intercettata al 31 dicembre 2023 siera recato nottetempo presso la cella di * di cui l indagine aveva acclarato lasupremazia criminale all interno dell istituto per chiedergli protezione temendo per lapropria incolumità a seguito delle minacce di aggressione provenienti d altro detenuto dellapreoccupazione del * per la possibile collocazione delle telecamere anche nelle docceluogo ove abitualmente avvenivano gli scambi illeciti di droga e telefoni cellulari* doveva ritenersi indicativa di un quadro di favoreggiamento una breveconversazione del 4 ottobre 2023 tra * e il detenuto [OSCURATO:PERSONA] che con unlinguaggio volutamente vago e allusivo era stato avvisato del fatto che non fosse il caso distare nel box1 2 * inoltre concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa resoevidente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto tenuto conto dell ampiezza esistematicità dei contatti riservati con detenuti di elevato spessore criminale delladisinvoltura con la quale il ricorrente aveva fornito informazioni idonee a vanificare l attività diindagine elementi tutti dimostrativi della capacità di inserirsi in circuiti deviati avuto infineriguardo al contesto relazionale consolidato caratterizzato da confidenza e reciprocaprotezione e alla funzione istituzionale ricoperta dal * in grado di offrire occasioniquotidiane di contatto con detenuti e accesso a informazioni riservate Pertanto le misurecautelari richieste erano certamente proporzionate e necessarie per prevenire il rischio dinuove condotte della stessa specie2 Per la cassazione dell impugnata ordinanza il difensore dell indagato ha affidatole proprie doglianze a due motivi2 1 Con il primo articolato motivo ha dedotto la violazione degli articoli 49 e 378cod pen 273 commi 1 e 1 bis e 192 cod proc pen in relazione alla ritenuta sussistenza diuna condotta inquadrabile nella fattispecie del favoreggiamento e il correlato vizio dimotivazione quanto alla gravità indiziaria affermata in violazione dei criteri di valutazionedegli indizi2 1 1 * il primo profilo premesso che nella stessa richiesta di applicazionedelle misure cautelari era stato escluso il coinvolgimento del ricorrente in specifici episodi diintroduzione in carcere di generi vietati affermando la ricorrenza di soli comportamentiinopportuni ma tuttavia non costituenti reato si assume che la breve comunicazione del 4ottobre 2023 sarebbe in concreto inidonea a integrare la fattispecie di cui all articolo 378 codpen e comunque a superare la soglia minima di punibilità con conseguente violazionedell art 49 cod pen in quanto rivolta al solo detenuto [OSCURATO:PERSONA] non essendo invecedimostrato che al * sia mai giunta alcuna informazione proveniente dal *riguardo alle intercettazione in corso e che ciò abbia determinato un concreto intralcioanche potenziale alle indagini in corso determinando un alterazione del contesto fattualeosservato in proposito che la frase intercettata risulta innegabilmente polisemica e che neldubbio deve essere attribuito il significato più favorevole all imputato che del vero elementorilevante sotto il profilo dell elemento soggettivo non risulta minimamente indagata lapregressa conoscenza dell attività in indagine in corso e del suo bersaglio da parte delricorrente al corrente soltanto della presenza degli strumenti di captazione *sarebbe contraddittorio attribuire alla frase netta rivolta dal * al [OSCURATO:PERSONA] «Che c è?Non ci puoi stare dentro al box» il crisma di un espressione e ambigua e allusiva2 1 2 Si assume altresì la carenza di gravità indiziaria non potendo essaunivocamente trarsi dalle conversazioni valorizzate dal Tribunale sia singolarmente che aseguito di una valutazione unitaria con conseguente violazione degli articoli 273 commi 1 e1bis e 192 cod proc pen in quanto dalla frase del 4 ottobre 2023 come detto non emergealcun reato nel corso della conversazione intercettata il 31/12/2003 il * non ha maiinformato * dell esistenza di indagini in corso mentre la frase captata durante laconversazione tra terzi del 18 gennaio 2024 in cui viene citato * è priva dei necessaririscontri esterni si citano quanto alle conversazioni tra terzi e al loro utilizzo in fasecautelare Sez 1 n 37 588 del 18/06/2014 con riguardo alla valutazione dei risultati delleintercettazioni di comunicazioni e alla necessità che le stesse siano connotate dai caratteridi chiarezza e decifrabilità dei significati sezione 1 n 8123 del 11/02/2022 S U 39915 del2002 e altre e comunque risulta certamente violato il canone in dubio pro reo si citasezione 3 n 31 022 del 22/03/20232 1 3 La motivazione appare inoltre viziata sotto il profilo della consequenzialitàcronologica considerato che l imputazione cautelare individua il tempus commissi delicti nel4 ottobre 2023 mentre il colloquio tra * e * è avvenuto il 31 dicembre 2023 equello tra i detenuti * e * solo il successivo 18 gennaio 20242 2 * secondo motivo deduce la violazione degli artt 274 comma 1 lettera ccod proc pen e 133 cod pen in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelarinella specie del pericolo di recidivaSi individua la dedotta violazione di legge rectius vizio di motivazionenell affermazione incoerente secondo cui l esistenza delle esigenze cautelari si trarrebbedall ampiezza e sistematicità dei contatti riservati con i detenuti laddove la posizionedell indagato nell ampio materiale investigativo appare occasionale quasi fortuita e glielementi a suo carico esigui e irrilevantiLa prognosi di recidiva appare quindi espressa in macroscopica violazione deiconsolidati principi della Corte di legittimità che richiedono l attualità del rischio di recidivaanche in relazione alla elevata probabilità che l occasione del delitto si verificherà si citasezione 3 n 36 919 del 19/05/2015CONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi2 Il quinto motivo di ricorso che deve essere logicamente trattato in via prioritarianella misura in cui lamenta l omessa valutazione di questioni specificamente sottoposte conla memoria depositata nell udienza davanti al tribunale del riesame è generico peraspecificità intrinseca l indicata memoria non essendo stata allegata al ricorso2 Il primo motivo di ricorso afferente la sussistenza della gravità indiziaria ègenerico per aspecificità estrinseca2 1 Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativiall applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazionedi specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto ma non anche quandoproponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito Sez 2 n 9212 del 02/02/2017Rv 269438 Sez 5 n 46124 del 8/10/2008 * Rv 241997 Sez 6 n 11194 del8/03/2012 * Rv 252178Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «intema di misure cautelari personali allorché sia denunciato con ricorso per cassazione viziodi motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla Corte Suprema spetta il compito diverificare in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell indagato controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie» In motivazione la S C premesso che la richiesta di riesame ha la specificafunzione come mezzo di impugnazione sia pure atipico di sottoporre a controllo la validitàdell ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell art 292 cod procpen e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame dal punto divista strutturale deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo ispirato almodulo di cui all art 546 cod proc pen con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare non fondata su prove ma su indizi e tendenteall accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezzaSez U n 11 del 22/03/2000 * Rv 215828Tale orientamento dal quale l odierno Collegio non intende discostarsi ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato ilprincipio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente algiudice di legittimità in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito Sez 2 Sentenza n 27866 del 17/06/2019Cc Rv 276976 01* pertanto inammissibili le censure che pur formalmente investendo lamotivazione si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se glielementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice2 2 Con specifico riferimento poi alle produzioni peraltro effettuate non già ai sensie nei termini di cui all articolo 165 bis disp att cod proc pen ma attraverso l allegazione alricorso di una pen drive contenente video e file audio delle intercettazioni oggetto ditrascrizione deve altresì ribadirsi l insegnamento di questa Corte secondo cui è certamenteinammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali perverificare l adeguatezza dell apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudicedi merito ed ottenerne una diversa valutazione Sez 7 Ordinanza n 12406 del 19/02/2015Cc Rv 262948 012 3 Tali principi specificamente declinati nella materia delle intercettazioni diconversazioni telefoniche o come nel caso in esame tra presenti individuano qualequestione schiettamente di fatto dunque rimessa all esclusiva competenza del giudice dimerito l interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite explurimis Sez 2 n 50701 del 04/10/2016 Rv 268389 Sez U n 22471 del 26/02/2015 Rv263715 Sez 2 n 35181 del 22/05/2013 Rv 257784 Sez 3 Sentenza n 44938 del05/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] 282337 01 quando la sentenza impugnata ovvero come nel caso inesame l ordinanza abbia interpretato fatti comunicativi l individuazione del contesto in cui siè svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti onde ricostruire il significatodi un affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianticostituisce attività propria del giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo quandosi sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto Sez 1Sentenza n 25939 del 29/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 286599 012 4 Nel caso in esame l ordinanza impugnata risulta avere adeguatamenteanalizzato tutti gli elementi indiziari averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza econ motivazione assolutamente logica avere ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico del ricorrente in relazione alla dedotta condotta di favoreggiamentopersonale dei detenuti * e [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente avvisati da ricorrente delleCon la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica dellamotivazione profili di apprezzabile travisamento nella fattispecie non vengono dedottineppure dalla difesa del ricorrente che si limita a sostenere con argomenti interamenteversati in fatto la natura equivoca e variamente interpretabile della comunicazionecostituente secondo il giudice dell appello cautelare una forma di avviso che l agente *ebbe cura di effettuare in favore del detenuto [OSCURATO:PERSONA] senza però attribuire alla critica uneffettivo substrato contenutistico neppure palesando una logica alternativa plausibilmentevalida e soprattutto senza considerare il contesto in cui avvenne il colloquio e gli ulteriorielementi individuati nella conversazione tra lo stesso * e un altro detenuto cheproprio di analoga comunicazione proveniente dal * esplicitamente riferita allapresenza delle microspie aveva trattato nonché nell ulteriore lunghissimo colloquionotturno tra il * e il ricorrente cui quest ultimo mostrando indubbia familiarità avevarichiesto aiuto e protezione* all assunto difensivo non emerge nessuna illogicità neppure sotto ilprofilo cronologico laddove la conversazione del 31 dicembre 2023 è richiamata al fine diqualificare la natura dei rapporti fra * e * così unitamente al colloquio del 4ottobre 2023 con [OSCURATO:PERSONA] riscontrando il netto ed inequivoco contenuto dellaconversazione fra terzi del 18 gennaio 2024 contenente un testuale riferimento alleintercettazioni e al fatto che dell attività captativa in corso * fosse stato in precedenzaavvisato dal * dunque è logicamente coerente la collocazione dei fatti in epocaantecedente2 5 Considerato poi che il reato di favoreggiamento personale è integrato daqualunque condotta attiva o omissiva che provochi una negativa alterazione del contestofattuale all interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebberoiniziare non essendo necessaria la dimostrazione dell effettivo vantaggio conseguito dalsoggetto favorito S Sez 6 Sentenza n 13143 del 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 283109 01ez 6Sentenza n 9415 del 16/02/2016 [OSCURATO:PERSONA] 267276 01 privo di pregio appare infinel assunto difensivo che vorrebbe la condotta del * estranea al perimetro delle condottesanzionate ai sensi dell art 378 c p in quanto non direttamente coinvolto nelle condotte diintroduzione di generi di età dati all interno della casa circondariale si sarebbe limitato al piùa comportamenti inopportuni laddove come si è visto è emerso un quadro di gravitàindiziaria afferente una condotta di ausilio al fine di consentire la elusione delle investigazioniin corso restando irrilevante che avesse una specifica contezza del preciso fatto materialeintegrante il reato presupposto la norma richiedendo soltanto la sua sussistenza obiettivanon disconosciuta dal favoreggiatore sul punto si veda la già richiamata Sez 6 Sentenzan 13143 del 01/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 283109 013 È generico oltre che manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso concui sì lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari con specifico riguardo al ravvisato pericolo reiterazione di fatti analoghiche difetterebbe invece di significativa attualità3 1 * che cadono nel vizio di aspecificità che conduce ex art 591 commaprimo lett c cod proc pen all inammissibilità del ricorso i motivi che contestano in terminimeramente assertivi e apodittici la decisione impugnata senza esporre una critica puntualeal provvedimento Sez 6 Sentenza n 23014 del 29/04/2021 [OSCURATO:PERSONA] 281521 – 01 e lemassime in essa richiamate Sez 1 Sentenza n 39598 del 30/09/2004 Ud dep 11/10/2004 Rv 230634 – 01 osserva il Collegio che nel laconico motivo di ricorso non appaionominimamente considerate né soprattutto confutate le ragioni che hanno determinatol accoglimento dell appello del pubblico ministero e la conseguente applicazione al *della misura coercitiva e di quella interdittiva limitandosi il ricorrente ad affermareapoditticamente il difetto di attualità delle esigenze cautelari invece come sopra esposto siveda sub 1 2 del ritenuto in fatto individuate puntualmente dal giudice della cautela conmotivazione priva di vizi logici aderente alle emergenze procedimentali e coerente con leindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che non si presta a censure inquesta sede3 2 Del vero il ricorrente si limita a riportare per un intera pagina un lungo stralciodi un precedente provvedimento di questa Corte si cita sezione 3 n 36 919 del19/05/2015 lamentando ancora una volta l esiguità degli elementi a suo carico in uno colfatto che allo stesso sia stato contestato un solo reato il che evidentemente non esclude néconfligge con la affermazione della acclarata contiguità con esponenti di spicco dellacriminalità in specie * e Di NAPOLI quale si trae non soltanto dall episodiodell ottobre 2023 ma ancor più nettamente dalla lunga conversazione del 31 dicembresuccessivo così esclusa anche la tesi della natura occasionale e contingente dei rapporti3 3 * con riguardo al lamentato difetto di attualità del pericolo di recidiva èbene rammentare che non occorre la previsione di specifiche occasioni di recidivanza sivedano da ultimo in tal senso Sez 5 Sentenza n 22344 del 05/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 28819701 Sez 1 Sentenza n 26618 del 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 288476 01 con le quali apparesuperato l orientamento espresso da Sez 6 Sentenza n 11728 del 20/12/2023 Cc dep2024 Rv 286182 01 in virtù del quale sarebbero invece necessari elementi indicativi diun occasione prossima peraltro facilmente ipotizzabili laddove il ricorrente sia nuovamenteimmesso in servizio eventualmente anche nella originaria sede di lavoro Né infine attesa lagravità dei fatti assume rilievo di per sé la circostanza peraltro già valorizzata ai fini dellascelta delle misure non custodiali che si tratti di un soggetto incensurato Sez 1Sentenza n 30405 del 13/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 288567 014 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art 616 cod procpen non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente C Cost sent7 13 giugno 2000 n 186 l onere delle spese del procedimento nonché del versamento diuna somma in favore della * delle ammende che si fissa equitativamente in ragionedei motivi dedotti nella misura di euro 3 000 00 Si dispone infine per quanto dicompetenza la comunicazione del dispositivo all amministrazione di appartenenza delricorrente P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art 28 reg esec cod proc pen visto l art 154 terdisp att cod proc pen dispone a cura della cancelleria la comunicazione con modalitatelematiche del dispositivo all amministrazione di appartenenza del ricorrente ministero dellagiustiziaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art 28 reg esec cod proc pen visto l art 154 terdisp att cod proc pen dispone a cura della cancelleria la comunicazione con modalitatelematiche del dispositivo all amministrazione di appartenenza del ricorrente ministero dellagiustiziaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]