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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17407/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il difensore ha successivamente chiesto che "l'udienza venga celebrata nelle forme della discussione orale".

La richiesta, atteso che il rito previsto dalla legge è quello dell'udienza camerale cd. non partecipata e quindi con contraddittorio meramente cartolare, è improponibile, non versandosi nelle situazioni disciplinate dalla legislazione emergenziale che consentono, a richiesta delle parti, la trattazione dei ricorsi con discussione orale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il giudice, previo compiuto esame dei fatti oggetto delle sentenze di condanna, ha rilevato l'assenza di elementi significativi della unicità del disegno criminoso e di ciò ha dato compiuta e coerente motivazione; rilevato che il ricorrente, attraverso una diversa lettura delle vicende, propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di sindacato di legittimità; rilevato che la valorizzazione, nel senso dell'assenza della unicità del disegno criminoso, dell'ampiezza della distanza temporale tra i fatti, ben otto anni, è tutt'altro che illegittima o illogica; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia Stef no Mogini DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il difensore ha successivamente chiesto che "l'udienza venga celebrata nelle forme della discussione orale". La richiesta, atteso che il rito previsto dalla legge è quello dell'udienza camerale cd. non partecipata e quindi con contraddittorio meramente cartolare, è improponibile, non versandosi nelle situazioni disciplinate dalla legislazione emergenziale che consentono, a richiesta delle parti, la trattazione dei ricorsi con discussione orale. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice, previo compiuto esame dei fatti oggetto delle sentenze di condanna, ha rilevato l'assenza di elementi significativi della unicità del disegno criminoso e di ciò ha dato compiuta e coerente motivazione; rilevato che il ricorrente, attraverso una diversa lettura delle vicende, propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione questa non consentita in sede di sindacato di legittimità; rilevato che la valorizzazione, nel senso dell'assenza della unicità del disegno criminoso, dell'ampiezza della distanza temporale tra i fatti, ben otto anni, è tutt'altro che illegittima o illogica; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia Stef no Mogini DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 17407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris