CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Grosseto ha condannato BARNABO' GIOVANNA alla pena di euro 250,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. Rilevato che con l'impugnazione si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove quanto all'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alle numerosissime telefonate e agli accertamenti effettuati riscontrando i tabulati, al tenore dei contatti intercorsi e alle dichiarazioni della persona offesa e di una testimone, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato l'affermazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n, 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la c:ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato i contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec