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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21586/2026

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unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unicredit [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, eper essa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1228/2024depositata il 20/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La vicenda processuale in esame origina dall’opposizione a decretoingiuntivo n. 12729/2016 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale venivaingiunto a [OSCURATO:PERSONA], in qualità, tra altri, di garante della [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di € 2.846.154,32, pariall’ammontare del debito maturato dalla società quale cessionaria delcontratto di leasing immobiliare stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con laCentro [OSCURATO:SOCIETA]., relativo ad unità immobiliari di tipo commerciale sitein Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio la Unicredit LeasingS.p.A. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]), succeduta nel credito.

Perquanto ancora di interesse, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9310/2021rigettava l’opposizione dopo avere qualificato la garanzia come garanziaautonoma a prima richiesta, con condanna dell’opponente alla refusionedelle spese di lite.2.

L’ingiunto interponeva appello, deducendo, tra le altre, la nullità e inefficaciadell’atto di fideiussione ai sensi dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 2, L.287/1990 per violazione della normativa antitrust.

In via subordinata,deduceva la mancata applicazione dell’ art. 1526 c.c. trattandosi di leasingtraslativo e la nullità della clausola penale apposta nel contratto.

Sicostituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigettaval’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.3.

Con ricorso notificato il 29/04/2024, affidato a sei motivi, GiancarloInnocenzi impugna per cassazione la sentenza n. 1228/2024 della Corted’Appello di Roma pubblicata il 20/02/2024 e notificata il 29/02/2024.Unicredit leasing S.p.A., e per essa, in qualità di mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4.

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso,notificato il 29 aprile 2024, per la mancata produzione, ai sensi dell’art. 369c.p.c., della relata di notifica della sentenza impugnata, che le partiNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026presente la relativa copia dei messaggi di spedizione e ricezione attestantil’intervenuta notifica, come indicato nella nota di deposito prodotta dalricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ad integrazione del deposito giàeffettuato in data 15/5/24, da cui si desume l’avvenuto deposito in formatoeml pec della notificazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1228/24 impugnata con ricorso per cassazione iscritto l’8/5/24 con R.G.10385/24.➢ Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1936, 1939, 1941, 1944, 1945, 1949 ss., 1957, 1362, 1363,1368, 1370, 1371 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.sul presupposto dell’erroneità della qualificazione della garanzia prestata dalricorrente in termini di contratto autonomo di garanzia rispetto ad uncontratto che presenta tutti i caratteri della fideiussione, ovverodell’accessorietà al rapporto principale, con diritto del garante di spendere leeccezioni del debitore;➢ Con il secondo motivo denunzia, in via subordinata, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1339, 1419, 1938, 1939, 1957 c.c.; art. 2, c. 2 lett.a, legge n. 287/1990, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c. ilmotivo, connesso al precedente, censura la mancata rilevazione delladisciplina delle nullità c.d. antitrust.;5.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1.

In merito, non rileva certamente, ai fini della qualificazione da darsial negozio in parola, che il ricorrente non abbia impugnato espressamentela sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato la garanziaprestata quale contratto autonomo di garanzia, posto che la sussunzionedella fattispecie nella norma regolatrice è attività tipica del giudice che,anche nella fase di appello, può inquadrare giuridicamente il rapportodedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle partiNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel temacontroverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causapetendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, ripropostecon il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca lanecessaria premessa logico-giuridica (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28083del 22/10/2025; Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019).Pertanto, non è condivisibile la motivazione data dalla Corte là dove haritenuto che si sia formato il giudicato interno sulla qualificazione data alnegozio e che, pertanto, all’odierno ricorrente sia precluso ogni possibileprofilo di contestazione in merito.5.2.

Posta questa necessaria premessa, le prime due censure siappalesano inammissibili per come sono state insufficientementeformulate.

Rileva, innanzitutto, ai fini dello scrutinio in sede di legittimità,che nel ricorso non viene riprodotto, per quel che in questa sede rileva, ilcontenuto del contratto di garanzia, e ciò per consentire a questo Collegiola verifica della qualificazione da darsi alla garanzia a prima richiesta inparola e l’applicabilità alla medesima della disciplina delle nullità c.d.antitrust in quanto contenente clausole riproduttive di quelle vietate dallanormativa a tutela della concorrenza, tutti elementi non verificabili daquesta Corte se non attraverso un esame del contratto di garanzia, tuttavianon rinvenibile nel corpo dei due motivi di ricorso che si limitano a indicarei principi di diritto che regolano la materia delle fideiussioni a primarichiesta sull’assunto che corretta, invece, sarebbe la sua qualificazione intermini di fideiussione a prima richiesta, cui potere opporre le eccezioni5.3.

Quanto alla questione di nullità delle clausole, poi, non è sufficienteriportare il testo delle clausole in tesi conformi allo schema ABI risultatefrutto di un cartello antitrust, perché manca ogni rifermento al contratto incui esse sono inserite e al contesto temporale in cui esse sono statestipulate.

Per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.Un. n. 41994/2021) laNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026nullità della clausola in deroga – se sussistente - non sarebbe normalmentein grado di inficiare l’intero contratto di fideiussione, ma solo la clausola inquestione, e in atti non si rinviene la deduzione che che le parti nonavrebbero sottoscritto il contratto in assenza di quella clausola, ex art.1419 c.c. (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass,Sez. 3-,Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).

In relazione alla mancataosservanza dell’art. 1957 c.c., che potrebbe rivivere per effetto dellesuddette nullità di carattere eventualmente relativo, va sottolineato che laeventuale decadenza del diritto del creditore garantito di agire nei confrontidel fideiussore entro sei mesi, indicata nell’art. 1957 c.c., avrebbe dovutoessere comunque tempestivamente eccepita dal fideiussore in corso dicausa, essendo una eccezione in senso stretto.5.4.

Vi è da aggiungere, infine, che in atti manca altresì ogni specificoriferimento alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale nellaricostruzione della volontà delle parti e che sotto questo profilo non èpossibile, per questa Corte, svolgere in autonomia un accertamento chenormalmente implica una indagine di fatto tipicamente affidata al giudicedi merito: il ricorrente per cassazione, difatti, deve fare riferimento aicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025; Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).➢ Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, in via subordinata, la violazione efalsa applicazione degli artt. 1175, 1346, 1362, 1366, 1375, 1419, 1945,1957 c.c.➢ Il motivo, in via subordinata, denunzia l’erroneità del rigetto della exceptiodoli in capo al creditore.6.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/20267.

Con esso il ricorrente, in via subordinata, denunzia l’erroneità del rigettodella exceptio doli valevole qualora il contratto fosse da considerarsi digaranzia autonoma a prima richiesta.8.

Tuttavia il motivo risulta formulato in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultandodal ricorrente debitamente riportato nel ricorso in quali termini sia statadedotta, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, la fraudolenta escussione dellagaranzia da parte del creditore, nel ricorso riportata peraltro in termini deltutto generici, non utili ai fini dello scrutinio di legittimità.➢ Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1339, 1419 c. 2, 1526 c. 1, c.c., art 112, 342, c. 1 n.2, 324, 345c. 2, 115, 132, c.2 n. 4, c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n.3 e n.4 c.p.c.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbiaescluso l’applicabilità, alla fattispecie in scrutinio, degli artt. 1526 e 1384c.c.;➢ Con il quinto motivo il ricorrente denunzia l violazione e falsaapplicazione degli artt. 1339, 1419 c. 2, 1382, 1384, 1526 c. 2 c.c., art112, 342, c. 1 n.2, 324, 345 c. 2, 115, 132, c.2 n. 4, c.p.c., ai sensi e pergli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n.4 c.p.c., sull’assunto che la sentenzaimpugnata non abbia verificato, ex officio, “la non manifesta eccessivitàdella clausola penale ivi contenuta (clausole 17 e 18 ndr), ancora una voltaalla luce di quanto affermato da Cass.

Sezioni Unite n. 2061/2021”.➢ Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 ,115, 116, 342, c. 1 n.2, 345 c. 2, 132, c.2n.4, c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n.4c.p.c. , assumendo l’erroneità della sentenza resa a definizione del giudiziodi gravame su presupposto che questa, confermando il credito indicato nelricorso monitorio (€ 2.846.154,32 oltre interessi convenzionali) sarebbestata non solo eccessiva, ma anche in “discrasia con le previsioniNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026contrattuali” (cfr. pag. 32 ricorso per Cassazione); di guisa che si sarebbedovuta disporre una consulenza tecnica d’ufficio.9.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.10.

Il ricorrente non considera che il giudice a quo ha ritenuto preclusa lapossibilità di sollevare le doglianze relative al contratto di leasing, attesa lanatura di contratto autonomo della garanzia prestata, ritenendo altresìvalida la disciplina di cui all’art. 18 del contratto di leasing che derogaval'applicazione della precitata normativa circa il patto di riservato dominio alrapporto contrattuale intercorso.11.

Sul punto, pertanto, i motivi non sono idonei a mettere in discussionela motivazione, ex art. art . 366 n. 4 c.p.c., anche per quanto argomentatosopra in riferimento ai primi due motivi.12.

Con particolare riferimento al 5° e al 6° motivo va ulteriormenteosservato che il ricorrente non si confronta con l’ulteriore ratio decidendisecondo cui l’opponente non ha offerto alcun elemento per dimostrarel’eccessiva onerosità dell’applicazione automatica della clausola.13.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.14.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 ( dicui euro 18.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unicredit [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, eper essa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1228/2024depositata il 20/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La vicenda processuale in esame origina dall’opposizione a decretoingiuntivo n. 12729/2016 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale venivaingiunto a [OSCURATO:PERSONA], in qualità, tra altri, di garante della [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di € 2.846.154,32, pariall’ammontare del debito maturato dalla società quale cessionaria delcontratto di leasing immobiliare stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con laCentro [OSCURATO:SOCIETA]., relativo ad unità immobiliari di tipo commerciale sitein Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio la Unicredit LeasingS.p.A. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]), succeduta nel credito. Perquanto ancora di interesse, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9310/2021rigettava l’opposizione dopo avere qualificato la garanzia come garanziaautonoma a prima richiesta, con condanna dell’opponente alla refusionedelle spese di lite.2. L’ingiunto interponeva appello, deducendo, tra le altre, la nullità e inefficaciadell’atto di fideiussione ai sensi dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 2, L.287/1990 per violazione della normativa antitrust. In via subordinata,deduceva la mancata applicazione dell’ art. 1526 c.c. trattandosi di leasingtraslativo e la nullità della clausola penale apposta nel contratto. Sicostituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigettaval’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.3. Con ricorso notificato il 29/04/2024, affidato a sei motivi, GiancarloInnocenzi impugna per cassazione la sentenza n. 1228/2024 della Corted’Appello di Roma pubblicata il 20/02/2024 e notificata il 29/02/2024.Unicredit leasing S.p.A., e per essa, in qualità di mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso,notificato il 29 aprile 2024, per la mancata produzione, ai sensi dell’art. 369c.p.c., della relata di notifica della sentenza impugnata, che le partiNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026presente la relativa copia dei messaggi di spedizione e ricezione attestantil’intervenuta notifica, come indicato nella nota di deposito prodotta dalricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ad integrazione del deposito giàeffettuato in data 15/5/24, da cui si desume l’avvenuto deposito in formatoeml pec della notificazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1228/24 impugnata con ricorso per cassazione iscritto l’8/5/24 con R.G.10385/24.➢ Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1936, 1939, 1941, 1944, 1945, 1949 ss., 1957, 1362, 1363,1368, 1370, 1371 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.sul presupposto dell’erroneità della qualificazione della garanzia prestata dalricorrente in termini di contratto autonomo di garanzia rispetto ad uncontratto che presenta tutti i caratteri della fideiussione, ovverodell’accessorietà al rapporto principale, con diritto del garante di spendere leeccezioni del debitore;➢ Con il secondo motivo denunzia, in via subordinata, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1339, 1419, 1938, 1939, 1957 c.c.; art. 2, c. 2 lett.a, legge n. 287/1990, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c. ilmotivo, connesso al precedente, censura la mancata rilevazione delladisciplina delle nullità c.d. antitrust.;5. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1. In merito, non rileva certamente, ai fini della qualificazione da darsial negozio in parola, che il ricorrente non abbia impugnato espressamentela sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato la garanziaprestata quale contratto autonomo di garanzia, posto che la sussunzionedella fattispecie nella norma regolatrice è attività tipica del giudice che,anche nella fase di appello, può inquadrare giuridicamente il rapportodedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle partiNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel temacontroverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causapetendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, ripropostecon il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca lanecessaria premessa logico-giuridica (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28083del 22/10/2025; Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019).Pertanto, non è condivisibile la motivazione data dalla Corte là dove haritenuto che si sia formato il giudicato interno sulla qualificazione data alnegozio e che, pertanto, all’odierno ricorrente sia precluso ogni possibileprofilo di contestazione in merito.5.2. Posta questa necessaria premessa, le prime due censure siappalesano inammissibili per come sono state insufficientementeformulate. Rileva, innanzitutto, ai fini dello scrutinio in sede di legittimità,che nel ricorso non viene riprodotto, per quel che in questa sede rileva, ilcontenuto del contratto di garanzia, e ciò per consentire a questo Collegiola verifica della qualificazione da darsi alla garanzia a prima richiesta inparola e l’applicabilità alla medesima della disciplina delle nullità c.d.antitrust in quanto contenente clausole riproduttive di quelle vietate dallanormativa a tutela della concorrenza, tutti elementi non verificabili daquesta Corte se non attraverso un esame del contratto di garanzia, tuttavianon rinvenibile nel corpo dei due motivi di ricorso che si limitano a indicarei principi di diritto che regolano la materia delle fideiussioni a primarichiesta sull’assunto che corretta, invece, sarebbe la sua qualificazione intermini di fideiussione a prima richiesta, cui potere opporre le eccezioni5.3. Quanto alla questione di nullità delle clausole, poi, non è sufficienteriportare il testo delle clausole in tesi conformi allo schema ABI risultatefrutto di un cartello antitrust, perché manca ogni rifermento al contratto incui esse sono inserite e al contesto temporale in cui esse sono statestipulate. Per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.Un. n. 41994/2021) laNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026nullità della clausola in deroga – se sussistente - non sarebbe normalmentein grado di inficiare l’intero contratto di fideiussione, ma solo la clausola inquestione, e in atti non si rinviene la deduzione che che le parti nonavrebbero sottoscritto il contratto in assenza di quella clausola, ex art.1419 c.c. (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass,Sez. 3-,Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024). In relazione alla mancataosservanza dell’art. 1957 c.c., che potrebbe rivivere per effetto dellesuddette nullità di carattere eventualmente relativo, va sottolineato che laeventuale decadenza del diritto del creditore garantito di agire nei confrontidel fideiussore entro sei mesi, indicata nell’art. 1957 c.c., avrebbe dovutoessere comunque tempestivamente eccepita dal fideiussore in corso dicausa, essendo una eccezione in senso stretto.5.4. Vi è da aggiungere, infine, che in atti manca altresì ogni specificoriferimento alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale nellaricostruzione della volontà delle parti e che sotto questo profilo non èpossibile, per questa Corte, svolgere in autonomia un accertamento chenormalmente implica una indagine di fatto tipicamente affidata al giudicedi merito: il ricorrente per cassazione, difatti, deve fare riferimento aicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025; Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).➢ Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, in via subordinata, la violazione efalsa applicazione degli artt. 1175, 1346, 1362, 1366, 1375, 1419, 1945,1957 c.c.➢ Il motivo, in via subordinata, denunzia l’erroneità del rigetto della exceptiodoli in capo al creditore.6. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/20267. Con esso il ricorrente, in via subordinata, denunzia l’erroneità del rigettodella exceptio doli valevole qualora il contratto fosse da considerarsi digaranzia autonoma a prima richiesta.8. Tuttavia il motivo risulta formulato in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultandodal ricorrente debitamente riportato nel ricorso in quali termini sia statadedotta, nell’opporsi al decreto ingiuntivo, la fraudolenta escussione dellagaranzia da parte del creditore, nel ricorso riportata peraltro in termini deltutto generici, non utili ai fini dello scrutinio di legittimità.➢ Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1339, 1419 c. 2, 1526 c. 1, c.c., art 112, 342, c. 1 n.2, 324, 345c. 2, 115, 132, c.2 n. 4, c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n.3 e n.4 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbiaescluso l’applicabilità, alla fattispecie in scrutinio, degli artt. 1526 e 1384c.c.;➢ Con il quinto motivo il ricorrente denunzia l violazione e falsaapplicazione degli artt. 1339, 1419 c. 2, 1382, 1384, 1526 c. 2 c.c., art112, 342, c. 1 n.2, 324, 345 c. 2, 115, 132, c.2 n. 4, c.p.c., ai sensi e pergli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n.4 c.p.c., sull’assunto che la sentenzaimpugnata non abbia verificato, ex officio, “la non manifesta eccessivitàdella clausola penale ivi contenuta (clausole 17 e 18 ndr), ancora una voltaalla luce di quanto affermato da Cass. Sezioni Unite n. 2061/2021”.➢ Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 ,115, 116, 342, c. 1 n.2, 345 c. 2, 132, c.2n.4, c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n.4c.p.c. , assumendo l’erroneità della sentenza resa a definizione del giudiziodi gravame su presupposto che questa, confermando il credito indicato nelricorso monitorio (€ 2.846.154,32 oltre interessi convenzionali) sarebbestata non solo eccessiva, ma anche in “discrasia con le previsioniNumero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026contrattuali” (cfr. pag. 32 ricorso per Cassazione); di guisa che si sarebbedovuta disporre una consulenza tecnica d’ufficio.9. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.10. Il ricorrente non considera che il giudice a quo ha ritenuto preclusa lapossibilità di sollevare le doglianze relative al contratto di leasing, attesa lanatura di contratto autonomo della garanzia prestata, ritenendo altresìvalida la disciplina di cui all’art. 18 del contratto di leasing che derogaval'applicazione della precitata normativa circa il patto di riservato dominio alrapporto contrattuale intercorso.11. Sul punto, pertanto, i motivi non sono idonei a mettere in discussionela motivazione, ex art. art . 366 n. 4 c.p.c., anche per quanto argomentatosopra in riferimento ai primi due motivi.12. Con particolare riferimento al 5° e al 6° motivo va ulteriormenteosservato che il ricorrente non si confronta con l’ulteriore ratio decidendisecondo cui l’opponente non ha offerto alcun elemento per dimostrarel’eccessiva onerosità dell’applicazione automatica della clausola.13. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 ( dicui euro 18.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 10385/2024Numero sezionale 1679/2026Numero di raccolta generale 21586/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21586/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris