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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 37704/2022

Testo disponibile della fonte

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26395-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2A; -controricorrente - avverso la sentenza n. 445/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale, nonché contributi I.N.P.S. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti ad un maggior reddito da partecipazione ascritto al contribuente; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 118/2018, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 445/2021, depositata il 17/03/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “ il contraddittorio [endoprocedimentale] deve trovare applicazione sempre, anche nei casi in cui la legge lo esclude” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv.), con conseguente illegittimità della ripresa operata nei confronti del contribuente, siccome non preceduta da previa interlocuzione con il contribuente, ex art. 12 della l. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituitoil contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, a cagione del mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, benché si sia in presenza di accertamenti “a tavolino” relativi a tributi non armonizzati; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 17.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 26395-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2A; -controricorrente - avverso la sentenza n. 445/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., addizionale regionale e comunale, nonché contributi I.N.P.S. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti ad un maggior reddito da partecipazione ascritto al contribuente; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 118/2018, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 445/2021, depositata il 17/03/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “ il contraddittorio [endoprocedimentale] deve trovare applicazione sempre, anche nei casi in cui la legge lo esclude” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv.), con conseguente illegittimità della ripresa operata nei confronti del contribuente, siccome non preceduta da previa interlocuzione con il contribuente, ex art. 12 della l. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituitoil contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, a cagione del mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, benché si sia in presenza di accertamenti “a tavolino” relativi a tributi non armonizzati; che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 17.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così dec
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