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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24087/2026

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ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 2781/2017, depositata il 27 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/20261. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamenton. 071 2014 01052759 83, notificata l'8 luglio 2014, relativa a IRES eIVA per l’anno d’imposta 2009, per complessivi euro 27.059,52, oltresanzioni, interessi e aggi.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate, sia EquitaliaS.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n.24269/11/2015, depositata il 2 novembre 2015, rigettava il ricorso econdannava la società alle spese di lite.2. – Avverso tale pronuncia la società proponeva appello dinanzialla Commissione tributaria regionale della Campania, insistendo nellemedesime doglianze.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate sia laconcessionaria della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezione23, con sentenza n. 2781/23/2017, depositata il 23 marzo 2017,rigettava l’appello.3. – Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali ex soci della società estinta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e successoridella medesima, propongono ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attivitàdifensiva.I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica alcontroricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 27/07/20261. – Occorre preliminarmente esaminare la questione dellalegittimazione degli odierni ricorrenti, qualificatisi in giudizio come exsoci di una società di capitali estinta e cancellata (dal ricorso percassazione risulta che la cancellazione sia avvenuta il 26 marzo2015), profilo che riguarda la valutazione delle conseguenze derivantidall'estinzione della società, che è suscettibile d'esame d'ufficio daparte del giudice (Cass. n. 36892/2022; Cass. n. 11744/2018).2. – L’art. 2495, comma 2, c.c., nel testo modificato dallariforma societaria del 2003, applicabile ratione temporis, prevede che«ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione icreditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti neiconfronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questiriscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti deiliquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»,norma questa riversata nel successivo comma 3 del medesimoarticolo, per effetto dell’art. 40, comma 12-ter, lett. b), del d.l. n. 76del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, irrilevante nella specie.Cass., Sez.

U., n. 4060/2010 ha avuto modo di stabilire che, intema di società di capitali, a seguito della riforma delle società, lacancellazione dal registro delle imprese determina l'immediataestinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento deirapporti giuridici ad essa facenti capo.[OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U., n. 6070/2013 e Cass., Sez.

U.,n. 6071/2013 hanno ribadito il principio che l'iscrizione dellacancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese havalore costitutivo e produce un effetto estintivo della personagiuridica; le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono deidebiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendentesocietate, senza che l'attribuzione di una somma in sede diliquidazione possa costituire condizione della successione.

Nellasostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i sociNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/2026subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della societàstessa, debito che conserva «intatta la propria causa e la propriaoriginaria natura giuridica».Da un punto di vista processuale, il medesimo arresto delleSezioni Unite ha altresì evidenziato che la cancellazione della societàdal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifical'estinzione della società cancellata, priva la società stessa dellacapacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuriscontemplata in materia fallimentare); pertanto, qualora l'estinzioneintervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte,si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di leggeo si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe statopiù possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardidella società deve provenire o essere indirizzata, a pena diinammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che lastabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere ilgrado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (ex plurimis:Cass. n. 5605/2021; Cass. n. 19580/2017; Cass. n. 13183/2017).In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alladistribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presuppostocostitutivo della successione del socio: la tesi, affacciatasi in alcunepronunce successive alle citate Sezioni Unite del 2013 (Cass. n.2444/2017; Cass. n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea conl'insegnamento delle Sezioni Unite, come correttamente evidenziato,anzitutto, da Cass. n. 5988/2017 (ove si evidenzia un possibileinconsapevole contrasto, sul punto), nonché da Cass. n. 9094/2017,che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrarenella posizione debitoria e che addirittura la mancata utilepartecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stessoNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/2026interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. n. 20358/2015:il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esamedel bilancio di liquidazione).La giurisprudenza successiva s'è assestata in questo ultimosenso (Cass. n. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. n.14446/2018; Cass. n. 897/2019; Cass. n. 12758/2020; Cass., Sez.U., n. 619/2021; Cass. n. 29277/2021; Cass. n. 29156/2021; Cass.n. 31904/2021; Cass. n. 13247/2022), tanto da potersi considerareormai “diritto vivente”.Questa Corte ha più volte precisato poi che la cancellazione dalregistro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui siverifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possaammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, in quanto lastessa è priva, oramai, della capacità di stare in giudizio, con laconseguenza che è ad essa preclusa la possibilità di proporreimpugnazione (Cass., Sez.

U., n. 6070/2013; Cass. n. 24853/2018;Cass. n. 26196/2016); pertanto, la cancellazione della società dalregistro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notificadell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primogrado determinano il difetto della sua capacità processuale e il difettodi legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante (tantoche l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da primache venga instaurato il primo grado di giudizio, secondogiurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzionedell'azione limitatamente alla società: Cass. n. 11046/2019; Cass. n.4853/2015; Cass. n. 21188/2014; Cass. n. 22863/2011).La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partiredal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata,determina inoltre il difetto della sua capacità processuale e il difettodi legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla (Cass. n.5637/2011; Cass. n. 5736/2016).Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026È noto però che, in ambito tributario, l’art. 28, comma 4, delData pubblicazione 27/07/2026d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che «ai soli fini della validità edell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso eriscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzionedella società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effettotrascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delleimprese».

Tale disposizione (la cui legittimità costituzionale, conriferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la Corte cost., con la sentenza n.142 del 2020, ha confermato), in forza di consolidata giurisprudenzadi questa Corte (per prima Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass.n. 4536/2020), è stata ritenuta norma di natura sostanziale sullacapacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non havalenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficaciaretroattiva.Pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzionedella società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., si applicaesclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societàdal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di taledifferimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina didetto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente, ed èpertanto rilevante nel caso di specie.In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese,il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previstodall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione dinatura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazionefinanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, conriguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tuttii poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale eprocessuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto aricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi adessi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazionei soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sonoNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti delData pubblicazione 27/07/2026contenzioso (Cass. n. 21905/2024; Cass. n. 36892/2022).Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata l’8luglio 2014, dunque prima della cancellazione della società dalregistro delle imprese, avvenuta il 26 marzo 2015.

Tale dato,tuttavia, non incide sulla validità della notificazione dell’atto dellariscossione, intervenuta quando la società era ancora esistente, marileva ai diversi fini della individuazione del soggetto legittimato allaprosecuzione del contenzioso e alla proposizione dell’impugnazione dilegittimità.

Infatti, poiché la cancellazione è intervenutasuccessivamente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014, la società, ai soli fini degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione tributaria, dovevaconsiderarsi ancora esistente per il quinquennio successivo allacancellazione.

Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificatonel 2017, avrebbe dovuto essere proposto dalla società in regime diproroga, tramite il liquidatore, e non dagli ex soci [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Ceroni, privi, in tale fase, di legittimazione processuale.3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perché propostodagli ex soci, privi di legittimazione processuale, anziché dallasocietà, ancora esistente ai fini tributari e processuali nel quinquenniosuccessivo alla cancellazione, per il tramite del liquidatore.

L’accertatodifetto di legittimazione assorbe l’esame dei motivi.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo in favore della controricorrente e nonanche dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, rimasta intimata.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,Data pubblicazione 27/07/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 9 luglio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 2781/2017, depositata il 27 marzo 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/20261. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamenton. 071 2014 01052759 83, notificata l'8 luglio 2014, relativa a IRES eIVA per l’anno d’imposta 2009, per complessivi euro 27.059,52, oltresanzioni, interessi e aggi.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate, sia EquitaliaS.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n.24269/11/2015, depositata il 2 novembre 2015, rigettava il ricorso econdannava la società alle spese di lite.2. – Avverso tale pronuncia la società proponeva appello dinanzialla Commissione tributaria regionale della Campania, insistendo nellemedesime doglianze.Si costituivano in giudizio sia l’Agenzia delle entrate sia laconcessionaria della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezione23, con sentenza n. 2781/23/2017, depositata il 23 marzo 2017,rigettava l’appello.3. – Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali ex soci della società estinta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e successoridella medesima, propongono ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.L’Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attivitàdifensiva.I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica alcontroricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 27/07/20261. – Occorre preliminarmente esaminare la questione dellalegittimazione degli odierni ricorrenti, qualificatisi in giudizio come exsoci di una società di capitali estinta e cancellata (dal ricorso percassazione risulta che la cancellazione sia avvenuta il 26 marzo2015), profilo che riguarda la valutazione delle conseguenze derivantidall'estinzione della società, che è suscettibile d'esame d'ufficio daparte del giudice (Cass. n. 36892/2022; Cass. n. 11744/2018).2. – L’art. 2495, comma 2, c.c., nel testo modificato dallariforma societaria del 2003, applicabile ratione temporis, prevede che«ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione icreditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti neiconfronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questiriscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti deiliquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»,norma questa riversata nel successivo comma 3 del medesimoarticolo, per effetto dell’art. 40, comma 12-ter, lett. b), del d.l. n. 76del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, irrilevante nella specie.Cass., Sez. U., n. 4060/2010 ha avuto modo di stabilire che, intema di società di capitali, a seguito della riforma delle società, lacancellazione dal registro delle imprese determina l'immediataestinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento deirapporti giuridici ad essa facenti capo.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. U., n. 6070/2013 e Cass., Sez. U.,n. 6071/2013 hanno ribadito il principio che l'iscrizione dellacancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese havalore costitutivo e produce un effetto estintivo della personagiuridica; le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono deidebiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendentesocietate, senza che l'attribuzione di una somma in sede diliquidazione possa costituire condizione della successione. Nellasostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i sociNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/2026subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della societàstessa, debito che conserva «intatta la propria causa e la propriaoriginaria natura giuridica».Da un punto di vista processuale, il medesimo arresto delleSezioni Unite ha altresì evidenziato che la cancellazione della societàdal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifical'estinzione della società cancellata, priva la società stessa dellacapacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuriscontemplata in materia fallimentare); pertanto, qualora l'estinzioneintervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte,si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di leggeo si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe statopiù possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardidella società deve provenire o essere indirizzata, a pena diinammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che lastabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere ilgrado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (ex plurimis:Cass. n. 5605/2021; Cass. n. 19580/2017; Cass. n. 13183/2017).In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alladistribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presuppostocostitutivo della successione del socio: la tesi, affacciatasi in alcunepronunce successive alle citate Sezioni Unite del 2013 (Cass. n.2444/2017; Cass. n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea conl'insegnamento delle Sezioni Unite, come correttamente evidenziato,anzitutto, da Cass. n. 5988/2017 (ove si evidenzia un possibileinconsapevole contrasto, sul punto), nonché da Cass. n. 9094/2017,che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrarenella posizione debitoria e che addirittura la mancata utilepartecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stessoNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Data pubblicazione 27/07/2026interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. n. 20358/2015:il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esamedel bilancio di liquidazione).La giurisprudenza successiva s'è assestata in questo ultimosenso (Cass. n. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. n.14446/2018; Cass. n. 897/2019; Cass. n. 12758/2020; Cass., Sez.U., n. 619/2021; Cass. n. 29277/2021; Cass. n. 29156/2021; Cass.n. 31904/2021; Cass. n. 13247/2022), tanto da potersi considerareormai “diritto vivente”.Questa Corte ha più volte precisato poi che la cancellazione dalregistro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui siverifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possaammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, in quanto lastessa è priva, oramai, della capacità di stare in giudizio, con laconseguenza che è ad essa preclusa la possibilità di proporreimpugnazione (Cass., Sez. U., n. 6070/2013; Cass. n. 24853/2018;Cass. n. 26196/2016); pertanto, la cancellazione della società dalregistro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notificadell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primogrado determinano il difetto della sua capacità processuale e il difettodi legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante (tantoche l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da primache venga instaurato il primo grado di giudizio, secondogiurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzionedell'azione limitatamente alla società: Cass. n. 11046/2019; Cass. n.4853/2015; Cass. n. 21188/2014; Cass. n. 22863/2011).La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partiredal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata,determina inoltre il difetto della sua capacità processuale e il difettodi legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla (Cass. n.5637/2011; Cass. n. 5736/2016).Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026È noto però che, in ambito tributario, l’art. 28, comma 4, delData pubblicazione 27/07/2026d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che «ai soli fini della validità edell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso eriscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzionedella società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effettotrascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delleimprese». Tale disposizione (la cui legittimità costituzionale, conriferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la Corte cost., con la sentenza n.142 del 2020, ha confermato), in forza di consolidata giurisprudenzadi questa Corte (per prima Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass.n. 4536/2020), è stata ritenuta norma di natura sostanziale sullacapacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non havalenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficaciaretroattiva.Pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzionedella società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., si applicaesclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societàdal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di taledifferimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina didetto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente, ed èpertanto rilevante nel caso di specie.In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese,il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previstodall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione dinatura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazionefinanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, conriguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tuttii poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale eprocessuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto aricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi adessi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazionei soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sonoNumero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti delData pubblicazione 27/07/2026contenzioso (Cass. n. 21905/2024; Cass. n. 36892/2022).Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata l’8luglio 2014, dunque prima della cancellazione della società dalregistro delle imprese, avvenuta il 26 marzo 2015. Tale dato,tuttavia, non incide sulla validità della notificazione dell’atto dellariscossione, intervenuta quando la società era ancora esistente, marileva ai diversi fini della individuazione del soggetto legittimato allaprosecuzione del contenzioso e alla proposizione dell’impugnazione dilegittimità. Infatti, poiché la cancellazione è intervenutasuccessivamente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014, la società, ai soli fini degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione tributaria, dovevaconsiderarsi ancora esistente per il quinquennio successivo allacancellazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificatonel 2017, avrebbe dovuto essere proposto dalla società in regime diproroga, tramite il liquidatore, e non dagli ex soci [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Ceroni, privi, in tale fase, di legittimazione processuale.3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perché propostodagli ex soci, privi di legittimazione processuale, anziché dallasocietà, ancora esistente ai fini tributari e processuali nel quinquenniosuccessivo alla cancellazione, per il tramite del liquidatore. L’accertatodifetto di legittimazione assorbe l’esame dei motivi.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo in favore della controricorrente e nonanche dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, rimasta intimata. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 26598/2017Numero sezionale 5541/2026Numero di raccolta generale 24087/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,Data pubblicazione 27/07/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 9 luglio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]