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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06201/2026

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27043/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50P13 H501 G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50P01 C738 Y), nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78S21 H501 Q). - RICORRENTE – CONTRO la REGIONE ABRUZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA– per la cassazione della sentenza n. 217/3/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 23 marzo 2021.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’ingiunzione di pagamento in atti, avente ad oggetto la somma di 801,61 € per l’omesso versamento della tassa automobilistica in relazione all’anno di imposta 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 408/3/2019 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, assumendo – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che: - il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo della tassa ingiunta era già stato indicato nell’avviso di accertamento prodromico ricevuto dal ricorrente, precisando che il responsabile del procedimento doveva essere indicato dall’ente impositore che procede all’iscrizione a ruolo, laddove la trascrizione dello stesso nominativo nella successiva ingiunzione era stata soddisfatta attraverso l’indicazione nell’ingiunzione medesima dell’estratto di ruolo reso esecutivo e che nella specie il responsabile dell’iscrizione a ruolo del procedimento era stato indicato nell’avviso F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 prodromico di accertamento e nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata; - costituiva eccezione nuova, perché non sollevata nel ricorso introduttivo, quella concernente la prescrizione maturata nel periodo intermedio tra le notifiche dell’avviso di accertamento e dell’ingiunzione.

3. Il suindicato contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 22 ottobre 2021, formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 20 novembre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controdeduzioni notificate il 1° dicembre 2021.

5. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 e 7 della legge n. 212/2000, nonchè la falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n.602/1973, reputando non corretta la valutazione della Commissione regionale in ragione della necessità di indicare nell’ingiunzione non solo il nominativo del responsabile dell’emissione e della notificazione della stessa, ma anche del soggetto responsabile l’iscrizione a ruolo, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 377/2007.

L’istante ha aggiunto che l’avviso di accertamento non era stato allegato all’ingiunzione e che non era poi vero, essendo smentito per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 tabulas, che nell’atto impugnato fosse indicato il nominativo del responsabile dell’iscrizione a ruolo, il cui adempimento non poteva essere sostituito dalla dicitura «funzionario e/o dirigente dell’ufficio».

1.1. La censura non può essere accolta.

L’art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007 prevede che «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

La norma è chiara nel prevedere, laddove l’attività accertativa e riscossiva non siano unitarie (come avviene negli atti impoesattivi, v.

Cass. n. 1321/2022 e Cass. n. 5517/2022), l’indicazione (nella cartella) di due distinti nominativi, l’uno relativo al soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e, l’altro, di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Il nucleo centrale della censura in esame risiede nel rilievo che l’ingiunzione impugnata si limitava ad indicare (nella persona del presidente della società concessionaria) il nominativo del soggetto responsabile dell’emissione e della notifica dell’atto riscossivo (fatto non contestato), mentre non era indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, menzionato nell’allegato all’ingiunzione di pagamento, «sotto il paragrafo titolato F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 “responsabile del procedimento», solo con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio dell’Ente creditore» (v. pagina n. 17 del ricorso).

Senonchè, tale assunto difensivo si contrappone apertamente all’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale, il quale, al netto delle valutazioni giuridiche espresse, ha, alla fine, stabilito che «Nel caso di specie, si ripete, il nominativo della persona responsabile dell’iscrizione a ruolo del procedimento è indicato […] nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata).

Consegue a tale rilievo che la censura, articolata per il tramite del canone censorio della violazione di legge, riposa, nel suo snodo essenziale, su di una diversa lettura del fatto, sulla rappresentazione cioè di una realtà materiale (la presenza o meno del nominativo della persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo) diversa da quella considerata dal Giudice regionale, il che avrebbe, tuttavia, legittimato il ricorso all’impugnazione per travisamento del fatto attraverso il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., che però non è stato proposto.

Per tali ragioni, l’uso improprio della diversa prospettiva coltivata, fondata sulla violazione di legge, vale a rendere il motivo inammissibile, siccome diretto, alla fine, a conseguire una diversa decisione sulla base di una differente valutazione del relativo fatto materiale.

Vanno aggiunte solo due notazioni, a fronte delle osservazioni mosse dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha espressamente affermato e ripetuto che «[…] il nominativo della persona responsabile dell’iscrizione a F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 ruolo del procedimento è indicato […] nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata).

Il riferimento all’estratto di ruolo allegato va inteso - come correttamente considerato dalla difesa del ricorrente - avendo riguardo «all’allegato n. 4 pag. 4, righi 9-11 della ingiunzione di pagamento […]» (v. pagina n. 17 del ricorso), in cui è riportata la dicitura sopra indicata, che costituisce, quindi, parte integrante dell’ingiunzione.

L’errore percettivo, alla fine considerato dall’istante nella memoria difensiva, non può, con ogni evidenza, essere rilevato di ufficio dalla Corte, non essendo giudice del fatto, né il motivo può essere riqualificato, non venendo in gioco un’erronea intitolazione del motivo e perchè dalla sua articolazione è chiaramente individuabile un altro tipo vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025, Cass, n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024), ossia la violazione di legge e non il travisamento del fatto.

2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 121 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice regionale per aver ritenuto nuova, perchè non proposta nel ricorso introduttivo, l’eccezione di prescrizione.

Di contro, il contribuente ha posto in rilievo che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata espressamente sollevata l’eccezione di prescrizione, sia facendo ripetutamente, quanto inutilmente, espresso richiamo alla richiesta stragiudiziale di esibizione della documentazione relativa alla notifica dell’atto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 interruttivo, sia proponendo più volte nello stesso ricorso in termini espliciti l’eccezione medesima.

Nello specifico, l’istante ha ricordato che nel ricorso originario aveva rappresentato: - «Che, a fronte delle inusuali mancanze dell’atto impugnato e dei conseguenti vizi da cui è affetto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato privato della possibilità, fra l’altro, di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione del primo termine di riscossione del tributo vantato dalla Regione Abruzzo, con riguardo alla presunta ricezione dell’avviso di accertamento richiamato»; - «Che, allo stesso modo, non risulta possibile neanche valutare l’intervenuta prescrizione del secondo termine triennale con riguardo all’invio dell’ingiunzione di pagamento in oggetto; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 3 righi 12-19, all.

C del fascicoletto)»; - «Che, pertanto, seppure l’ingente arco di tempo trascorso lascia adito alla supposizione per cui il credito preteso sia prescritto, allo stato attuale non risulta possibile valutare questa o altre evenienze; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 3 righi 28-30, all.

C del fascicoletto)». - che «[…] proprio sotto l’aspetto della lesione del diritto di difesa, nell’ingiunzione di pagamento impugnata non si chiarisce in quale data il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il presunto avviso di accertamento del 2015, posto che all’allegato n. 1 si indica la medesima data sia per l’emissione che per la notifica.

In assenza di questa fondamentale informazione, cioè la data di ricevimento di un atto recettizio, è preclusa al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta decorrenza del primo termine di prescrizione, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 nonché la più che probabile tardività degli atti di riscossione rispetto al secondo termine triennale (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 5-12, all.

C del fascicoletto)»; - che «In conclusione si rileva, per tutti i motivi sopra esposti, l’impossibilità, in questa sede, di svolgere con pienezza il diritto alla difesa del ricorrente con particolare, e non esaustivo, riguardo alla probabile intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto all’ingiunzione impugnata” (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 26-29, all.

C del fascicoletto)» (v. pagine nn. 20/22 del ricorso).

Il ricorrente ha poi aggiunto che «[…] a seguito del deposito in giudizio della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento interruttivo della prescrizione (cit. depositata dalla Regione Abruzzo con le controdeduzioni al all. 1), il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha definitivamente ribadito nella propria memoria illustrativa in primo grado l'eccezione di prescrizione con termini inequivocabili: “Sopravvenuta prescrizione della tassa automobilistica per decorrenza del termine triennale fra la data di notifica dell’avviso di accertamento e quella dell’ingiunzione di pagamento impugnata” (memoria illustrativa di primo grado del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6 righi 9-12, all.

F del fascicoletto)», chiedendo «[…] nel merito, voler dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo di cui all’atto impugnato con tutte le successive ragioni di credito sanzioni ed interessi (cit. memoria illustrativa di primo grado del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 14 righi 4-6, all.

F del fascicoletto)» (v. pagina n. 22 del ricorso).

2.1. La censura non ha fondamento.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Si è avuto cura di riportare il contenuto del ricorso originario perché meglio di qualsiasi argomentazione rende evidente che con esso il contribuente non aveva eccepito la prescrizione del diritto, lamentando, invece, che il citato comportamento delle controparti aveva «[…] precluso al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta prescrizione», con ciò chiaramente rappresentando non solo di non averla eccepita, ma di non aver avuto, a monte, la stessa possibilità di valutare la proposizione dell’eccezione.

Vero è, piuttosto, che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata con la «memoria illustrativa», dopo che la Regione Campania aveva depositato la notifica dell’avviso di accertamento.

Nel delineato contesto risulta, allora, corretta la valutazione del Giudice regionale, dovendo la relativa motivazione essere integrata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., osservando che il deposito della predetta documentazione da parte della Regione facultava la parte a proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in assenza dei quali l’eccezione di prescrizione non poteva che intercettare il limite preclusivo della novità.

Va difatti, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.

Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, a mente dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 parti o per ordine della commissione (così Cass. n. 9637/2017, che richiama Cass. n. 15051/2014, Cass. n. 23326/2013, e, nello stesso senso, Cass. n. 8398/2013; Cass. n. 5369/2017 e Cass. n. 19616/2018, che richiama Cass. 9754/2003, Cass. n. 13934/2011; Cass. n. 22662/2014, da ultimo, Cass. n. 25668/2024; Cass. n. 23856/2024 e Cass. 14455/2025).

Ciò posto sul piano dei principi, nella specie, non risulta per non essere stato nemmeno allegato, che l’istante abbia presentato motivi aggiunti.

Né rileva la circostanza che la predetta eccezione sia stata sollevata nella memoria prevista dall’art. 32 del citato d.lgs., in quanto essa ha natura meramente illustrativa circa le domande ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo o con i motivi aggiunti, ma non può introdurre altri profili di illegittimità degli atti contestati (cfr., implicitamente, in motivazione, tra le tante, Cass. n. 1161/2019 e Cass. n. 19616/2018 cit., che richiama Cass. n. 9754/2003; Cass. n. 13934/2011 e Cass. n. 22662/2014 citt.).

3. Resta assorbito nella valutazione sopra svolta il terzo motivo di impugnazione concernente il tema della prescrizione e della violazione dell’art. 5 d.l. n. 953/1982,

4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza.

Va, inoltre, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della Regione Abruzzo nella misura di 700,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento delle spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27043/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50P13 H501 G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50P01 C738 Y), nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78S21 H501 Q). - RICORRENTE – CONTRO la REGIONE ABRUZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA– per la cassazione della sentenza n. 217/3/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 23 marzo 2021. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’ingiunzione di pagamento in atti, avente ad oggetto la somma di 801,61 € per l’omesso versamento della tassa automobilistica in relazione all’anno di imposta 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 408/3/2019 della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, assumendo – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che: - il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo della tassa ingiunta era già stato indicato nell’avviso di accertamento prodromico ricevuto dal ricorrente, precisando che il responsabile del procedimento doveva essere indicato dall’ente impositore che procede all’iscrizione a ruolo, laddove la trascrizione dello stesso nominativo nella successiva ingiunzione era stata soddisfatta attraverso l’indicazione nell’ingiunzione medesima dell’estratto di ruolo reso esecutivo e che nella specie il responsabile dell’iscrizione a ruolo del procedimento era stato indicato nell’avviso F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 prodromico di accertamento e nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata; - costituiva eccezione nuova, perché non sollevata nel ricorso introduttivo, quella concernente la prescrizione maturata nel periodo intermedio tra le notifiche dell’avviso di accertamento e dell’ingiunzione. 3. Il suindicato contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 22 ottobre 2021, formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 20 novembre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controdeduzioni notificate il 1° dicembre 2021. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 e 7 della legge n. 212/2000, nonchè la falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. n.602/1973, reputando non corretta la valutazione della Commissione regionale in ragione della necessità di indicare nell’ingiunzione non solo il nominativo del responsabile dell’emissione e della notificazione della stessa, ma anche del soggetto responsabile l’iscrizione a ruolo, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 377/2007. L’istante ha aggiunto che l’avviso di accertamento non era stato allegato all’ingiunzione e che non era poi vero, essendo smentito per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 tabulas, che nell’atto impugnato fosse indicato il nominativo del responsabile dell’iscrizione a ruolo, il cui adempimento non poteva essere sostituito dalla dicitura «funzionario e/o dirigente dell’ufficio». 1.1. La censura non può essere accolta. L’art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007 prevede che «La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse». La norma è chiara nel prevedere, laddove l’attività accertativa e riscossiva non siano unitarie (come avviene negli atti impoesattivi, v. Cass. n. 1321/2022 e Cass. n. 5517/2022), l’indicazione (nella cartella) di due distinti nominativi, l’uno relativo al soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e, l’altro, di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Il nucleo centrale della censura in esame risiede nel rilievo che l’ingiunzione impugnata si limitava ad indicare (nella persona del presidente della società concessionaria) il nominativo del soggetto responsabile dell’emissione e della notifica dell’atto riscossivo (fatto non contestato), mentre non era indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, menzionato nell’allegato all’ingiunzione di pagamento, «sotto il paragrafo titolato F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 “responsabile del procedimento», solo con la dicitura «[OSCURATO:PERSONA] dell’Ufficio dell’Ente creditore» (v. pagina n. 17 del ricorso). Senonchè, tale assunto difensivo si contrappone apertamente all’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale, il quale, al netto delle valutazioni giuridiche espresse, ha, alla fine, stabilito che «Nel caso di specie, si ripete, il nominativo della persona responsabile dell’iscrizione a ruolo del procedimento è indicato […] nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata). Consegue a tale rilievo che la censura, articolata per il tramite del canone censorio della violazione di legge, riposa, nel suo snodo essenziale, su di una diversa lettura del fatto, sulla rappresentazione cioè di una realtà materiale (la presenza o meno del nominativo della persona responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo) diversa da quella considerata dal Giudice regionale, il che avrebbe, tuttavia, legittimato il ricorso all’impugnazione per travisamento del fatto attraverso il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., che però non è stato proposto. Per tali ragioni, l’uso improprio della diversa prospettiva coltivata, fondata sulla violazione di legge, vale a rendere il motivo inammissibile, siccome diretto, alla fine, a conseguire una diversa decisione sulla base di una differente valutazione del relativo fatto materiale. Vanno aggiunte solo due notazioni, a fronte delle osservazioni mosse dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha espressamente affermato e ripetuto che «[…] il nominativo della persona responsabile dell’iscrizione a F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 ruolo del procedimento è indicato […] nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione impugnata» (così nella sentenza impugnata). Il riferimento all’estratto di ruolo allegato va inteso - come correttamente considerato dalla difesa del ricorrente - avendo riguardo «all’allegato n. 4 pag. 4, righi 9-11 della ingiunzione di pagamento […]» (v. pagina n. 17 del ricorso), in cui è riportata la dicitura sopra indicata, che costituisce, quindi, parte integrante dell’ingiunzione. L’errore percettivo, alla fine considerato dall’istante nella memoria difensiva, non può, con ogni evidenza, essere rilevato di ufficio dalla Corte, non essendo giudice del fatto, né il motivo può essere riqualificato, non venendo in gioco un’erronea intitolazione del motivo e perchè dalla sua articolazione è chiaramente individuabile un altro tipo vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025, Cass, n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024), ossia la violazione di legge e non il travisamento del fatto. 2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, con riferimento al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 121 c.p.c., contestando la valutazione del Giudice regionale per aver ritenuto nuova, perchè non proposta nel ricorso introduttivo, l’eccezione di prescrizione. Di contro, il contribuente ha posto in rilievo che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata espressamente sollevata l’eccezione di prescrizione, sia facendo ripetutamente, quanto inutilmente, espresso richiamo alla richiesta stragiudiziale di esibizione della documentazione relativa alla notifica dell’atto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 interruttivo, sia proponendo più volte nello stesso ricorso in termini espliciti l’eccezione medesima. Nello specifico, l’istante ha ricordato che nel ricorso originario aveva rappresentato: - «Che, a fronte delle inusuali mancanze dell’atto impugnato e dei conseguenti vizi da cui è affetto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato privato della possibilità, fra l’altro, di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione del primo termine di riscossione del tributo vantato dalla Regione Abruzzo, con riguardo alla presunta ricezione dell’avviso di accertamento richiamato»; - «Che, allo stesso modo, non risulta possibile neanche valutare l’intervenuta prescrizione del secondo termine triennale con riguardo all’invio dell’ingiunzione di pagamento in oggetto; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 3 righi 12-19, all. C del fascicoletto)»; - «Che, pertanto, seppure l’ingente arco di tempo trascorso lascia adito alla supposizione per cui il credito preteso sia prescritto, allo stato attuale non risulta possibile valutare questa o altre evenienze; (cit. ricorso introduttivo di I° del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 3 righi 28-30, all. C del fascicoletto)». - che «[…] proprio sotto l’aspetto della lesione del diritto di difesa, nell’ingiunzione di pagamento impugnata non si chiarisce in quale data il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il presunto avviso di accertamento del 2015, posto che all’allegato n. 1 si indica la medesima data sia per l’emissione che per la notifica. In assenza di questa fondamentale informazione, cioè la data di ricevimento di un atto recettizio, è preclusa al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta decorrenza del primo termine di prescrizione, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 nonché la più che probabile tardività degli atti di riscossione rispetto al secondo termine triennale (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 5-12, all. C del fascicoletto)»; - che «In conclusione si rileva, per tutti i motivi sopra esposti, l’impossibilità, in questa sede, di svolgere con pienezza il diritto alla difesa del ricorrente con particolare, e non esaustivo, riguardo alla probabile intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto all’ingiunzione impugnata” (cit. ricorso introduttivo di I° grado di parte ricorrente, pag. 8 righi 26-29, all. C del fascicoletto)» (v. pagine nn. 20/22 del ricorso). Il ricorrente ha poi aggiunto che «[…] a seguito del deposito in giudizio della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento interruttivo della prescrizione (cit. depositata dalla Regione Abruzzo con le controdeduzioni al all. 1), il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha definitivamente ribadito nella propria memoria illustrativa in primo grado l'eccezione di prescrizione con termini inequivocabili: “Sopravvenuta prescrizione della tassa automobilistica per decorrenza del termine triennale fra la data di notifica dell’avviso di accertamento e quella dell’ingiunzione di pagamento impugnata” (memoria illustrativa di primo grado del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 6 righi 9-12, all. F del fascicoletto)», chiedendo «[…] nel merito, voler dichiarare la prescrizione dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo di cui all’atto impugnato con tutte le successive ragioni di credito sanzioni ed interessi (cit. memoria illustrativa di primo grado del sig. [OSCURATO:PERSONA], pag. 14 righi 4-6, all. F del fascicoletto)» (v. pagina n. 22 del ricorso). 2.1. La censura non ha fondamento.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 Si è avuto cura di riportare il contenuto del ricorso originario perché meglio di qualsiasi argomentazione rende evidente che con esso il contribuente non aveva eccepito la prescrizione del diritto, lamentando, invece, che il citato comportamento delle controparti aveva «[…] precluso al ricorrente la facoltà di valutare la possibile intervenuta prescrizione», con ciò chiaramente rappresentando non solo di non averla eccepita, ma di non aver avuto, a monte, la stessa possibilità di valutare la proposizione dell’eccezione. Vero è, piuttosto, che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata con la «memoria illustrativa», dopo che la Regione Campania aveva depositato la notifica dell’avviso di accertamento. Nel delineato contesto risulta, allora, corretta la valutazione del Giudice regionale, dovendo la relativa motivazione essere integrata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., osservando che il deposito della predetta documentazione da parte della Regione facultava la parte a proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in assenza dei quali l’eccezione di prescrizione non poteva che intercettare il limite preclusivo della novità. Va difatti, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, a mente dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 parti o per ordine della commissione (così Cass. n. 9637/2017, che richiama Cass. n. 15051/2014, Cass. n. 23326/2013, e, nello stesso senso, Cass. n. 8398/2013; Cass. n. 5369/2017 e Cass. n. 19616/2018, che richiama Cass. 9754/2003, Cass. n. 13934/2011; Cass. n. 22662/2014, da ultimo, Cass. n. 25668/2024; Cass. n. 23856/2024 e Cass. 14455/2025). Ciò posto sul piano dei principi, nella specie, non risulta per non essere stato nemmeno allegato, che l’istante abbia presentato motivi aggiunti. Né rileva la circostanza che la predetta eccezione sia stata sollevata nella memoria prevista dall’art. 32 del citato d.lgs., in quanto essa ha natura meramente illustrativa circa le domande ed eccezioni formulate con l’atto introduttivo o con i motivi aggiunti, ma non può introdurre altri profili di illegittimità degli atti contestati (cfr., implicitamente, in motivazione, tra le tante, Cass. n. 1161/2019 e Cass. n. 19616/2018 cit., che richiama Cass. n. 9754/2003; Cass. n. 13934/2011 e Cass. n. 22662/2014 citt.). 3. Resta assorbito nella valutazione sopra svolta il terzo motivo di impugnazione concernente il tema della prescrizione e della violazione dell’art. 5 d.l. n. 953/1982, 4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza. Va, inoltre, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27043/2021 Numero sezionale 8377/2025 Numero di raccolta generale 6201/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della Regione Abruzzo nella misura di 700,00 € per competenze, oltre accessori ed al pagamento delle spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P