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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25753/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10086/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale America n.93; - ricorrente - contro i.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n.569/39/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] simo contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 388/5/2010, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente proposto avverso la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell'avviso di accertamento n.

RC4010300851 relativo all'anno di imposta 2004.

2. Il giudice di prime cure riteneva rituale la notifica dell'avviso sotto- stante e inammissibile il ricorso avverso la cartella, decisione confer- mata dal giudice d'appello.

3. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente per tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricorrente depo- sita da ultimo atto di rinuncia del ricorso.

Considerato che:

5. Nella nota di deposito denominata "atto di rinuncia al giudizio" il contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso con atto sotto- scritto dal difensore, rendendo noto di aver adito la definizione agevo- lata di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016.

Tale dichiarazione è stata anche corredata da prova della sua notifica, cui l'Agenzia non ha repli- cato. tZ,

6. La controversia è pertanto definita e il ricorso va senz'altro dichia- rato estinto a spese di lite compensate.

P.Q.M., La Corte dichiara l'estinzione del ritnoserécompensa le spese di lite.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10086/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale America n.93; - ricorrente - contro i. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n.569/39/2013 depositata il 14 ottobre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] simo contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 388/5/2010, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente proposto avverso la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell'avviso di accertamento n. RC4010300851 relativo all'anno di imposta 2004. 2. Il giudice di prime cure riteneva rituale la notifica dell'avviso sotto- stante e inammissibile il ricorso avverso la cartella, decisione confer- mata dal giudice d'appello. 3. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente per tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente depo- sita da ultimo atto di rinuncia del ricorso. Considerato che: 5. Nella nota di deposito denominata "atto di rinuncia al giudizio" il contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso con atto sotto- scritto dal difensore, rendendo noto di aver adito la definizione agevo- lata di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016. Tale dichiarazione è stata anche corredata da prova della sua notifica, cui l'Agenzia non ha repli- cato. tZ, 6. La controversia è pertanto definita e il ricorso va senz'altro dichia- rato estinto a spese di lite compensate. P.Q.M., La Corte dichiara l'estinzione del ritnoserécompensa le spese di lite. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 25753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris