CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 42009/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Genova del 7.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. per intervenuta remissione della querela formalizzata dalla persona offesa con relativa accettazione dell'imputato; il giudice ha infatti rilevato che, con il D. Lg.vo 36 del 2018, il delitto di appropriazione indebita è divenuto procedibile di ufficio quand'anche aggravato ai sensi dell'art. 62 n. 11 cod. pen. con conseguente (sopravvenuta) possibilità di remissione della querela comunque a suo tempo sporta e correlativa estinzione del reato ai sensi dell'art.152 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Genova lamentando violazione di legge; segnala, infatti, che all'Abbatuccolo era stata contestata la recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen. avendo perciò il Tribunale errato per non aver applicato il disposto di cui all'art. 649bis cod. pen.; richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. E' vero che, recentemente, le SS.UU. di questa Corte, dirimendo una questione su cui si erano registrati orientamenti difformi, ha chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (cfr., Cass. SS.UU., 24.9.2020 n. 3.585, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 che, in motivazione, ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). Nel caso di specie, effettivamente, l'Abbatuccolo era stato chiamato a rispondere del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n.11 cod. pen. con la contestazione della recidiva "reiterata, specifica ed infraquinquennale". Come autorevolmente ribadito dalle SS.UU. "Schettino" (cfr., Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Rv. 275319) "... il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l'aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una "maggiore pericolosità del reo" e di una "più accentuata colpevolezza per il fatto", secondo la precisazione operata da S. U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all'an dell'effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell'aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo. 3.4. La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante". In definitiva, quindi, è ormai assodato e pacifico che la contestazione della recidiva deve essere seguita dalla sua applicazione da parte del giudice di merito il quale è tenuto a motivare la sua decisione che non può ritenersi "implicita" in statuizioni di altro genere come, ad esempio, nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso che ci occupa, il Tribunale, non avendo pacificamente applicato la recidiva, non ha in alcun modo motivato sul punto; il PG, tuttavia, ha impugnato la sentenza denunciando un profilo di violazione di legge piuttosto che un vizio di motivazione che, peraltro, non gli avrebbe consentito di impugnare "per saltum". Di qui, la inammissibilità del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 24.9.2021 Il Consiglie7-estensore [OSCURATO:PERSONA]