CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10377/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42T14 E135N) e CIMA Lilliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H70 L219N), elettivamente domiciliati in Roma, via Reno n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2128/2017, pubblicata il 30 settembre 2017; R.G.N. 10377/18 C.C.20/12/2022 Cessione definitiva quote sociali – Preliminare – Raffronto –Obbligo integrativo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’in teresse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva al Tribunale di Torino che fosse ingiunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 55.781,51, oltre interessi legali. Al riguardo, la ricorrente esponeva: che aveva intrattenuto, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolati rapporti commerciali, volti, tra l’altro, all’acquisto delle quotedella società [OSCURATO:SOCIETA]., di loro proprietà; che, con contratto preliminare di cessione di quote sociali del 16 settembre 2005 e successivo definitivo del 30 settembre 2005, il prezzo della cessione delle quote era stato stabilito, in parte, in misura fissa (a titolo di avviamento) e, in parte, in misura variabile (in relazione all’ammontare del patrimonio netto della società oggetto di cessione, risultante alla data del 30 settembre 2005), con la previsione di un prezzo provvisorio pari ad euro 1.030.000,00; che le parti avevano stabilito che i promittenti cedenti avrebbero proseguito, anche successivamente al trasferimento delle quote, la gestione delle azioni giudiziarie e dei contenziosi in cui [OSCURATO:SOCIETA]. era coinvolta alla data della cessione (ossiaquelli con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), prevedendosi, altresì, che ogni conseguenza patrimoniale delle vertenze sarebbe stata fatta propria dai promittenti cedenti, avendo parte venditrice espressamente dichiarato di manlevare pienamente parte acquirente da ogni sopravvenienza, insussistenza, onere che si fosse verificato dopo la data di riferimento in relazione alla gestione della società, sino al momento della cessione delle quote (quanto a crediti, beni dell’attivo, consistenza del passivo, rapporti con il personale e con istituti previdenziali, imposte, tasse e tributi in genere, questioni relative all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di igiene ambientale, così come per ogni altro motivo), impegnandosi a rifondere immediatamente a parte acquirente, dietro richiesta motivata e documentata, ogni importo e onere e danno che essa avesse dovuto sostenere a tali titoli; che, in conseguenza della soccombenza, sia in grado di appello sia in sede di legittimità, nella vertenza tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Item, Farid aveva corrisposto la complessiva somma di euro 29.723,18, il cui rimborso era stato richiesto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo raccomandata a.r. del 16 novembre 2006; che, sempre in ordine alla vertenza tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Item, Farid aveva corrisposto l’importo di euro 42.293,18, di cui all’atto di precetto del 16 maggio 2007, nonché l’importo dovuto per il pagamento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per euro 153,00; che in data 18 dicembre 2007, a mezzo raccomandata a.r. del proprio legale, Farid aveva richiesto, verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di provvedere al pagamento degli importi di euro 5.780,81, a titolo di interessi, e di euro 688,82, a titolo di spese dell’atto di precetto, oltre che dell’importo della parcella dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per euro 153,00; che, in conseguenza della sua soccombenza, sia in grado d’appello sia in sede di legittimità, nella vertenza tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Farid aveva corrisposto la complessiva somma di euro 18.727,07, il cui rimborso era stato richiesto a mezzo raccomandata a.r. del 28 gennaio 2010; che, in relazione alle vertenze di cui ai punti indicati, Farid aveva dovuto sostenere i costi relativi alla registrazione delle sentenze, per un importo complessivo di euro 708,00; che, a mezzo raccomandata a.r. del 30 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riconosciuto di essere consapevoli e pienamente concordi circa il contenuto dell’art. 10 della scrittura privata del 16 settembre 2005 e avevano ribadito il pieno impegno affinché il [OSCURATO:PERSONA] addebitasse loro tutte le spese sostenute per conto dei promittenti cedenti; che, a mezzo raccomandata a.r. del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto a Farid che le cause legali in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., pendenti alla data del 30 settembre 2005, si erano concluse a sfavore dei cedenti, sicché sarebbe stato possibile definire il prezzo definitivo di cessione della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, dunque, che fossero trasmessi i conteggi finali relativi alle partite ancora in sospeso ed i relativi giustificativi delle spese sostenute da Farid; che [OSCURATO:PERSONA], con raccomandata a.r. del 28 febbraio 2012, aveva nuovamente riconosciuto di essere tenuto a rimborsare a Farid i costi sostenuti in relazione alle suddette vertenze, ribadendo che gli accordi di cui al preliminare di cessione e al successivo atto di cessione di quote prevedevano il rimborso dei costi sostenuti. Con decreto ingiuntivo n. 16831/2013, depositato il 30 dicembre 2013, era ingiunta la somma richiesta. All’esito, con atto di citazione notificato il 21 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio e, per l’effetto, convenivano, davanti al Tribunale di Torino, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo che fosse disposta la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo, previo accertamento della carenza di legittimazione attiva di Farid. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava le ragioni dell’opposizione spiegata e concludeva per il suo rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2854/2016, depositata il 17 maggio 2016, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2016, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludevano per l’integrale riforma del provvedimento appellato, insistendo nell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Farid. Chiedevano, altresì, che Farid fosse condannata a corrispondere, in favore degli appellanti, in ragione del 50% cadauno, le somme di euro 70.465,21 e di euro 8.640,15, da questi versate in forza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza gravata, o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi moratori rispettivamente dal 22 dicembre 2015 e dal 31 ottobre 2016 sino al soddisfo. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la Corte d’appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’effetto sostitutivo del definitivo, rispetto al preliminare, era automatico e costituiva conseguenza della natura stessa del contratto preliminare, benché i contraenti potessero prevedere che parte del contratto preliminare non fosse superata dal definitivo, e ciò all’esito della prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale fosse risultata la sopravvivenza di specifiche obbligazioni e prestazioni contemplate nel preliminare; b) che, con precipuo riferimento alla cessione di quote sociali, l’omessa riproduzione nel definitivo di una clausola già inserita nel preliminare non comportava necessariamente la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, ove fossero sussistiti elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti, all’esito di un’indagine sulla concreta intenzione delle parti medesime, senza che fosse richiesta la forma scritta; c) che il contratto definitivo del 30 settembre 2005 era stato stipulato, in attuazione del preliminare del 16 settembre 2005, tra gli appellanti e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cosicché tutte le obbligazioni assunte da Farid, per sé o per persona da nominare, nel preliminare, dovevano considerarsi ormai sostituite dall’assetto negoziale previsto nel definitivo, ove era stata solo parzialmente ripresa la pattuizione concernente le eventuali sopravvenienze, di cui si era occupata la clausola 10 del preliminare; d) che, all’esito, non vi era prova che –almeno limitatamente al profilo inerente al rimborso delle spese concernenti le cause pendenti tra [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dall’altro – le parti avessero concordato che la clausola 10 del preliminare dovesse mantenere la sua efficacia nei confronti del (solo) promissario acquirente; e) che parimenti infondata era la tesi con la quale Farid aveva sostenuto che la clausola 10 del preliminare contenesse due distinte obbligazioni, una concernente aggiustamenti del prezzo a seguito di eventuali sopravvenienze riscontrate alla data di riferimento (ovverosia al momento della stipula della cessione e, quindi, a carico del futuro effettivo acquirente) e un’altra di rimborso delle spese delle liti pendenti (assunta da Farid in proprio e che non avrebbe riguardato, quindi, il prezzo); f) che, infatti, la clausola 10 del preliminare non distingueva le obbligazioni concernenti aggiustamenti di prezzo da altre obbligazioni di mero rimborso delle spese di lite, bensì si occupava della garanzia prestata dalla promittente venditrice circa la fedele rappresentazione della consistenza patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]., sia alla data del 30 giugno 2005, sia alla data di riferimento (ovvero alla data in cui sarebbe stato concluso l’atto di compravendita delle quote), nonché del suo impegno a manlevare parte acquirente da ogni sopravvenienza, insussistenza od onere che si fosse verificato dopo la data di riferimento, in relazione alla gestione della società, sino al momento della cessione delle quote, con l’impegno a rifondere immediatamente a parte acquirente, dietro richiesta motivata e documentata, ogni importo, onere e danno che essa avesse sostenuto a tali titoli, con la precisazione che tutti gli importi così rifusi a [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto natura di rettifica del prezzo da essa pagato per l’acquisto delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA].; g) che al medesimo scopo era diretta altresì la generale disponibilità ivi manifestata dalla promissaria acquirente a porre i promittenti cedenti in condizioni di attuare tutte le difese che avessero ritenuto necessarie contro accertamenti, ingiunzioni, richieste o quant’altro, che avessero potuto determinare esborsi a suo carico, ribadendo la complessiva natura di rettifica del prezzo e senza in alcun modo distinguere i costi delle suddette liti pendenti (non citate in modo specifico), né in ordine alla natura del rimborso, né in ordine al soggetto obbligato; h) che, pertanto, la clausola 10 utilizzava in modo del tutto interscambiabile i termini “parte promittente acquirente” e “parte acquirente” e, laddove aveva citato (in un solo punto) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,aveva precisato nuovamente la natura di rettifica del prezzo degli importi eventualmente rifusi a seguito dei suddetti aggiustamenti, con il chiaro intento di individuare, in tal modo, il contraente del preliminare – il quale aveva agito in proprio o per persona da nominare – in funzione della stipula del contratto definitivo di cessione (e, del resto, la funzione di rettifica del prezzo si collegava necessariamente alla figura dell’acquirente); i) che la corrispondenza intercorsa fra le parti successivamente alla stipula della cessione aveva riguardato sia [OSCURATO:PERSONA] sia Farid sia i legali di Farid; l) che la manifestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa la loro intenzione di adempiere all’accordo contenuto nella clausola 10, era stata espressa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 30 novembre 2006 mentre, con le successive lettere del 26 gennaio 2010 e del 28 febbraio 2012, gli appellanti avevano continuato a sostenere la funzione di eventuale aggiustamento del prezzo dei richiesti rimborsi e, pur avendole indirizzate a Farid (il cui unico socio risultava, peraltro, essere [OSCURATO:PERSONA]), esse mostravano, nella sostanza, di contestare un mero meccanismo di rimborso automatico alla società che aveva sostenuto tali costi (essendosi fusa, nel frattempo, con [OSCURATO:SOCIETA].), intendendo piuttosto attuare il diverso meccanismo, anche fiscale, previsto appunto per un aggiustamento del prezzo, e che quindi aveva come necessario contraddittore l’effettivo acquirente e non il precedente mero promissario acquirente; m) che, inoltre, il carteggio con Farid si giustificava in ragione della disponibilità che quest’ultima aveva della documentazione contabile, avendo sopportato i costi delle liti pendenti; n) che, dunque, la circostanza che le spese delle liti pendenti fossero state sopportate da Farid era funzionale alla corretta determinazione del prezzo della cessione. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sens i dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art.1362 c.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unfatto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la comune intenzione delle parti nel senso che le obbligazioni assunte nel contratto preliminare di cessione di quote sociali dovessero considerarsi interamente sostituite dall’assetto negoziale previsto dal contratto definitivo. Sostiene, ancora, l’istante che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che non fosse stata fornita sufficiente prova della permanenza dell’obbligo di rimborso in favore di Farid delle spese sostenute per i giudizi già instaurati da [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, osserva la ricorrente che dal tenore della clausola 10 del contratto preliminare sarebbe emersa la diversa regolamentazione degli obblighi reciproci di aggiustamento del prezzo e di rimborso delle spese sostenute per la gestione delle liti pendenti, distinzione negata dal Giudice del gravame. 1.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché le premesse in diritto da cui prende le mosse l’istante non sono state trascese dalla sentenza d’appello, la quale – proprio all’esito del puntuale riferimento all’inquadramento sistematico del dinamico rapporto tra preliminare e definitivo di cessione di quote sociali – è giunta alla conclusione secondo cui nessun obbligo di rimborso delle spese relative alle liti vi fosse da parte dei cedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le conclusioni cui è pervenuto il Giudice del gravame non sono affatto il precipitato dell’automatica applicazione del principio di assorbimento, allorché determinate clausole del preliminare non siano riprese dal definitivo, bensì costituiscono l’effetto di una congiunta interpretazione dei regolamenti, da cui si è tratta la convinzione che, nel caso concreto, quell’obbligo non fosse implicitamente desumibile dalla logica concatenazione degli atti. Ne discende che il mezzo di critica si traduce, nella sostanza, in un tentativo di revisione di tale lettura, che prescinde dall’enucleazione di un errore in diritto, con l’effetto che il sindacato di legittimità non può estendersi sino a tal punto. 1.2.– In specie, la pronuncia della Corte territoriale ha applicato correttamente i principi che seguono. In primis, nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, effettivamente quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, alla stregua del c.d. principio di assorbimento, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7064 del 11/04/2016). Nondimeno il suddetto principio non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo, in tal caso, accertare la volontà negoziale delle parti, valutando, tra l’altro, il contenuto di detto preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 06/04/2001; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999). La sentenza della Corte distrettuale ha, inoltre, correttamente applicato il principio secondo cui l’omessa riproduzione, nel contratto di cessione delle quote societarie, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che – a fronte della stipulazione di un contratto di cessione di quote sociali – non è richiesta la forma scritta ad substantiam , sicché l’accordo delle parti, in ordine all’integrazione del definitivo con determinate clausole del preliminare, sebbene non formalmente riprese, può essere desunto anche per facta concludentia. Il vincolo di forma non si estende, infatti, ai contratti di cessione delle quote di partecipazioni sociali, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili, rientrando tali beni nel suo patrimonio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9139 del 19/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 25626 del 27/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 23203 del 11/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3556 del 11/03/2003). Ebbene, la Corte distrettuale ha verificato, aderendo a tali direttrici, che, nel caso concreto, all’esito della stipulazione del definitivo di cessione, l’effetto traslativo si è prodotto in favore di un diverso acquirente (rispetto al promissario acquirente del preliminare, che aveva stipulato il contratto per sé o per persona da nominare), non potendosi considerare residuati degli obblighi, risultanti dal testo del contratto ad efficacia obbligatoria, direttamente nei confronti dell’originario promissario acquirente, in difetto della riproduzione di tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (con specifico riguardo ai contratti di cessione di quote societarie, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29412 del 10/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29409 del 10/10/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 662 del 11/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22984 del 29/10/2014). Per l’effetto, sulla scorta della debita ponderazione del contenuto negoziale, anche in collegamento con la valutazione del comportamento successivo tenuto dalle parti, il Giudice d’appello ha coerentemente desunto – per un verso – che ogni obbligazione assunta con il preliminare è transitata nella sfera giuridica delle parti del contratto definitivo, sicché la legittimazione attiva a pretendere il rimborso sarebbe spettata, non già alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., bensì alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e –per altro verso – che, alla luce della lettura della clausola 10 del preliminare, doveva rilevarsi che l’obbligazione relativa alla rifusione delle spese di lite si traduceva nell’aggiustamento del prezzo della cessione, in ragione di eventuali sopravvenienze riscontrate alla data di riferimento, sicché non avrebbe potuto distinguersi un’ulteriore obbligazione avente ad oggetto il rimborso delle spese relative alle liti pendenti, assunta in favore della promissaria acquirente in proprio. [OSCURATO:SOCIETA], nella sostanza, ad avviso della sentenza impugnata, ripercuotendosi ogni contingenza sull’esclusiva obbligazione di revisione del corrispettivo, la legittimazione sul punto sarebbe spettata al solo acquirente finale, quale definitivo destinatario dell’effetto traslativo. Pertanto, attraverso il mezzo di critica in scrutinio, la ricorrente ha richiesto una interpretazione alternativa del contratto, non consentita in sede di legittimità. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ovverosia che renda la motivazione non idonea a soddisfare il minimo costituzionale per consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini di giungere alla decisione. Con la conseguenza che, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Da ciò deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione ma si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (sebbene non espressamente invocato), la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto l’accoglimento del superiore motivo avrebbe dovuto implicare una diversa regolamentazione delle spese processuali, nel senso della condanna della controparte resistente alla refusione integrale per entrambi i gradi di giudizio. 2.1.–La doglianza è inammissibile. La sua formulazione costituisce un mero effetto automatico dell’eventuale accoglimento del superiore motivo, in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. Ne consegue che tale motivo è privo di autonoma valenza giuridica, appunto perché la sentenza della Corte Suprema che cassi quella impugnata estende i suoi effetti alla pronuncia sulle spese giudiziali, senza la necessità di un apposito motivo di ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969). Nella fattispecie, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo esclude ogni ripercussione sulla regolamentazione delle spese del giudizio d’appello. 3.– Con l’unico motivo dedotto i ricorr enti incidentali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., l’omessa motivazione nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., per avere la Corte distrettuale trascurato di pronunciarsi sulla domanda formulata dagli appellanti circa la condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, munito della clausola di provvisoria esecuzione, e della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, quale effetto della invocata revoca del decreto ingiuntivo e del rigetto della domanda proposta. 3.1.–Il motivo è fondato. Ed infatti dalla plastica comparazione tra le conclusioni precisate (come riportate nella sentenza impugnata e riprese nel corpo del controricorso) eil dispositivo della pronuncia si ricava che gli appellanti avevano chiesto espressamente che, per effetto dell’accoglimento dell’appello, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse condannata a corrispondere, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione del 50% cadauno, le somme di euro 70.465,21 e di euro 8.640,15, da questi ultimi versate in forza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza gravata, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi moratori rispettivamente dal 22 dicembre 2015 e dal 31 ottobre 2016 sino al saldo, senza che su tale punto la sentenza si sia pronunciata. In conseguenza, non costituendo la richiesta – ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione – di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, poi riformata, domanda nuova (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23972 del 29/10/2020; Sez. L, Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016), incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che non provveda sulla stessa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15457 del 21/07/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2662 del 05/02/2013). Pertanto, all’esito della cassazione con rinvio, il Giudice dovrà pronunciarsi su tale domanda. 4.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, an