CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02560/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente OR.D.INANZA sul ricorso 30811-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/10/2020 R.G.N. 477/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.30811/2020 Cron. Rep. Ud.12/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 198 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Treviso che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da quest’ultimo, in riferimento ad un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali per contributi dovuti alla Cassa forense, per un importo complessivo di € 94.798,71. Il tribunale riteneva infondata la domanda, in quanto aveva accertato che le cartelle sottostanti all’avviso di intimazione erano state ritualmente notificate, nelle mani di persona “addetta alla casa”, nelle date risultanti dalle copie delle cartoline di consegna, mentre il disconoscimento delle copie degli avvisi di consegna era privo di rilievo, in quanto generico: pertanto, poiché le cartelle non erano state impugnate nei termini, tutte le questioni relative ai vizi delle cartelle stesse erano inammissibili, né le questioni relative all’invio via pec aveva, in concreto, un qualche rilievo. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva or.d.inanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 del d.l. n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/16, dell’art. 43 del r.d.n. 1611/33 e dell’art. 4 novies del d.l. n. 34/19, inserito dalla legge di conversione n. 58/19, in materia di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato la nullità della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA], per difetto dello ius postulandida parte dell’avvocato del libero foro. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2719 c.c., dell’art. 21 bis della legge n. 241/90, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che la documentazione in copia delle relate delle cartelle fosse idonea a comprovarne la relativa notifica, come rituale e tempestiva, quando, invece, era stata disconosciuta la conformità della copia all’originale anche alla luce della parzialità e incompletezza delle stesse copie, mentre erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto il disconoscimento non specifico. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, del d. P . R . n. 68/05 e degli artt. 22, 23, 23 bis, 24 e 48 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art.2712 c.c., con riferimento all’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva sanzionato la circostanza che i due documenti inviati via pec erano privi di sottoscrizione digitale (in particolare, v. pp. 22 e ss. del ricorso) ed erano stati notificati in formato “pdf”. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sui motivi d’appello inerenti la mancata indicazione dell’autorità alla quale presentare ricorso, per l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici e per la mancata allegazione degli atti ivi richiamati, l’illegittimità delle cartelle di pagamento per illegittima applicazione degli interessi e dei compensi di riscossione, l’illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate, mairitualmente notificate, per decadenza dal potere di notifica (violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73) e prescrizione del credito azionato con le cartelle esattoriali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. In via preliminare e dirimente, il ricorso è improponibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,” i n t ema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”(Cass., Sez.Un., n. 7514/2022). Nella specie, il ricorso non poteva essere proposto ab origine, non essendo stato evocato in giudizio l’ente impositore cioè, la Cassa forense, quale unico legittimato a contraddire sull’impugnazione “recuperatoria” esperita dal contribuente in riferimento alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva (in particolare, l’eccezione di prescrizione, cfr. pp. 40-41, alla quale sono state finalizzate buona parte delle censure), mentre l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato legittimato a contraddire, in caso di opposizione agli atti esecutivi, ma con impugnazione diretta in cassazione della sentenza del tribunale. L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass., sez.Un.,n. 7514 cit.). Le spese dell’intero processo possono essere compensate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 ult.co., c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto