CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Livorno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e co. 2bis cod. strada, la pena concordata di anni 1 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, prevista dall'art. 186 cod. strada; 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa accessoria chiedendone l'applicazione da parte di questa Corte in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte (ex plurímis, Sez. IV, 21-10-2021, n. 37836). 4. Va osservato che con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata per un'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2bis. La norma citata stabilisce che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente laddove come nel caso di specie il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/I. Si tratta di sanzioni amministrative accessoria che, per loro natura, devono essere applicate obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [cfr. Sezione IV, n. 27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; conforme sezione 4 n. 36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231]. Sul punto non è peregrino ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente che conseguentemente deve essere disposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],sanzione aamministrativa accessoria che appli