Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13919/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A.S. [OSCURATO:PERSONA] M. (già [OSCURATO:PERSONA] S.S. e prima ancoraNAUTILUS [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria-Genova n. 1476/2016 depositata il 01/12/2016.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che conclude per il rigetto del ricorso.Uditi il Difensore delle contribuenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso, ed ilrappresentante dell’Avvocatura Generale dello Stato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]1.

La DP di Genova dell'Agenzia delle entrate, a seguito di controlloeffettuato dall'Ufficio sulla relativa posizione fiscale per gli anni 2005 e2006, notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], esercentel'attività di discoteca e sala da ballo, l'avviso di accertamento n.TL3030601838, mediante il quale recuperava a tassazione, per l'anno2006, ricavi non contabilizzati e non dichiarati per complessivi €1.052.908,00, rettificando il reddito d’impresa dichiarato di € 11.022,00,al netto delle perdite di esercizio precedenti, in quello di € 1.063.930,00,conseguenti recuperi d’imposta, gravati di interessi e sanzioni.La ripresa era stata determinata induttivamente in ragione dellamoltiplicazione dell'incasso totale del 26.08.06 per 161 giorni di aperturadel locale, con il riconoscimento di una riduzione del 5%, all'esito diaccessi conoscitivi condotti rispettivamente in data 26.08.06 e 15.04.07da funzionari dell'Agenzia e della Siae, da cui emergevano incassi superioria quelli annotati nel registro dei corrispettivi.Era stato altresì rilevato che dalla costituzione, avvenuta il30.01.2001, la società aveva chiuso il bilancio in perdita o con reddito allimite della sopravvivenza, evidenziando una condotta antieconomica.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ancora, dal controllo della documentazione contabile e fiscale acquisitain risposta al questionario, era emerso l'utilizzo di personale dipendenteindicato nello studio di settore in numero inferiore rispetto alle unitàpresenti al momento dell'accesso ed a quelle dichiarate a fini statistici allaCamera di Commercio, facendo presumere elevati incassi e quindicorrispettivi non annotati.Infine, era stato appurato un ripianamento di perdita con apparentefinanziamento dei soci, a fronte del quale in realtà non constava uneffettivo apporto di denaro, ma l'utilizzo di introiti non contabilizzati per lacessione di una parte delle quote sociali, avvenuta nel 2008, ad importiragguardevoli.2.

Altro avviso era notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentetrasformatasi in società semplice ed ancora in società in accomanditasemplice, in ragione della quota del 51% da essa detenuta in [OSCURATO:SOCIETA],che, nel periodo in questione, ad avviso dell’Ufficio, si presentava comesocietà a ristretta base partecipativa, con richiesta di maggiori IRES edIRAP, oltre interessi e sanzioni.3.

Le società proponevano distinti ricorsi.La CTP di Genova, giusta corrispondenti sentenze deliberate all’esitodella medesima udienza, riconosceva, in merito al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA],una riduzione del 40% del valore accertato, con conseguenterideterminazione delle pretese anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT.4.

L’Ufficio e le società proponevano appello rispettivamente in viaprincipale ed in via incidentale.La CTR della Liguria, giusta sentenza in epigrafe, previa riunione,rigettava i gravami di entrambe le parti, alla stregua, per sommi capi,della seguente motivazione:- quanto a rideterminazione del valore accertato in capo a [OSCURATO:SOCIETA],l’Ufficio “ha operato ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73”.

“Nel caso dispecie viene rilevato che i ricavi accertati risultano presunti e nonNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026documentati, perché l’accesso è avvenuto nel solo giorno di agostodell'anno 2006, periodo di alta stagione, e l'incasso della nottata, dalle ore22 alle ore 5,30, è stato conteggiato per tutti i giorni lavorativi, peraltroerrati (161 invece che 157), con valutazione uniforme, mentre i prezzidelle consumazioni, unici introiti, perché non si pagava l'ingresso, eranoaumentati dal 7 giugno di tale anno”.

Tali circostanze “fanno ritenere noncompletamente attendibile l'importo dei maggiori ricavi accertatidall'Ufficio, che quindi vanno abbattuti, anche sulla base di costi presunti”.“In proposito, oltre al tenore dell'art. 39, c. 2 sopradetto, che prevede lafacoltà e non l'obbligo di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delbilancio e dalle scritture contabili, va rammentato che la Suprema Corteha anche stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi,l'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deveprocedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva delcontribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito”.“Risulta accertato, in sede di accesso, che il numero dei dipendenti,indicati in 9 nello studio di settore e nella dichiarazione alla CCIM,risultava più che raddoppiato, mentre dall'esame delle scritture contabili,considerate inattendibili, i costi per il personale erano rapportati a quellodichiarato.

Quindi una valutazione in cifre anche solo leggermente diversadegli stessi elementi, verosimilmente operata dai primi giudici con unavalutazione di massima, porta allo stesso risultato espresso dalla CTP,osservando che una riduzione del coefficiente della funzione di ricavo,relativo al personale dipendente, in misura più che doppia rispetto a quellaoperata dall'Ufficio e desunta dalle scritture contabili, porta pressoché allostesso risultato determinato con la sentenza di primo grado.

Pare pertantolegittimamente operato l'abbattimento del 5% sui ricavi calcolati, perdepurare l'influenza dell'aumento scaturito dalla variazione delle aliquoteIVA, ma insufficiente per un congruo accertamento dei ricavi presunti”;Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026- quanto a ristrettezza della base partecipativa di [OSCURATO:SOCIETA], sonocondivisibili “le esaustive argomentazioni dei primi giudici” circa ladetenzione delle partecipazioni “detenute per larga maggioranza da duesocietà” “coese attorno ad un nucleo di persone fisiche”, con “conseguenteconoscibilità degli affari societari da parte di ciascuno dei partecipanti”; vaesclusa “la sussistenza della doppia presunzione e doppia imposizione”;- quanto “a pretesa illegittima applicazione del metodo induttivo”,“secondo le appellanti, l'Ufficio avrebbe fatto ricorso a presunzioniastratte, nonostante avesse la possibilità di ricostruire concretamentel'attività della società, tenendo conto della documentazione contabile efiscale prodotta dalla stessa, delle operazioni sottostanti l'avvenutacessione nell'anno 2008, dei prezzi modificati all'inizio dell'estate del2006”.

“Tale assunto di parte appare privo di pregio, atteso chel'accertamento, a fronte di contabilità regolare, non è fondato supresunzioni astratte, bensì sui concreti risultati dell'indagine eseguita dalcompetente Ufficio, che ha effettuato due accessi, a distanza di otto mesi,riscontrato che gli incassi registrati alla presenza dei funzionari è statasuperiore di gran lunga rispetto agli incassi registrati negli altri giornidell'anno, e constatato la presenza di personale in numero più elevato diquello descritto nello studio di settore.

Quindi l'accertamento può essereoggetto di discussione nel merito, ma non appare illegittimo per carenza dipresupposti, atteso che le circostanze rilevate, ove incrociate le une con lealtre, costituiscono presunzione grave, precisa e concordante nonsmontata dalle tesi difensive”;- in particolare, “non pare rilevante, ai fini della decisione, analizzarenel merito l'influenza che la cessione avrebbe avuto nella determinazionedel comportamento della società, con la conduzione dell'attività per alcunianni in perdita o al limite della sopravvivenza, e la sopravalutazione perottenere il risultato finale, con operazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA],società partecipata, per addivenire alla sua conclusione nell'anno 2008,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026che l'appellante sostiene avvenuta per l'interesse [immobiliare] sotteso alrelativo terreno, e non alle potenzialità commerciali della discoteca, per lasomma complessiva di € 4.200.000,00”;- quanto alle “sanzioni irrogate alla società [OSCURATO:SOCIETA]”, le stesse,ridotte “al minimo e determinate nella misura del 40% della pretesaoriginaria, in applicazione del principio del ‘favor rei’, dovrannosuccessivamente essere conteggiate dall’Ufficio nel minor importorisultante dal cumulo materiale e da quello giuridico”.5.

Le società propongono “uno acto” ricorso per cassazione con tredicimotivi, ulteriormente insistito con ampia memoria.

Resiste l’Agenzia delleentrate con articolato controricorso.Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte di cassazione, inpersona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], deposita requisitoria scritta,instando per il rigetto del ricorso.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimoPubblico Ministero si riporta a detta requisitoria; il Difensore dellecontribuenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pace, insiste per l’accoglimento del ricorso; il rappresentantedell’Avvocatura Generale dello Stato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per ilrigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Nell’ordine logico di esposizione dei motivi, che compete a questaS.C. impartire, assumono priorità logica i motivi dall’ottavo al tredicesimo.Essi, per sostanziale comunanza di censure, si prestano ad essereillustrati e trattati congiuntamente.2.

Con l’ottavo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,degli artt. 111, Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente in relazione alla valutazione degli elementi di fattoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026dedotti dalla contribuente quale prova contraria all'accertamento deimaggiori presunti ricavi”.2.1.

“La sentenza impugnata, pur nominando gli elementi sulla basedei quali ha equitativamente abbattuto la pretesa erariale del 40%, haomesso di specificare i criteri in base ai quali ha ritenuto rilevanti,parzialmente rilevanti od irrilevanti tali elementi”.

A questo punto, ilmotivo riproduce il ricorso in appello di una non meglio individuatacontribuente.

Indi conclude: “La sentenza è pertanto nulla per motivazioneomessa od apparente in relazione alla valutazione degli elementi di fattodedotti dalla contribuente quale prova contraria all'accertamento deimaggiori presunti ricavi”.3.

Con il nono motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, d.p.r. 600/1973 e 2697, c.c., inrelazione all'omessa legittima prova dei maggiori ricavi accertatiinduttivamente”.3.1.

“La sentenza impugnata ha ritenuto che l'accertamento sialegittimo, nonostante manchi la prova dei maggiori ricavi”.

Il motivoriproduce ampio stralcio di uno dei ricorsi in appello.

Indi così riprende:“L'accertamento dei maggiori ricavi confermato dalla sentenza impugnataè quindi fondato su di una presunzione che non trova concordanza conalcun altro indizio, con conseguente violazione dell'art. 39, comma 1, lett.d), d.p.r. 600/1973 e 2697 c.c.”.

Ulteriormente deduce: “La sentenza èpertanto altresì illegittima come in rubrica avendo omesso di porre afondamento della propria decisione la prova contraria specificata dallacontribuente nei seguenti termini”.

Segue ulteriore riproduzionedell’appello.4.

Con il decimo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026degli artt. 111, Cost., 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in ordinealla irrilevanza ai fini del decidere della vicenda relativa alla cessione”.4.1.

La sentenza impugnata “omette del tutto di dire perché” è“irrilevante” la “cessione”.

Tale vicenda trova sviluppo già nel secondomotivo.

In particolare, in questo, come anche nel decimo in disamina,mediante ampia riproduzione testuale di un atto non indicato,verosimilmente identificabile in uno dei ricorsi in appello, non specificato aquale contribuente riferibile, si legge che, “come dedotto in sede di ricorsointroduttivo”, “i rapporti tra i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. erano caratterizzatida una marcata divergenza di interessi dovuta al fatto che [OSCURATO:SOCIETA]ha più volte manifestato di essere in conflitto con gli interessi dellaNautilus [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:SOCIETA]., “in forza di atto di sottomissione del 2dicembre 1997 rep. 232 della Capitaneria di Porto di Savona”, eraconcessionaria esclusiva del complesso balneare “[OSCURATO:PERSONA]” in Varazze.“Tuttavia, tale attività rimaneva solo sulla carta, non essendo stataintrapresa da [OSCURATO:SOCIETA].”.

Il 23 febbraio 2001, [OSCURATO:SOCIETA] cedeva inlocazione a [OSCURATO:SOCIETA] “il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività didancing definita in atto quale ‘attività di sala da ballo’”.

“Terminati i lavoridi ristrutturazione del locale da ballo in questione, in data 21 dicembre2001, venivano rilasciate le necessarie autorizzazioni”.

Sin da alloracorreva “voce” dell’interesse di società lombarde a trasformare i complessibalneari in RSA., come “avveniva proprio nel 2002-2003 nella strutturadenominata ‘Boschetto’ di Varazze”, discoteca ceduta a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] “stipulava con una terza società un accordo per ‘ilrilascio in pace e senza liti della sala da ballo «[OSCURATO:PERSONA]» da partedell'attuale gestore, al fine di poter acquisire la struttura immobiliare etrasformarla in singole unità immobiliari che andranno ad essere realizzateall'interno della sala da ballo: il tutto con l’impegno di versare un accontodi € 300.000,00 alla [OSCURATO:SOCIETA]’”.

“Tale trasformazione della strutturarichiedeva la risoluzione dell'affitto di ramo d'azienda sopra descritto.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'intento di poter giustificare difronte alla terza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ piùsostanziosa, decideva di proseguire l'attività negli anni successivi.

Aconferma della sussistenza di un conflitto di interessi tra il socio [OSCURATO:PERSONA] 2S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. va evidenziato che con lettera del 22 maggio2007 […], la [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di affittuario del ramo diazienda della sala da ballo, comunicava la risoluzione del contratto diaffitto di azienda.

Inoltre, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato allaNautilus [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 ottobre 2007, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva allasocietà partecipata il rilascio dei beni oggetto del contratto di affitto diazienda”.

Il 14 febbraio 2008, [OSCURATO:SOCIETA] “vendeva al terzo [OSCURATO:SOCIETA]l'azienda in parola per la somma di € 4.200.000,00”.

“Peraltro, comerisulta dall'art. 5 del citato atto di acquisto, [OSCURATO:SOCIETA]. già daldicembre 2006 aveva corrisposto a titolo di acconto a [OSCURATO:SOCIETA] la sommadi € 500.000,00=”.5.

Con l’undicesimo motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 39, d.pr.600/1973 e dell'art. 2697, c.c., in ordine alla ritenuta sussistenza deipresupposti dell'accertamento presuntivo”.5.1.

La sentenza impugnata non chiarisce “il criterio di valutazionedegli elementi presuntivi citati ai fini della legittimità dei presuppostidell'accertamento ed ha omesso di effettuare una valutazione analiticadegli elementi indiziari, nonché di effettuare una valutazione complessivadi tutti gli elementi presuntivi”.6.

Con il dodicesimo motivo si denuncia: “Circa la nullità dellasentenza impugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., degli artt. 111, Cost., 131 e 132 c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente in relazione alla mancanza dei requisitidell'accertamento presuntivo”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/20266.1.

“La sentenza impugnata ha del tutto omesso di motivare ocomunque ha motivato in modo apparente con riguardo alla mancanza deipresupposti legittimanti l'accertamento presuntivo”, come dedotti in sededi appello.

Segue ampia riproduzione di uno dei ricorsi in appello.

Indi ilmotivo riprende osservando che la sentenza impugnata ha affermato“implicitamente l'esistenza di una condotta antieconomica”, senza tuttaviaspiegare: “a) perché ha ritenuto che sussistessero i presuppostieccezionali per procedere con l'accertamento induttivo”; “b) perché haritenuto che la condotta della contribuente fosse antieconomica”; “c)perché ha implicitamente ritenuto che la contabilità fosse da considerarsicomplessivamente inattendibile”; “d) perché ha implicitamente ritenutoche la contabilità fosse da considerarsi confliggente con i criteri dellaragionevolezza”; “e) perché ha implicitamente ritenuto che la percentualedi ricarico applicata dal contribuente fosse da considerarsi irragionevole alpunto di privare la documentazione contabile di ogni attendibilità”; “f)perché ha ritenuto che l'Ufficio abbia provato l'esistenza di una condottaantieconomica della contribuente”; “g) perché ha implicitamente ritenutoche i risultati dell'attività economica della contribuente possano ritenersicome preordinati ad una sistematica condotta antieconomica”; “h) perchéha implicitamente ritenuto non idonee ad escludere l'esistenza di unacondotta antieconomica della contribuente le circostanze in fatto dedottedalla appellante, con riferimento al fatto che l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] peril 2001 si è protratta per appena 10 giorni, che un incendio doloso hainfluenzato negativamente il 2002 e il 2003”; “i) perché ha implicitamenteritenuto non idonee ad escludere l'esistenza di una condottaantieconomica della contribuente le circostanze in fatto dedotte dallaappellante, con riferimento alla strategia di attesa che la ricorrente haadottato al fine di ottenere una buonuscita relativamente ai localioccupati”; “l) perché ha ritenuto idonei a fondare l'accertamento dueaccessi, ignorando che l'atto impugnato si fonda sull'accesso del 26 agostoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/20262006 e richiama esclusivamente i corrispettivi riscontrati nel corso disuddetto accesso (l'altro accesso del 15 aprile 2007, invece, è relativo al2007, ossia ad un periodo d'imposta diverso da quello in esame)”.7.

Con il tredicesimo motivo: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, d.p.r. 600/1973, 2697, c.c., 115 e167, c.p.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'accertamentopresuntivo”.7.1.

“Le argomentazioni dedotte nel precedente motivo di ricorso […],rilevano, poi, con riguardo alla violazione di legge in rubrica”.8.

In disparte la questione della determinazione dell’abbattimentodella pretesa fiscale al 40%, cui, dopo il sesto ed il settimo motivo,seguita a far cenno l’“incipit” dell’ottavo (questione che sarà affrontata insede di trattazione giust’appunto del sesto e del settimo motivo), tutti isuperiori motivi, ottavo compreso, siccome incentrati sulla questione deipresupposti in sé legittimanti l’accertamento, sono nel complessoinammissibili e comunque, a tratti finanche manifestamente, infondati.9.

Sono inammissibili in quanto, dando per scontate circostanze ericostruzioni fattuali di cui non è richiamata e riprodotta, o quantomenoriassunta, evidenza documentale già somministrata ai precedenti giudici,finiscono per scivolare nel merito, sollecitando a questa S.C. unariedizione del giudizio di fatto già compiuto da entrambi detti giudici,oltretutto in presenza di cd. doppia conforme, con effetto diconsolidamento della sentenza di secondo grado a quella di primo grado:in tal guisa, risultano vulnerati natura e limiti del giudizio di legittimità,quale momento di controllo della mera legalità, ossia legittimità, delledecisioni ricorse.10.

Sono infondati, anzitutto, l’ottavo ed il dodicesimo motivo, chededucono vizi motivazionali della sentenza impugnata.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026In questa, infatti, la CTR afferma che, a fronte degli elementi di fattoaddotti dall’Ufficio, non può essere messa in discussione la legittimitàdell’accertamento, ma solo il “quantum” della pretesa (“[…] l'accertamentopuò essere oggetto di discussione nel merito, ma non appare illegittimoper carenza di presupposti […]”).

Siffatta premessa logico-giuridica ècorretta, prioritari essendo i presupposti dell’accertamento in sé e per séconsiderati, con conseguente emersione di maggiore materia imponibiledichiarata, rispetto alla determinazione di questa e quindi del relativocarico fiscale.In tale ottica, la CTR è parimenti chiara – donde l’apprezzamento diuna motivazione effettiva della sentenza impugnata, sia dal punto di vistagrafico che dal punto di vista contenutistico, con sicura integrazione dellasoglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez.

U n. 8053 del 2014) –nello scrivere che l’accertamento, “[pur] a fronte di contabilità regolare”,muove da “concreti risultati dell'indagine eseguita dal competente Ufficio,che ha effettuato due accessi, a distanza di otto mesi, riscontrato che gliincassi registrati alla presenza dei funzionari è stata superiore dì granlunga rispetto agli incassi registrati negli altri giorni dell'anno, e constatatola presenza di personale in numero più elevato di quello descritto nellostudio di settore”, coerentemente concludendo che “le circostanze rilevate”– da correlarsi altresì ad una “conduzione dell'attività per alcuni anni inperdita o al limite della sopravvivenza” – “ove incrociate le une con lealtre, costituiscono presunzione grave, precisa e concordante nonsmontata dalle tesi difensive”.Le superiori affermazioni della CTR, come anticipato, rendono conto diun concreto apparato giustificativo fondato su dati di fatto di per séneppure contestati.Ora, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzaNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. nn. 24679 del 2013; 27197 de 2011;7921 del 2011; 20455 del 2006; 7846 del 2006 18134 del 2004; 2357 del2004).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento dalleprove ritenute più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra leinnumerevoli, Cass. nn. 42 del 2009; 9662 del 2001).11.

Ciò detto, la CTR evidenzia la sussistenza dei presupposti di fattolegittimanti l’accertamento induttivo condotto dall’Ufficio in ragione delladiretta constatazione, da parte dei funzionari, in occasione di due accessinel 2006 e nel 2007, non solo di incassi in misura “di gran lunga”superiore “rispetto agli incassi registrati negli altri giorni dell'anno”, maparimenti di unità lavorative “in numero [significativamente] più elevato diquello descritto [– ‘rectius: dichiarato –] nello studio di settore”.L’anno oggetto di accertamento è il 2006; gli accessi si sono verificatinel 2006 e nel 2007; recriminano le contribuenti la non utilizzabilità degliesiti dell’accesso del 2007, siccome afferente ad un diverso annod’imposta.Nondimeno, nella ponderazione, da parte della CTR, di tutti glielementi fattuali offerti dall’Ufficio, quel che essa ha inteso rimarcare è lastrutturalità della sotto-contabilizzazione degli incassi, alla stregua di un“modus procedendi” normale della conduzione dell’attività d’impresa:strutturalità che trova riscontro nell’obiettiva stridente discrasia restituitadal raffronto tra un siffatto andamento reale dell’attività, volto aNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026manifestare “performances” assai più remunerative di quelle risultantidalla contabilità, e la complessiva rappresentazione contabile dellaredditività in termini di conduzione “in perdita o al limite dellasopravvivenza”, a significare, dunque, una prolungata gestionesostanzialmente antieconomica e comunque non remunerativa per gliinvestitori.Donde la coerente conclusione della CTR in ordine ad una complessivainattendibilità, anche nell’anno 2006 oggetto di accertamento, dellacontabilità, in quanto non affatto corrispondente alla reale produttività,ben superiore a quella dichiarata.La quale ultima, d’altronde, si presume omogenea, nel 2006 e nel2007, posto che in parallelo è la stessa contabilità, per quantoinattendibile, a restituire un quadro di omogeneità.Leggesi infatti nell’avviso “… 838” (riportato a p. 5 ric.) che“dall’esame dei corrispettivi registrati giorno per giorno negli anni 2005 e2006 è risultato che nel corso degli anni non si sono registrate variazioni,ma l'entità degli incassi giornalieri contabili è rimasto costante.

La stessasituazione contabile si è verificata anche in data 15/04/2007, a distanzaquindi di circa un anno, allorché altri funzionari dello stesso Ufficio […]hanno effettuato un nuovo accesso”, anche durante il quale “hannoconstatato incassi addirittura superiori a quelli già in precedenza indicati”:ragion per cui, invariata la contabilità formale in punto di corrispettivigiornalieri, il maggior dato puntuale riscontrato nel 2006 e nel 2007,avvince entrambi tali anni, come già il 2005, in un andamentosostanzialmente antieconomico.12.

La CTR ha pertanto ossequiato i ripetuti insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, sinteticamente:- “l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1,lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplicipurché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra iricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante ladimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni” (“ex multis”,Cass. nn. 24773 del 2025; 35713 del 2022; 24578 del 2022);- “l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scrittureformalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamenteinattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come ilsensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allostesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento” (“ex multis”, Cass.nn. 32129 del 2018; 23550 del 2014).13.

Rispetto a quanto precede, non coglie nel segno l’obiezione dellecontribuenti intese a rilevare come la CTR non abbia analiticamenteconfutato le contrarie deduzioni delle medesime, che, sinotticamente, sitrovano elencate nelle varie lettere del dodicesimo motivo.Tutte le deduzioni contenute nell’elenco risultano dalla CTResplicitamente od implicitamente confutate in considerazionegiust’appunto dell’affermata legittimità dell’accertamento induttivo,fondato a sua volta, non su congetture, come eccepito dalle contribuenti,ma su dati di fatto precisi ed in sé incontestati, integranti indici di totaleed assorbente inattendibilità della contabilità in un quadro di prolungata,insostenibile ed inverosimile gestione antieconomica, comprensiva, tra glialtri, dell’anno accertato.A questo riguardo, nessuna attitudine confutatoria rispetto alleconclusioni della CTR pare potersi riconnettere in particolare allecircostanze – per l’effetto prive di decisività – rappresentate alla lett. h)Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026del dodicesimo motivo, atteso che la dedotta, ma indimostrata, riduzionedell’attività a soli dieci giorni nel 2001 e le non meglio precisate “influenzenegative” nel 2002 e nel 2003 di un incendio doloso, oltreché assumereuna connotazione meramente assertiva, comunque non sono affatto,neppure nella formulazione linguistica della loro rappresentazione, postein correlazione alla sotto-contabilizzazione contestata nel 2006 in unalinea di permanente antieconomicità.Identicamente è a dirsi – in relazione alla lett. i) del dodicesimomotivo e “funditus” al decimo motivo (da leggersi, come già osservato, inrapporto al secondo, sul quale ultimo ovviamente si tornerà in seguito) –“con riferimento alla strategia di attesa che la ricorrente” (ricorrente di persé non specificata, a fronte dell’essere le contribuenti in realtà due,entrambe ricorrenti) “ha adottato al fine di ottenere una buonuscitarelativamente ai locali occupati”.Rammentasi sinteticamente – anche alla stregua della riproduzione dinon meglio individuate deduzioni “in sede di appello” di cui al dodicesimomotivo – che la tesi difensiva è quella (già esplicitata nel secondo) della“sussistenza di un conflitto di interessi tra il socio [OSCURATO:SOCIETA]. e laNautilus [OSCURATO:SOCIETA].”: [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria esclusiva del complessobalneare “[OSCURATO:PERSONA]”, nel 2001, aveva ceduto in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] “ilramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di dancing definita in attoquale ‘attività di sala da ballo’”; nel 2003, aveva stipulato “con una terzasocietà un accordo per ‘il rilascio in pace e senza liti della sala da ballo«[OSCURATO:PERSONA]» da parte dell'attuale gestore […]’”; “con lettera del 22 maggio2007”, “comunicava la risoluzione del contratto di affitto di azienda”; “indata 19 ottobre 2007”, notificava ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ.;nel 2008, vendeva a terzi l’azienda.

Alle pp. 65 e 66 del ricorso – allastregua delle predette deduzioni “in sede di appello” – si afferma che “èquindi di tutta evidenza la ragione economica fondamentale, ovverosial'intento di poter giustificare di fronte alla terza acquirente la richiesta diNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026una ‘buona uscita’ più sostanziosa, che ha indotto la contribuente, aproseguire l'attività anche nell'anno 2004, continuando la strategia diinvestimento sperimentata con un ancorché modesto successonell'esercizio precedente […].

Nell'anno 2005, nonostante la perdita, lasocietà ha proseguito l'attività per la necessità di mantenere comunque indei locali, in ragione dell'ormai intervenuto accordo (di seguito megliodescritto) perfezionatosi poi con la società immobiliarista [OSCURATO:SOCIETA].(con socio unico [OSCURATO:SOCIETA].).

Considerato l'esito dell'anno 2004 esussistendo l'interesse alla prosecuzione dell'attività per gli scopi sopraindicati, la contribuente ha intrapreso una politica di risparmio chegarantisse solo il mantenimento dell'azienda fino alla richiesta esplicita diliberazione dell'immobile da parte della terza acquirente […].

Durantel'anno 2006, la contribuente ha mantenuto la stessa strategia d'impresa,meramente conservativa […].

La strategia di attesa e di gestionedell'azienda, al fine di trarre un profitto finale dalla buona uscita per laliberazione dei locali necessaria alla terza acquirente della concessione perporre in essere la propria operazione immobiliare, risulta ulteriormentedimostrata dagli accadimenti successivi […]”.Ora, le contribuenti non illustrano le ragioni per le quali l’“invocatastrategia di attesa” – che di per sé assume una caratura strettamentemeritale, per l’effetto incompatibile, come già innanzi evidenziato, con leferree coordinate di legittimità tipiche del giudizio di cassazione – debbagiustificare una protratta condotta gestoria sostanzialmenteantieconomica, in tal guisa mancando, nuovamente, di dimostrare ladecisività dell’allegazione.Ciò è a valere soprattutto a misura che si consideri che la suddetta“strategia di attesa”, riferita all’anno accertato, non trova lineare svilupponel tempo a partire dagli anni 2003 e 2004, in riferimento ai quali la“ragione economica fondamentale”, dichiarata a supporto, tutt’al contrario,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026di un piano di investimenti, era quella “di poter giustificare di fronte allaterza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ più sostanziosa” (p. 65ric., a metà del foglio): terza acquirente, peraltro, con cui il ricorso percassazione non evidenzia [OSCURATO:SOCIETA] intrattenere rapporti al fine dellaliquidazione della “buona uscita”, che il ricorso identicamente non affermae non documenta avere Nautilis D effettivamente introitato, men chemeno specificandone data ed ammontare.Ancor più nel dettaglio, a fronte del “disavanzo con cui si è chiuso [-per gli effettuati investimenti –] il bilancio per il 2004” e della declamata“necessità di mantenere comunque in attività l'azienda, al fine di poterpretendere la buona uscita per il rilascio dei locali, in ragione dell'ormaiintervenuto accordo” – di [OSCURATO:SOCIETA], però – “perfezionatosi poi con lasocietà immobiliarista [OSCURATO:SOCIETA].” – la “politica di risparmio” conabbattimento dei “costi del personale” e dei “costi per servizi”, oltrechéandare in controtendenza rispetto agli investimenti precedentementecontabilizzati, si palesa incoerente sia, in generale, con l’anelato obiettivodella “buona uscita”, che non è allegato essere stata contemporaneamentequantomeno negoziata, sia, in concreto, con l’effettiva constatazione,ancora nel 2006 e nel 2007, al momento cioè degli accessi, di presenza dipersonale in misura assai superiore a quella fatta risultare in contabilità.Tirando le somme, l’alienazione immobiliare conclusa (solo) nel 2008da [OSCURATO:SOCIETA] – senza alcuna esplicitazione, in totale difetto ad un tempodi precisione ed autosufficienza, del ritorno ridondante a [OSCURATO:PERSONA] a “buona uscita” – non implica affatto, né logicamente néeconomicamente, una depressione della redditività della fruttuosa attivitàfrattanto gestita: anzi, salvo non rappresentate e men che menocomprovate dinamiche contrarie, la “buona uscita” avrebbe dovuto essereproporzionalmente commisurata proprio alla capacità redditualedell’attività destinata ad essere dismessa.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Né, comunque, detta alienazione immobiliare giustifica in alcun modoun andamento antieconomico, comportante la rinuncia a sfruttare almassimo, oltretutto anticipatamente già nel 2006, la redditivitàdell’attività stessa, soprattutto a fronte degli investimenti del 2003-2004,fintanto che la medesima fosse in esercizio: sfruttamento che, nei fatti, èal contrario positivamente documentato proprio dagli esiti degli accessi, ilsecondo dei quali, avvenuto il 15 aprile 2007, fotografa una situazione dipatente sotto-contabilizzazione a solo un mese di distanza dalla lettera del22 maggio 2007 con cui [OSCURATO:SOCIETA] “comunicava [a [OSCURATO:SOCIETA]] larisoluzione del contratto di affitto di azienda”.Il cerchio si chiude considerando il valore di [OSCURATO:SOCIETA] valorizzato insede di cessione nel 2008, atteso che – come riportato in avviso (p. 4 ric.cass.) – “soltanto una parte delle quote (il 30% complessivamente) èstato dichiarato […] ad un valore di 150.000,00 euro.

Quindi con lo stessometro l’intera azienda è valutabile oggettivamente […] in euro500.000,00”.Ne consegue la correttezza, altresì, dell’affermazione della CTR inordine all’irrilevanza dell’analisi “nel merito” dell’“influenza che la cessioneavrebbe avuto nella determinazione del comportamento della società”,influenza, al cospetto dei dati di fatto obiettivizzati in esito agli accessi,neppure “a priori” dimostrata.14.

A questo punto, può procedersi ad enunciare ed illustrare il sestoed il settimo motivo.15.

Con il sesto motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,degli artt. 111, Cost., 131 e 132 c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente o perplessa sulla quantificazione dei maggiori ricaviaccertati in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]”.15.1.

“In nessuna parte della sentenza impugnata viene […]specificato quali siano gli argomenti che hanno comportato unNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026abbattimento del 40% della pretesa erariale e non invece un abbattimentodella stessa in percentuale maggiore, oppure, ancora un abbattimentointegrale”.16.

Con il settimo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,dell'art. 113, c.p.c. e dell'art. 38, d.p.r. 600/1973, avendo la sentenzaimpugnata quantificato i maggiori ricavi accertati secondo equità”.16.1.

“Nei medesimi capi oggetto del precedente motivo di ricorso, lasentenza impugnata è illegittima come in rubrica”.17.

I motivi sono infondati.18.

Anzitutto, in rapporto al sesto, premesso che non viene di per sé inrilievo la pretesa, ribaditavi, di un “abbattimento integrale” del redditoaccertato, atteso che, come visto sin qui, la CTR ha motivatamenteritenuto legittimo l’accertamento per l’emersione di cospicui incassi daNautilus D non contabilizzati, la sentenza impugnata, ad una semplicelettura, esibisce una motivazione effettiva, chiara e logica circa lacondivisione della determinazione dell’abbattimento nella misura del 40%decisa dal primo giudice: ragion per cui è sicuramente ossequiato il cd.minimo costituzionale (Cass. Sez.

U n. 8053 del 2014).Invero, così trascorrendo anche al settimo motivo, la sentenzaimpugnata enuncia, “per relationem” alla sentenza di primo grado,criticamente condivisa, le circostanze di fatto che hanno condottoentrambi i giudici di merito, ed in particolare la CTR, a quantificarel’abbattimento in tale misura.Più nel dettaglio, la CTR – ritenuto insufficiente l’abbattimento giàconteggiato in avviso per sterilizzare l'“aumento scaturito dalla variazionedelle aliquote IVA” – lo eleva al 40%, tenendo conto, oltreché del fatto chei maggiori ricavi accertati corrispondono a giorni di elevata frequentazionedel locale, segnatamente della necessità di riconoscere corrispondentimaggiori costi, con particolare riguardo al costo per il personale.

A questoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026riguardo, sull’incontestato rilievo che i dipendenti presenti in sede diaccesso erano più che doppi rispetto a quelli registrati in contabilità,richiama, con precisione finanche matematica, l’incidenza di “unariduzione del coefficiente della funzione di ricavo, relativo al personaledipendente, in misura più che doppia rispetto a quella operata dall'Ufficio edesunta dalle scritture contabili”.Ora, la specifica indicazione e degli elementi di fatto e, quanto alprofilo preponderante del costo per il personale, persino del criterio dicalcolo, valorizzati al fine dell’abbattimento, esclude lo sconfinamentonell’esercizio di un potere meramente equitativo.

La CTR ed ancor prima laCTP, quali giudici di merito, hanno, giust’appunto nel merito,motivatamente determinato l’abbattimento alla stregua dei dati disponibili,facendo riferimento, in particolare, alla riduzione del coefficiente dellafunzione di ricavo.A fronte di ciò, le contribuenti, che di per sé non confutano dati,procedimento logico e conclusioni attinti da detti giudici, men che meno inriferimento alla riduzione del suddetto coefficiente, non allegano neppurela ricorrenza di ulteriori elementi di valutazione, men che menocomprovati da documenti prodotti nei pregressi gradi di giudizio e da dettigiudici non considerati, atti a sostenere una più ampia misuradell’abbattimento.19.

Residuano i primi cinque motivi di ricorso.19.1.

Si principia illustrando il primo ed il secondo, congiuntamentescrutinabili, per sovrapponibilità di censure.20.

Primo motivo: “Circa la nullità della sentenza impugnata perviolazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 111,Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione alla motivazione apparente del rigettodell'eccezione di insussistenza nella specie della ristretta base societaria”.20.1.

La sentenza impugnata non illustra “in che modo le vicende cheNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026fisiche partecipanti le società che partecipano [OSCURATO:SOCIETA] possanocoesistere con il legame di complicità, solidarietà e reciproco controllo chedevono necessariamente contraddistinguere la fattispecie della società aristretta base societaria, che giustificherebbe la presunzione didistribuzione di utili occulti”.21.

Secondo motivo: “Circa l'illegittimità della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., degli artt. 2697, 115 e 167 c.p.c., in relazione all'accertamentodella sussistenza nella specie di una ristretta base societaria legittimantela presunzione di distribuzione di utili ai soci”.21.1.

Il motivo principia riportando un’ampia riproduzione testuale diun atto non indicato, verosimilmente identificabile nel ricorso in appello diuna delle due contribuenti.

Si omettono quivi le relative citazioni, siccomegià riportate in seno al decimo motivo.22.

Entrambi i motivi sono infondati.23.

È pacifico in causa che – secondo quanto risulta dall’avviso (p. 3ric.) – “la società [OSCURATO:SOCIETA]. ‘è stata costituita con atto pubblico del30/01//2001 dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] esuccessivamente è subentrata la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la quale harilevato parte delle quote della [OSCURATO:PERSONA] l.T. ed ha assunto l'incarico diamministratrice.

Nell'anno in esame, quindi, la compagine sociale era cosìcostituita: - [OSCURATO:SOCIETA].

Quota dl possesso pari al 30%; - [OSCURATO:PERSONA] l.T.[OSCURATO:SOCIETA] possesso pari al 51%; - [OSCURATO:PERSONA].

Quota pari al19%”.24.

Ciò rende conto con immediata evidenza della ristrettezza dellabase partecipativa, venendo in rilievo la presenza di soli tre soci, senzache in contrario acquisisca importanza la circostanza che due di essifossero a loro volta società: a venire in rilievo, infatti, è la presenza in sédi un ristretto numero di soggetti, indifferentemente persone fisiche ogiuridiche, nella compagine sociale, a nulla rilevando i soggetti a loroNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026partecipanti le persone giuridiche socie.

Invero, “nell'ipotesi di società dicapitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci dimaggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale sicomponga esclusivamente di società (sia di persone sia di capitali), senzache ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societarioche implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conconseguente vincolo di solidarietà” (Cass. n. 15274 del 2025).25.

A fronte di quanto innanzi, costituisce costante insegnamento diquesta S.C. quello a termini del quale “nelle società di capitalia ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degliutili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, fermarestando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero dellapropria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società” (così,ancora recentemente, Cass. n. 24907 del 2025).25.1.

In altri termini, la ristrettezza della base partecipativa implica diper sé un elevato grado di compartecipazione dei soci e dunque laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utileextrabilancio (Cass. n. 24572 del 2014).25.2.

Conseguentemente, ai fini dell’integrazione della fattispecie dellasocietà a ristretta base partecipativa, non è affatto necessario che in senoal ridotto numero di soci corra un rapporto di “complicità”, identificantesi,alla stregua di una sorta di “pactum sceleris”, con un’effettivaconcorsualità, quasi sul modello di penalistico del concorso di persone(art. 110 cod. pen.).Lo spettro degli obiettivi concretamente perseguiti da ciascuno dei soci– coincidenti o meno con quelli degli altri, viepiù in una prospettivatemporale non limitata al singolo anno d’imposta su cui cadel’accertamento – è irrilevante.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il fondamento della presunzione di distribuzione di utili riposa, infatti,puramente e semplicemente sulla ristrettezza della base partecipativa(Cass. nn. 26473 del 2024; 1947 del 2019; 5581 del 2015), atteso che, inuna compagine composta da un circoscritto numero di soci, a prescindereda contingenti convergenze (o divergenze) tra (alcuni di) loro su direzione,caratteristiche e finanche stessa sorte dell’attività sociale, sono, permassima di comune esperienza, agevoli ai soci sia l’accesso al patrimonioinformativo, ancorché occulto, sull’effettiva redditività della stessa sia, conesso, la reciprocità del controllo sulla materiale distribuzione deicorrispondenti risultati in un contesto di gestione, quantunque nonpropriamente compartecipata o condivisa (tale perché decisa ed attuataunitariamente o con l’assenso di tutti), quantomeno accettata (tale perchénon espressamente avversata: in tal caso incombendo al singolo socio cheintenda chiamarsi fuori dalla presunzione offrire puntuale prova contraria).Mette, per completezza, conto di aggiungere che “in tema didistribuzione degli utili extracontabili ai soci di societàa ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della provanon risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che noncomporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere,né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudiziinstaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generaledell'art. 11 delle preleggi” (Cass. n. 18764 del 2024).26.

Tornando al caso di specie, la partecipazione, in [OSCURATO:SOCIETA], dei solitre soci Nautllus 2, [OSCURATO:PERSONA] IT e [OSCURATO:PERSONA] connotainequivocabilmente [OSCURATO:SOCIETA] come società a ristretta base partecipativa,di guisa da consentire l’ingresso alla relativa presunzione di matricegiurisprudenziale.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/202626.1.

Fermo quel che precede, pur a volere, in via di mera ipotesi,accedere alla prospettazione, per quanto detto non minimamentecondivisibile, delle ricorrenti nei motivi in disamina, mette conto diaggiungere che, comunque, alla luce del caso oggetto di giudizio, la tesidelle medesime in ordine ad un conflitto di interessi tra [OSCURATO:SOCIETA] eNautilus 2 in ragione dell’obiettivo di quest’ultima di realizzareun’alienazione a società immobiliare non pare cogliere nel segno.L’ipotetico conflitto di interessi dovrebbe involgere la partecipataNautilus D, da una parte, ed una sola delle partecipanti, [OSCURATO:SOCIETA],dall’altra, nulla essendo invece rappresentato, e men che menodimostrato, circa la sussistenza del conflitto in seno, precisamente, allacompagine sociale, ossia tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli altri due soci, con particolareriguardo a [OSCURATO:PERSONA] IT.

Trattasi di un difetto allegatorio non trascurabile,sol che si consideri che, da una parte, la socia persona fisica Tamagnini,ben lungi dall’essere estranea alla pretesa strategia di [OSCURATO:SOCIETA], ne èinvece intranea, come dimostrato dalla sua partecipazione alle operazionidi cessione e, dall’altra parte, per quanto leggesi finanche nel secondomotivo (laddove riporta un atto del giudizio di appello) la decisione diproseguire l’attività era fatta propria nientemeno che da [OSCURATO:SOCIETA], cui, indifetto di allegazioni di segno contrario, andava accodandosi [OSCURATO:PERSONA] IT:“Conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'intento di poter giustificaredi fronte alla terza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ piùsostanziosa, decideva di proseguire l'attività negli anni successivi”.

Inbuona sostanza, pur a voler ritenere tracciata la linea dell’alienazione daNautilus 2, con la solidarietà (è possibile affermare “ex post”) dellaTamaglini, comunque Nautius D e con essa [OSCURATO:PERSONA] IT hanno a loro voltaassunto una strategia di adeguamento, consistente nella prosecuzione“medio tempore” dell’attività.Prosecuzione, con le modalità di sotto-contabilizzazione emersedurante gli accessi, sulla quale – giusta quanto già innanzi osservato, inNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026specie a proposito del decimo e dell’undicesimo motivo – non incideaffatto, in senso depressivo, l’obiettivo dell’alienazione.

Invero, collegatol’ipotetico regime gestorio di pura conservazione sino all’alienazione, sucui puntano i motivi in disamina e più in generale il ricorso, l’obiettivo delconseguimento della “buona uscita” portava necessariamente aparametrarne l’ammontare al valore reale di [OSCURATO:SOCIETA], in ragionedell’attività che, per consentire il perfezionamento dell’operazioneimmobiliare, era destinata ad essere sacrificata: la riprova di ha nei valorinegoziati dalle parti proprio al fine del perfezionamento dell’alienazione,viepiù, come annotato in avviso, da parte di un’intranea quale laTamaglini, socia ed altresì amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e dunqueperfettamente a conoscenza dell’effettiva consistenza dell’attività, al di làdei dati contabili.Conclusivamente, la tesi delle contribuenti non trova conforto nei datidi fatto: invero, come pure già notato, sempre attestatosi l’andamentodell’attività sociale in contabilità su un piano di non remuneratività,nondimeno, ancora in sede di secondo accesso, avvenuto il 15 aprile2007, s’è confermata una situazione di patente sotto-contabilizzazione giàriscontrata in sede di primo accesso, nonostante che solo di lì ad un mese,con lettera del 22 maggio 2007, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto valere larisoluzione del contratto, presagita da [OSCURATO:SOCIETA], che, ciò nonostante,aveva deciso “di proseguire l'attività negli anni successivi”.In definitiva, [OSCURATO:SOCIETA], sin quando ha potuto, ha proseguito nellagestione dell’attività mediante realizzazione di cospicui introiti nondichiarati ed in seno ad essa [OSCURATO:PERSONA] IT, in forza della presunzionederivante dalla ristretta base partecipativa, non provando di non averricevuto anch’essa la sua parte, deve ritenersi essersene giovata.27.

Con il terzo motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026del fatto storico consistente nella tassazione degli utili extrabilancioaccertati già in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]”.27.1.

Illegittimamente la sentenza impugnata “non pone a fondamentodel giudizio sull’esistenza o meno di una doppia tassazione dei medesimiutili[,] prima in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA] ed indi in capo allasocietà partecipante [OSCURATO:PERSONA] IT, il fatto storico certo agli atti di causa percui i presunti utili occulti sono stati accertati e ripresi a tassazione già incapo alla società [OSCURATO:SOCIETA] con l'avviso di accertamento emesso neiconfronti della stessa”.28.

Il motivo è inammissibile.Incorre nella preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di meritoai sensi dell’allora vigente art. 348-ter cod. proc. civ., attuale art. 360,comma 4, cod. proc. civ.Non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivo di cui laCTR avrebbe pretermesso l’esame, dolendosi piuttosto della mancatacondivisione di una mera prospettazione giuridica in chiave difensiva.30.

Con il quarto motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, e 53, Cost., pernon avere accertato la doppia tassazione del medesimo presupposto”.30.1.

“Con riguardo alle società di capitali il D.Lgs. 344/2003, istitutivodell'IRES, ha […] conformato la tassazione sulle stesse, non come accontodella tassazione sui soci, ciò che contraddistingueva l'IRPEG, ma allastregua di un prelievo definitivo, svincolato dalla tassazione sui soci, iquali, eventualmente e soltanto in quanto effettivamente percepiscano idividendi dalle proprie partecipate in seguito ad apposita deliberaassembleare, vedranno i propri redditi da partecipazione sottoposti ad unatassazione non integrale, bensì opportunamente modulata dal legislatorein una porzione variabile tra il 40% ed il 49,72%, in ragione della tipologiadi partecipazione”.

“Tale imponibilità parziale in capo ai soci (al pari delNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026precedente istituto del credito di imposta vantato dagli stessi soci), haappunto la funzione di evitare una doppia imposizione del medesimoreddito, prima in capo alla società e successivamente in capo ai socimedesimi”.

“I giudici di merito non hanno considerato che l'avviso diaccertamento è illegittimo perché pone in essere una doppia imposizionedel medesimo reddito presunto in capo alla contribuente ed in capo allasocietà partecipata in violazione dell'art 53 Cost.”.

“l'Ufficio tassa talipresunti utili integralmente in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] IT, dopo avere tassatosempre integralmente gli stessi presunti utili in capo alla societàpartecipata [OSCURATO:SOCIETA], tramite l'avviso di accertamento presupposto,senza l'applicazione del meccanismo della tassazione percentuale impostodalla legge per temperare l'imposizione del medesimo presupposto in capoa più soggetti.31.

Il motivo, pur pregevolmente svolto, è infondato.Corrisponde al consolidato insegnamento di questa S.C., cui il Collegiointende espressamente dare continuità, l’affermazione a termini dellaquale il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione degli utilisocietari, inteso a mitigare la tassazione degli utili distribuiti ai soci sulrilievo della tassazione a monte sopportata dalla società, trovaapplicazione esclusivamente in caso di redditi regolarmente dichiarati daquest’ultima in un documento contabile (Cass. n. 8730 del 2021), nonanche in caso di redditi non contabilizzati, non dichiarati e quindi di per sésottratti a qualsivoglia tassazione, in capo alla società come ai soci: redditii quali, pertanto, una volta accertati per altra via, soggiacciono adordinario meccanismo imputativo, in misura intera e non ridotta (Cass. n.9137 del 2021).Nel secondo caso, infatti, non viene in rilievo l’art. 47 tuir (Cass. nn.26317 del 2020; 34282 del 2019).Ne offre conferma il tenore letterale del primo periodo del comma 1 didetto articolo vigente “ratione temporis”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Per vero, l’arco temporale di vigenza di detto periodo spaziadall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, introduttivo dell’IRES,sino alla soppressione disposta dall’art. 1, comma 1004, lett. a), l. n. 2005del 2017.In tale arco temporale, esso stabiliva che “gli utili ‘distribuiti’ [enfasiaggiunta] in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societào dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione,concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivolimitatamente al 40 per cento del loro ammontare”.La previsione, dunque, evocava espressamente la fattispecie delladistribuzione degli utili, di necessità previamente contabilizzati.Mette conto per completezza di aggiungere che, pur dopo lasoppressione cui s’è accennato, il nuovo regime di tassazione (in luogodella tassazione con aliquote marginali su una base imponibile parziale)non si sottrae al presupposto della contabilizzazione.

A tal riguardo, siasufficiente brevemente rilevare che la legge n. 205 del 2017, giusta icommi da 999 a 1006 dell’art. 1, ha modificato la disciplina di 5assazionedegli utili percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendoomogeneo il trattamento delle partecipazioni qualificate e nel senso diassoggettare entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, che,evidentemente, presuppone in “re ipsa” la contabilizzazione (in particolarmodo, per effetto delle modifiche di cui al comma 1003, il primo ed ilsecondo periodo del comma 1 dell’art. 27 DPR n. 600 del 1973, società edenti “operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolod'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cuiall'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisicheresidenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensidelle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testounico”).Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Stante quanto precede, corrisponde al vero, come dedotto nel motivo,che l’art. 47 tuir ha introdotto un meccanismo mitigatorio fondato sullalimitazione ad una certa percentuale della concorrenza degli utili allaformazione dell’imponibile complessivo del socio; ma un tanto ha fatto inrelazione, tuttavia, esclusivamente agli “utili ‘distribuiti’ in qualsiasi formae sotto qualsiasi denominazione”.In altri termini, l’art. 47 tuir, con l’adozione di un sistema di parzialeesclusione della tassazione degli utili, ha bensì segnato il passo rispetto, invigenza dell’IRPEG, al sistema imputativo temperato attraverso ilriconoscimento, esso pure ad evidenti scopi mitigatori, di un creditod’imposta ai soci; nondimeno, il presupposto della nuova architetturadell’art. 47 tuir, accordando un beneficio ai soci, riposa sul palesamentoda parte della società degli utili loro distribuiti.32.

Con riguardo, invece, agli utili extrabilancio, non sussiste ilpresupposto della mitigazione degli effetti di “una doppia imposizione chenon v'è mai stata” (Cass. n. 5567 del 2023, in motiv., par. 9.3, p. 9; Cass.n. 3882 del 2023, in motiv., p. 12), proprio perché gli utili, già in seno allasocietà, sono stati occultati: tale presupposto non sussiste a livellocontabile, perché gli utili non sono stati registrati nella contabilità dellasocietà proprio al fine di sottrarli a tassazione sia in capo alla medesimache in capo ai soci; né sussiste a livello giuridico, perché, in tanto l’art. 47tuir (ed ora l’art. 27 DPR n. 600 del 1973) accorda il beneficio dellamitigazione in quanto la società si sia, essa medesima, quale soggettogiuridico dotato di autonoma personalità, anche ai fini fiscali, differente daisingoli soci, fata carico del carico fiscale incombentele.32.1.

Ora, dovendosi, per doveroso esercizio della potestà impositiva(artt. 23 e 53 Cost.), procedere comunque (ossia nonostante il fatto dellanon contabilizzazione) al recupero a tassazione degli utili extrabilancio(altrimenti emersi ed accertati), inapplicabile l’art. 47 tuir, il qualeperimetra il suo ambito di operatività alla “distribuzione” degli utili, ossiaNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026all’attribuzione, per effetto di un atto formale (la delibera) di consistenzeinglobate nel patrimonio della società (soggetto giuridico non a caso, perla forma assunta, dotato di autonomia patrimoniale perfetta) ai soci(soggetti altri e distinti dalla prima cui pure partecipano), lo schema diriferimento è, e non potrebbe non essere, quello della trasparenza: lasocietà è trasparente alla medesima stregua, ex art. 5 tuir, delle società dipersone, prive di autonomia patrimoniale, perché i soci, utilizzando lasocietà pur di capitali in guise identiche rispetto ad una società semplice,si sono posti nelle condizioni di rendere irrilevante lo schermo delladistinta personalità sociale, atto a fondare il regime di tassazione dell’art.47 tuir, sopportandone le conseguenze.È per questa ragione che – come già osservato (Cass. n. 35293 del2022, in motiv. pp. 5 ss., “passim”) – esula dalla convergentericostruzione letterale e sistematica qui sopra illustrata “alcun intentoparasanzionatorio dell’interprete”: infatti, puramente e semplicemente, “ilbeneficio dell’esenzione parziale […] viene […] meno poiché la ripartizionedel maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica la perdita delbeneficio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenzatrova fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione inforza unicamente del bilancio di esercizio”; talché “l’utile extrabilancio,non rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 81 e seguenti tuir, diviene inultima analisi un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizioneche lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’art.5 tuir e di cui agli artt. 115 e 116 tuir”.33.

Infine, con il quinto motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2697, c.c., in quantofondato su di una doppia presunzione e, in ogni caso, in quanto privo dellaprova degli utili occulti di cui presume la distribuzione”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/202633.1.

“La sentenza impugnata è illegittima per avere confermatol'avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT, fondato su diun'illegittima doppia presunzione in relazione al secondo presuppostodell'avviso di accertamento, ovverosia all'utile presunto in capo allasocietà partecipata [OSCURATO:SOCIETA].

Tale presupposto è incerto, per due ordinidi ragioni: in quanto accertato in via presuntiva ed in quanto accertatotramite un avviso di accertamento ancora ‘sub iudice’ (al momento in cuisi scrive il presente appello [così letteralmente a p. 32 ric.], giàparzialmente annullato)”.

“Ove un utile sociale non esista, non puòpresumersi la sua distribuzione […]”.34.

Il motivo è infondato.Può agevolmente sgombrarsi il campo dall’obiezione riguardantel’essere l’avviso diretto a [OSCURATO:SOCIETA] ancora “sub iudice”.

Invero, lariunione disposta già in appello delle cause promosse da [OSCURATO:SOCIETA] eNautilus IT accomuna entrambe le società nelle medesime sortiprocessuali.Neppure la prima parte del motivo coglie nel segno.In caso di società a ristretta base partecipativa, qual è [OSCURATO:SOCIETA], incapo alla quale vengano induttivamente accertati maggiori utili noncontabilizzati, l’emersione di questi non integra una presunzione, ma unfatto, cui si applica la presunzione di distribuzione in virtù di un altro fatto,rappresentato dalla ristretta compagine sociale.Di conseguenza decentrata si rivela censura volta a denunciarel’illegittimo impiego di una pretesa, ma inesistente, doppia presunzione.Da tempo, invero, questa S.C. insegna che la prova presuntiva che,come nella specie, sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità,precisione e concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguatogrado di attendibilità al fatto ignoto, il quale cessa pertanto di essere talee diventa noto: ciò risolvendo l'equivoco logico che si cela nel divieto diNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026doppie presunzioni (cfr. ad es.

Cass. n. 27982 del 2020).

Pertanto, chenon è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni disecondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697cod. civ. né ad altre norme; è ben possibile che il fatto noto, accertato invia presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, fermarestando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, intermini di gravità, precisione e concordanza, idonee a fondarel'accertamento del fatto ignoto (Cass. n 23860 del 2020).35.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 12.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A.S. [OSCURATO:PERSONA] M. (già [OSCURATO:PERSONA] S.S. e prima ancoraNAUTILUS [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria-Genova n. 1476/2016 depositata il 01/12/2016.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che conclude per il rigetto del ricorso.Uditi il Difensore delle contribuenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso, ed ilrappresentante dell’Avvocatura Generale dello Stato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]1. La DP di Genova dell'Agenzia delle entrate, a seguito di controlloeffettuato dall'Ufficio sulla relativa posizione fiscale per gli anni 2005 e2006, notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], esercentel'attività di discoteca e sala da ballo, l'avviso di accertamento n.TL3030601838, mediante il quale recuperava a tassazione, per l'anno2006, ricavi non contabilizzati e non dichiarati per complessivi €1.052.908,00, rettificando il reddito d’impresa dichiarato di € 11.022,00,al netto delle perdite di esercizio precedenti, in quello di € 1.063.930,00,conseguenti recuperi d’imposta, gravati di interessi e sanzioni.La ripresa era stata determinata induttivamente in ragione dellamoltiplicazione dell'incasso totale del 26.08.06 per 161 giorni di aperturadel locale, con il riconoscimento di una riduzione del 5%, all'esito diaccessi conoscitivi condotti rispettivamente in data 26.08.06 e 15.04.07da funzionari dell'Agenzia e della Siae, da cui emergevano incassi superioria quelli annotati nel registro dei corrispettivi.Era stato altresì rilevato che dalla costituzione, avvenuta il30.01.2001, la società aveva chiuso il bilancio in perdita o con reddito allimite della sopravvivenza, evidenziando una condotta antieconomica.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ancora, dal controllo della documentazione contabile e fiscale acquisitain risposta al questionario, era emerso l'utilizzo di personale dipendenteindicato nello studio di settore in numero inferiore rispetto alle unitàpresenti al momento dell'accesso ed a quelle dichiarate a fini statistici allaCamera di Commercio, facendo presumere elevati incassi e quindicorrispettivi non annotati.Infine, era stato appurato un ripianamento di perdita con apparentefinanziamento dei soci, a fronte del quale in realtà non constava uneffettivo apporto di denaro, ma l'utilizzo di introiti non contabilizzati per lacessione di una parte delle quote sociali, avvenuta nel 2008, ad importiragguardevoli.2. Altro avviso era notificato a [OSCURATO:SOCIETA]., successivamentetrasformatasi in società semplice ed ancora in società in accomanditasemplice, in ragione della quota del 51% da essa detenuta in [OSCURATO:SOCIETA],che, nel periodo in questione, ad avviso dell’Ufficio, si presentava comesocietà a ristretta base partecipativa, con richiesta di maggiori IRES edIRAP, oltre interessi e sanzioni.3. Le società proponevano distinti ricorsi.La CTP di Genova, giusta corrispondenti sentenze deliberate all’esitodella medesima udienza, riconosceva, in merito al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA],una riduzione del 40% del valore accertato, con conseguenterideterminazione delle pretese anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT.4. L’Ufficio e le società proponevano appello rispettivamente in viaprincipale ed in via incidentale.La CTR della Liguria, giusta sentenza in epigrafe, previa riunione,rigettava i gravami di entrambe le parti, alla stregua, per sommi capi,della seguente motivazione:- quanto a rideterminazione del valore accertato in capo a [OSCURATO:SOCIETA],l’Ufficio “ha operato ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73”. “Nel caso dispecie viene rilevato che i ricavi accertati risultano presunti e nonNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026documentati, perché l’accesso è avvenuto nel solo giorno di agostodell'anno 2006, periodo di alta stagione, e l'incasso della nottata, dalle ore22 alle ore 5,30, è stato conteggiato per tutti i giorni lavorativi, peraltroerrati (161 invece che 157), con valutazione uniforme, mentre i prezzidelle consumazioni, unici introiti, perché non si pagava l'ingresso, eranoaumentati dal 7 giugno di tale anno”. Tali circostanze “fanno ritenere noncompletamente attendibile l'importo dei maggiori ricavi accertatidall'Ufficio, che quindi vanno abbattuti, anche sulla base di costi presunti”.“In proposito, oltre al tenore dell'art. 39, c. 2 sopradetto, che prevede lafacoltà e non l'obbligo di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delbilancio e dalle scritture contabili, va rammentato che la Suprema Corteha anche stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi,l'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deveprocedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva delcontribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito”.“Risulta accertato, in sede di accesso, che il numero dei dipendenti,indicati in 9 nello studio di settore e nella dichiarazione alla CCIM,risultava più che raddoppiato, mentre dall'esame delle scritture contabili,considerate inattendibili, i costi per il personale erano rapportati a quellodichiarato. Quindi una valutazione in cifre anche solo leggermente diversadegli stessi elementi, verosimilmente operata dai primi giudici con unavalutazione di massima, porta allo stesso risultato espresso dalla CTP,osservando che una riduzione del coefficiente della funzione di ricavo,relativo al personale dipendente, in misura più che doppia rispetto a quellaoperata dall'Ufficio e desunta dalle scritture contabili, porta pressoché allostesso risultato determinato con la sentenza di primo grado. Pare pertantolegittimamente operato l'abbattimento del 5% sui ricavi calcolati, perdepurare l'influenza dell'aumento scaturito dalla variazione delle aliquoteIVA, ma insufficiente per un congruo accertamento dei ricavi presunti”;Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026- quanto a ristrettezza della base partecipativa di [OSCURATO:SOCIETA], sonocondivisibili “le esaustive argomentazioni dei primi giudici” circa ladetenzione delle partecipazioni “detenute per larga maggioranza da duesocietà” “coese attorno ad un nucleo di persone fisiche”, con “conseguenteconoscibilità degli affari societari da parte di ciascuno dei partecipanti”; vaesclusa “la sussistenza della doppia presunzione e doppia imposizione”;- quanto “a pretesa illegittima applicazione del metodo induttivo”,“secondo le appellanti, l'Ufficio avrebbe fatto ricorso a presunzioniastratte, nonostante avesse la possibilità di ricostruire concretamentel'attività della società, tenendo conto della documentazione contabile efiscale prodotta dalla stessa, delle operazioni sottostanti l'avvenutacessione nell'anno 2008, dei prezzi modificati all'inizio dell'estate del2006”. “Tale assunto di parte appare privo di pregio, atteso chel'accertamento, a fronte di contabilità regolare, non è fondato supresunzioni astratte, bensì sui concreti risultati dell'indagine eseguita dalcompetente Ufficio, che ha effettuato due accessi, a distanza di otto mesi,riscontrato che gli incassi registrati alla presenza dei funzionari è statasuperiore di gran lunga rispetto agli incassi registrati negli altri giornidell'anno, e constatato la presenza di personale in numero più elevato diquello descritto nello studio di settore. Quindi l'accertamento può essereoggetto di discussione nel merito, ma non appare illegittimo per carenza dipresupposti, atteso che le circostanze rilevate, ove incrociate le une con lealtre, costituiscono presunzione grave, precisa e concordante nonsmontata dalle tesi difensive”;- in particolare, “non pare rilevante, ai fini della decisione, analizzarenel merito l'influenza che la cessione avrebbe avuto nella determinazionedel comportamento della società, con la conduzione dell'attività per alcunianni in perdita o al limite della sopravvivenza, e la sopravalutazione perottenere il risultato finale, con operazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA],società partecipata, per addivenire alla sua conclusione nell'anno 2008,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026che l'appellante sostiene avvenuta per l'interesse [immobiliare] sotteso alrelativo terreno, e non alle potenzialità commerciali della discoteca, per lasomma complessiva di € 4.200.000,00”;- quanto alle “sanzioni irrogate alla società [OSCURATO:SOCIETA]”, le stesse,ridotte “al minimo e determinate nella misura del 40% della pretesaoriginaria, in applicazione del principio del ‘favor rei’, dovrannosuccessivamente essere conteggiate dall’Ufficio nel minor importorisultante dal cumulo materiale e da quello giuridico”.5. Le società propongono “uno acto” ricorso per cassazione con tredicimotivi, ulteriormente insistito con ampia memoria. Resiste l’Agenzia delleentrate con articolato controricorso.Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte di cassazione, inpersona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], deposita requisitoria scritta,instando per il rigetto del ricorso.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimoPubblico Ministero si riporta a detta requisitoria; il Difensore dellecontribuenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presente su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pace, insiste per l’accoglimento del ricorso; il rappresentantedell’Avvocatura Generale dello Stato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per ilrigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Nell’ordine logico di esposizione dei motivi, che compete a questaS.C. impartire, assumono priorità logica i motivi dall’ottavo al tredicesimo.Essi, per sostanziale comunanza di censure, si prestano ad essereillustrati e trattati congiuntamente.2. Con l’ottavo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,degli artt. 111, Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente in relazione alla valutazione degli elementi di fattoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026dedotti dalla contribuente quale prova contraria all'accertamento deimaggiori presunti ricavi”.2.1. “La sentenza impugnata, pur nominando gli elementi sulla basedei quali ha equitativamente abbattuto la pretesa erariale del 40%, haomesso di specificare i criteri in base ai quali ha ritenuto rilevanti,parzialmente rilevanti od irrilevanti tali elementi”. A questo punto, ilmotivo riproduce il ricorso in appello di una non meglio individuatacontribuente. Indi conclude: “La sentenza è pertanto nulla per motivazioneomessa od apparente in relazione alla valutazione degli elementi di fattodedotti dalla contribuente quale prova contraria all'accertamento deimaggiori presunti ricavi”.3. Con il nono motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, d.p.r. 600/1973 e 2697, c.c., inrelazione all'omessa legittima prova dei maggiori ricavi accertatiinduttivamente”.3.1. “La sentenza impugnata ha ritenuto che l'accertamento sialegittimo, nonostante manchi la prova dei maggiori ricavi”. Il motivoriproduce ampio stralcio di uno dei ricorsi in appello. Indi così riprende:“L'accertamento dei maggiori ricavi confermato dalla sentenza impugnataè quindi fondato su di una presunzione che non trova concordanza conalcun altro indizio, con conseguente violazione dell'art. 39, comma 1, lett.d), d.p.r. 600/1973 e 2697 c.c.”. Ulteriormente deduce: “La sentenza èpertanto altresì illegittima come in rubrica avendo omesso di porre afondamento della propria decisione la prova contraria specificata dallacontribuente nei seguenti termini”. Segue ulteriore riproduzionedell’appello.4. Con il decimo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026degli artt. 111, Cost., 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in ordinealla irrilevanza ai fini del decidere della vicenda relativa alla cessione”.4.1. La sentenza impugnata “omette del tutto di dire perché” è“irrilevante” la “cessione”. Tale vicenda trova sviluppo già nel secondomotivo. In particolare, in questo, come anche nel decimo in disamina,mediante ampia riproduzione testuale di un atto non indicato,verosimilmente identificabile in uno dei ricorsi in appello, non specificato aquale contribuente riferibile, si legge che, “come dedotto in sede di ricorsointroduttivo”, “i rapporti tra i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. erano caratterizzatida una marcata divergenza di interessi dovuta al fatto che [OSCURATO:SOCIETA]ha più volte manifestato di essere in conflitto con gli interessi dellaNautilus [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:SOCIETA]., “in forza di atto di sottomissione del 2dicembre 1997 rep. 232 della Capitaneria di Porto di Savona”, eraconcessionaria esclusiva del complesso balneare “[OSCURATO:PERSONA]” in Varazze.“Tuttavia, tale attività rimaneva solo sulla carta, non essendo stataintrapresa da [OSCURATO:SOCIETA].”. Il 23 febbraio 2001, [OSCURATO:SOCIETA] cedeva inlocazione a [OSCURATO:SOCIETA] “il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività didancing definita in atto quale ‘attività di sala da ballo’”. “Terminati i lavoridi ristrutturazione del locale da ballo in questione, in data 21 dicembre2001, venivano rilasciate le necessarie autorizzazioni”. Sin da alloracorreva “voce” dell’interesse di società lombarde a trasformare i complessibalneari in RSA., come “avveniva proprio nel 2002-2003 nella strutturadenominata ‘Boschetto’ di Varazze”, discoteca ceduta a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] “stipulava con una terza società un accordo per ‘ilrilascio in pace e senza liti della sala da ballo «[OSCURATO:PERSONA]» da partedell'attuale gestore, al fine di poter acquisire la struttura immobiliare etrasformarla in singole unità immobiliari che andranno ad essere realizzateall'interno della sala da ballo: il tutto con l’impegno di versare un accontodi € 300.000,00 alla [OSCURATO:SOCIETA]’”. “Tale trasformazione della strutturarichiedeva la risoluzione dell'affitto di ramo d'azienda sopra descritto.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'intento di poter giustificare difronte alla terza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ piùsostanziosa, decideva di proseguire l'attività negli anni successivi. Aconferma della sussistenza di un conflitto di interessi tra il socio [OSCURATO:PERSONA] 2S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. va evidenziato che con lettera del 22 maggio2007 […], la [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di affittuario del ramo diazienda della sala da ballo, comunicava la risoluzione del contratto diaffitto di azienda. Inoltre, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato allaNautilus [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 ottobre 2007, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva allasocietà partecipata il rilascio dei beni oggetto del contratto di affitto diazienda”. Il 14 febbraio 2008, [OSCURATO:SOCIETA] “vendeva al terzo [OSCURATO:SOCIETA]l'azienda in parola per la somma di € 4.200.000,00”. “Peraltro, comerisulta dall'art. 5 del citato atto di acquisto, [OSCURATO:SOCIETA]. già daldicembre 2006 aveva corrisposto a titolo di acconto a [OSCURATO:SOCIETA] la sommadi € 500.000,00=”.5. Con l’undicesimo motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 39, d.pr.600/1973 e dell'art. 2697, c.c., in ordine alla ritenuta sussistenza deipresupposti dell'accertamento presuntivo”.5.1. La sentenza impugnata non chiarisce “il criterio di valutazionedegli elementi presuntivi citati ai fini della legittimità dei presuppostidell'accertamento ed ha omesso di effettuare una valutazione analiticadegli elementi indiziari, nonché di effettuare una valutazione complessivadi tutti gli elementi presuntivi”.6. Con il dodicesimo motivo si denuncia: “Circa la nullità dellasentenza impugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., degli artt. 111, Cost., 131 e 132 c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente in relazione alla mancanza dei requisitidell'accertamento presuntivo”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/20266.1. “La sentenza impugnata ha del tutto omesso di motivare ocomunque ha motivato in modo apparente con riguardo alla mancanza deipresupposti legittimanti l'accertamento presuntivo”, come dedotti in sededi appello. Segue ampia riproduzione di uno dei ricorsi in appello. Indi ilmotivo riprende osservando che la sentenza impugnata ha affermato“implicitamente l'esistenza di una condotta antieconomica”, senza tuttaviaspiegare: “a) perché ha ritenuto che sussistessero i presuppostieccezionali per procedere con l'accertamento induttivo”; “b) perché haritenuto che la condotta della contribuente fosse antieconomica”; “c)perché ha implicitamente ritenuto che la contabilità fosse da considerarsicomplessivamente inattendibile”; “d) perché ha implicitamente ritenutoche la contabilità fosse da considerarsi confliggente con i criteri dellaragionevolezza”; “e) perché ha implicitamente ritenuto che la percentualedi ricarico applicata dal contribuente fosse da considerarsi irragionevole alpunto di privare la documentazione contabile di ogni attendibilità”; “f)perché ha ritenuto che l'Ufficio abbia provato l'esistenza di una condottaantieconomica della contribuente”; “g) perché ha implicitamente ritenutoche i risultati dell'attività economica della contribuente possano ritenersicome preordinati ad una sistematica condotta antieconomica”; “h) perchéha implicitamente ritenuto non idonee ad escludere l'esistenza di unacondotta antieconomica della contribuente le circostanze in fatto dedottedalla appellante, con riferimento al fatto che l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] peril 2001 si è protratta per appena 10 giorni, che un incendio doloso hainfluenzato negativamente il 2002 e il 2003”; “i) perché ha implicitamenteritenuto non idonee ad escludere l'esistenza di una condottaantieconomica della contribuente le circostanze in fatto dedotte dallaappellante, con riferimento alla strategia di attesa che la ricorrente haadottato al fine di ottenere una buonuscita relativamente ai localioccupati”; “l) perché ha ritenuto idonei a fondare l'accertamento dueaccessi, ignorando che l'atto impugnato si fonda sull'accesso del 26 agostoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/20262006 e richiama esclusivamente i corrispettivi riscontrati nel corso disuddetto accesso (l'altro accesso del 15 aprile 2007, invece, è relativo al2007, ossia ad un periodo d'imposta diverso da quello in esame)”.7. Con il tredicesimo motivo: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, d.p.r. 600/1973, 2697, c.c., 115 e167, c.p.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'accertamentopresuntivo”.7.1. “Le argomentazioni dedotte nel precedente motivo di ricorso […],rilevano, poi, con riguardo alla violazione di legge in rubrica”.8. In disparte la questione della determinazione dell’abbattimentodella pretesa fiscale al 40%, cui, dopo il sesto ed il settimo motivo,seguita a far cenno l’“incipit” dell’ottavo (questione che sarà affrontata insede di trattazione giust’appunto del sesto e del settimo motivo), tutti isuperiori motivi, ottavo compreso, siccome incentrati sulla questione deipresupposti in sé legittimanti l’accertamento, sono nel complessoinammissibili e comunque, a tratti finanche manifestamente, infondati.9. Sono inammissibili in quanto, dando per scontate circostanze ericostruzioni fattuali di cui non è richiamata e riprodotta, o quantomenoriassunta, evidenza documentale già somministrata ai precedenti giudici,finiscono per scivolare nel merito, sollecitando a questa S.C. unariedizione del giudizio di fatto già compiuto da entrambi detti giudici,oltretutto in presenza di cd. doppia conforme, con effetto diconsolidamento della sentenza di secondo grado a quella di primo grado:in tal guisa, risultano vulnerati natura e limiti del giudizio di legittimità,quale momento di controllo della mera legalità, ossia legittimità, delledecisioni ricorse.10. Sono infondati, anzitutto, l’ottavo ed il dodicesimo motivo, chededucono vizi motivazionali della sentenza impugnata.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026In questa, infatti, la CTR afferma che, a fronte degli elementi di fattoaddotti dall’Ufficio, non può essere messa in discussione la legittimitàdell’accertamento, ma solo il “quantum” della pretesa (“[…] l'accertamentopuò essere oggetto di discussione nel merito, ma non appare illegittimoper carenza di presupposti […]”). Siffatta premessa logico-giuridica ècorretta, prioritari essendo i presupposti dell’accertamento in sé e per séconsiderati, con conseguente emersione di maggiore materia imponibiledichiarata, rispetto alla determinazione di questa e quindi del relativocarico fiscale.In tale ottica, la CTR è parimenti chiara – donde l’apprezzamento diuna motivazione effettiva della sentenza impugnata, sia dal punto di vistagrafico che dal punto di vista contenutistico, con sicura integrazione dellasoglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014) –nello scrivere che l’accertamento, “[pur] a fronte di contabilità regolare”,muove da “concreti risultati dell'indagine eseguita dal competente Ufficio,che ha effettuato due accessi, a distanza di otto mesi, riscontrato che gliincassi registrati alla presenza dei funzionari è stata superiore dì granlunga rispetto agli incassi registrati negli altri giorni dell'anno, e constatatola presenza di personale in numero più elevato di quello descritto nellostudio di settore”, coerentemente concludendo che “le circostanze rilevate”– da correlarsi altresì ad una “conduzione dell'attività per alcuni anni inperdita o al limite della sopravvivenza” – “ove incrociate le une con lealtre, costituiscono presunzione grave, precisa e concordante nonsmontata dalle tesi difensive”.Le superiori affermazioni della CTR, come anticipato, rendono conto diun concreto apparato giustificativo fondato su dati di fatto di per séneppure contestati.Ora, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzaNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. nn. 24679 del 2013; 27197 de 2011;7921 del 2011; 20455 del 2006; 7846 del 2006 18134 del 2004; 2357 del2004). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento dalleprove ritenute più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra leinnumerevoli, Cass. nn. 42 del 2009; 9662 del 2001).11. Ciò detto, la CTR evidenzia la sussistenza dei presupposti di fattolegittimanti l’accertamento induttivo condotto dall’Ufficio in ragione delladiretta constatazione, da parte dei funzionari, in occasione di due accessinel 2006 e nel 2007, non solo di incassi in misura “di gran lunga”superiore “rispetto agli incassi registrati negli altri giorni dell'anno”, maparimenti di unità lavorative “in numero [significativamente] più elevato diquello descritto [– ‘rectius: dichiarato –] nello studio di settore”.L’anno oggetto di accertamento è il 2006; gli accessi si sono verificatinel 2006 e nel 2007; recriminano le contribuenti la non utilizzabilità degliesiti dell’accesso del 2007, siccome afferente ad un diverso annod’imposta.Nondimeno, nella ponderazione, da parte della CTR, di tutti glielementi fattuali offerti dall’Ufficio, quel che essa ha inteso rimarcare è lastrutturalità della sotto-contabilizzazione degli incassi, alla stregua di un“modus procedendi” normale della conduzione dell’attività d’impresa:strutturalità che trova riscontro nell’obiettiva stridente discrasia restituitadal raffronto tra un siffatto andamento reale dell’attività, volto aNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026manifestare “performances” assai più remunerative di quelle risultantidalla contabilità, e la complessiva rappresentazione contabile dellaredditività in termini di conduzione “in perdita o al limite dellasopravvivenza”, a significare, dunque, una prolungata gestionesostanzialmente antieconomica e comunque non remunerativa per gliinvestitori.Donde la coerente conclusione della CTR in ordine ad una complessivainattendibilità, anche nell’anno 2006 oggetto di accertamento, dellacontabilità, in quanto non affatto corrispondente alla reale produttività,ben superiore a quella dichiarata.La quale ultima, d’altronde, si presume omogenea, nel 2006 e nel2007, posto che in parallelo è la stessa contabilità, per quantoinattendibile, a restituire un quadro di omogeneità.Leggesi infatti nell’avviso “… 838” (riportato a p. 5 ric.) che“dall’esame dei corrispettivi registrati giorno per giorno negli anni 2005 e2006 è risultato che nel corso degli anni non si sono registrate variazioni,ma l'entità degli incassi giornalieri contabili è rimasto costante. La stessasituazione contabile si è verificata anche in data 15/04/2007, a distanzaquindi di circa un anno, allorché altri funzionari dello stesso Ufficio […]hanno effettuato un nuovo accesso”, anche durante il quale “hannoconstatato incassi addirittura superiori a quelli già in precedenza indicati”:ragion per cui, invariata la contabilità formale in punto di corrispettivigiornalieri, il maggior dato puntuale riscontrato nel 2006 e nel 2007,avvince entrambi tali anni, come già il 2005, in un andamentosostanzialmente antieconomico.12. La CTR ha pertanto ossequiato i ripetuti insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, sinteticamente:- “l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1,lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplicipurché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra iricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante ladimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni” (“ex multis”,Cass. nn. 24773 del 2025; 35713 del 2022; 24578 del 2022);- “l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scrittureformalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamenteinattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come ilsensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allostesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento” (“ex multis”, Cass.nn. 32129 del 2018; 23550 del 2014).13. Rispetto a quanto precede, non coglie nel segno l’obiezione dellecontribuenti intese a rilevare come la CTR non abbia analiticamenteconfutato le contrarie deduzioni delle medesime, che, sinotticamente, sitrovano elencate nelle varie lettere del dodicesimo motivo.Tutte le deduzioni contenute nell’elenco risultano dalla CTResplicitamente od implicitamente confutate in considerazionegiust’appunto dell’affermata legittimità dell’accertamento induttivo,fondato a sua volta, non su congetture, come eccepito dalle contribuenti,ma su dati di fatto precisi ed in sé incontestati, integranti indici di totaleed assorbente inattendibilità della contabilità in un quadro di prolungata,insostenibile ed inverosimile gestione antieconomica, comprensiva, tra glialtri, dell’anno accertato.A questo riguardo, nessuna attitudine confutatoria rispetto alleconclusioni della CTR pare potersi riconnettere in particolare allecircostanze – per l’effetto prive di decisività – rappresentate alla lett. h)Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026del dodicesimo motivo, atteso che la dedotta, ma indimostrata, riduzionedell’attività a soli dieci giorni nel 2001 e le non meglio precisate “influenzenegative” nel 2002 e nel 2003 di un incendio doloso, oltreché assumereuna connotazione meramente assertiva, comunque non sono affatto,neppure nella formulazione linguistica della loro rappresentazione, postein correlazione alla sotto-contabilizzazione contestata nel 2006 in unalinea di permanente antieconomicità.Identicamente è a dirsi – in relazione alla lett. i) del dodicesimomotivo e “funditus” al decimo motivo (da leggersi, come già osservato, inrapporto al secondo, sul quale ultimo ovviamente si tornerà in seguito) –“con riferimento alla strategia di attesa che la ricorrente” (ricorrente di persé non specificata, a fronte dell’essere le contribuenti in realtà due,entrambe ricorrenti) “ha adottato al fine di ottenere una buonuscitarelativamente ai locali occupati”.Rammentasi sinteticamente – anche alla stregua della riproduzione dinon meglio individuate deduzioni “in sede di appello” di cui al dodicesimomotivo – che la tesi difensiva è quella (già esplicitata nel secondo) della“sussistenza di un conflitto di interessi tra il socio [OSCURATO:SOCIETA]. e laNautilus [OSCURATO:SOCIETA].”: [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria esclusiva del complessobalneare “[OSCURATO:PERSONA]”, nel 2001, aveva ceduto in locazione a [OSCURATO:SOCIETA] “ilramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di dancing definita in attoquale ‘attività di sala da ballo’”; nel 2003, aveva stipulato “con una terzasocietà un accordo per ‘il rilascio in pace e senza liti della sala da ballo«[OSCURATO:PERSONA]» da parte dell'attuale gestore […]’”; “con lettera del 22 maggio2007”, “comunicava la risoluzione del contratto di affitto di azienda”; “indata 19 ottobre 2007”, notificava ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ.;nel 2008, vendeva a terzi l’azienda. Alle pp. 65 e 66 del ricorso – allastregua delle predette deduzioni “in sede di appello” – si afferma che “èquindi di tutta evidenza la ragione economica fondamentale, ovverosial'intento di poter giustificare di fronte alla terza acquirente la richiesta diNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026una ‘buona uscita’ più sostanziosa, che ha indotto la contribuente, aproseguire l'attività anche nell'anno 2004, continuando la strategia diinvestimento sperimentata con un ancorché modesto successonell'esercizio precedente […]. Nell'anno 2005, nonostante la perdita, lasocietà ha proseguito l'attività per la necessità di mantenere comunque indei locali, in ragione dell'ormai intervenuto accordo (di seguito megliodescritto) perfezionatosi poi con la società immobiliarista [OSCURATO:SOCIETA].(con socio unico [OSCURATO:SOCIETA].). Considerato l'esito dell'anno 2004 esussistendo l'interesse alla prosecuzione dell'attività per gli scopi sopraindicati, la contribuente ha intrapreso una politica di risparmio chegarantisse solo il mantenimento dell'azienda fino alla richiesta esplicita diliberazione dell'immobile da parte della terza acquirente […]. Durantel'anno 2006, la contribuente ha mantenuto la stessa strategia d'impresa,meramente conservativa […]. La strategia di attesa e di gestionedell'azienda, al fine di trarre un profitto finale dalla buona uscita per laliberazione dei locali necessaria alla terza acquirente della concessione perporre in essere la propria operazione immobiliare, risulta ulteriormentedimostrata dagli accadimenti successivi […]”.Ora, le contribuenti non illustrano le ragioni per le quali l’“invocatastrategia di attesa” – che di per sé assume una caratura strettamentemeritale, per l’effetto incompatibile, come già innanzi evidenziato, con leferree coordinate di legittimità tipiche del giudizio di cassazione – debbagiustificare una protratta condotta gestoria sostanzialmenteantieconomica, in tal guisa mancando, nuovamente, di dimostrare ladecisività dell’allegazione.Ciò è a valere soprattutto a misura che si consideri che la suddetta“strategia di attesa”, riferita all’anno accertato, non trova lineare svilupponel tempo a partire dagli anni 2003 e 2004, in riferimento ai quali la“ragione economica fondamentale”, dichiarata a supporto, tutt’al contrario,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026di un piano di investimenti, era quella “di poter giustificare di fronte allaterza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ più sostanziosa” (p. 65ric., a metà del foglio): terza acquirente, peraltro, con cui il ricorso percassazione non evidenzia [OSCURATO:SOCIETA] intrattenere rapporti al fine dellaliquidazione della “buona uscita”, che il ricorso identicamente non affermae non documenta avere Nautilis D effettivamente introitato, men chemeno specificandone data ed ammontare.Ancor più nel dettaglio, a fronte del “disavanzo con cui si è chiuso [-per gli effettuati investimenti –] il bilancio per il 2004” e della declamata“necessità di mantenere comunque in attività l'azienda, al fine di poterpretendere la buona uscita per il rilascio dei locali, in ragione dell'ormaiintervenuto accordo” – di [OSCURATO:SOCIETA], però – “perfezionatosi poi con lasocietà immobiliarista [OSCURATO:SOCIETA].” – la “politica di risparmio” conabbattimento dei “costi del personale” e dei “costi per servizi”, oltrechéandare in controtendenza rispetto agli investimenti precedentementecontabilizzati, si palesa incoerente sia, in generale, con l’anelato obiettivodella “buona uscita”, che non è allegato essere stata contemporaneamentequantomeno negoziata, sia, in concreto, con l’effettiva constatazione,ancora nel 2006 e nel 2007, al momento cioè degli accessi, di presenza dipersonale in misura assai superiore a quella fatta risultare in contabilità.Tirando le somme, l’alienazione immobiliare conclusa (solo) nel 2008da [OSCURATO:SOCIETA] – senza alcuna esplicitazione, in totale difetto ad un tempodi precisione ed autosufficienza, del ritorno ridondante a [OSCURATO:PERSONA] a “buona uscita” – non implica affatto, né logicamente néeconomicamente, una depressione della redditività della fruttuosa attivitàfrattanto gestita: anzi, salvo non rappresentate e men che menocomprovate dinamiche contrarie, la “buona uscita” avrebbe dovuto essereproporzionalmente commisurata proprio alla capacità redditualedell’attività destinata ad essere dismessa.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Né, comunque, detta alienazione immobiliare giustifica in alcun modoun andamento antieconomico, comportante la rinuncia a sfruttare almassimo, oltretutto anticipatamente già nel 2006, la redditivitàdell’attività stessa, soprattutto a fronte degli investimenti del 2003-2004,fintanto che la medesima fosse in esercizio: sfruttamento che, nei fatti, èal contrario positivamente documentato proprio dagli esiti degli accessi, ilsecondo dei quali, avvenuto il 15 aprile 2007, fotografa una situazione dipatente sotto-contabilizzazione a solo un mese di distanza dalla lettera del22 maggio 2007 con cui [OSCURATO:SOCIETA] “comunicava [a [OSCURATO:SOCIETA]] larisoluzione del contratto di affitto di azienda”.Il cerchio si chiude considerando il valore di [OSCURATO:SOCIETA] valorizzato insede di cessione nel 2008, atteso che – come riportato in avviso (p. 4 ric.cass.) – “soltanto una parte delle quote (il 30% complessivamente) èstato dichiarato […] ad un valore di 150.000,00 euro. Quindi con lo stessometro l’intera azienda è valutabile oggettivamente […] in euro500.000,00”.Ne consegue la correttezza, altresì, dell’affermazione della CTR inordine all’irrilevanza dell’analisi “nel merito” dell’“influenza che la cessioneavrebbe avuto nella determinazione del comportamento della società”,influenza, al cospetto dei dati di fatto obiettivizzati in esito agli accessi,neppure “a priori” dimostrata.14. A questo punto, può procedersi ad enunciare ed illustrare il sestoed il settimo motivo.15. Con il sesto motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,degli artt. 111, Cost., 131 e 132 c.p.c., in relazione alla motivazioneomessa od apparente o perplessa sulla quantificazione dei maggiori ricaviaccertati in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]”.15.1. “In nessuna parte della sentenza impugnata viene […]specificato quali siano gli argomenti che hanno comportato unNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026abbattimento del 40% della pretesa erariale e non invece un abbattimentodella stessa in percentuale maggiore, oppure, ancora un abbattimentointegrale”.16. Con il settimo motivo si denuncia: “Circa la nullità della sentenzaimpugnata per violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,dell'art. 113, c.p.c. e dell'art. 38, d.p.r. 600/1973, avendo la sentenzaimpugnata quantificato i maggiori ricavi accertati secondo equità”.16.1. “Nei medesimi capi oggetto del precedente motivo di ricorso, lasentenza impugnata è illegittima come in rubrica”.17. I motivi sono infondati.18. Anzitutto, in rapporto al sesto, premesso che non viene di per sé inrilievo la pretesa, ribaditavi, di un “abbattimento integrale” del redditoaccertato, atteso che, come visto sin qui, la CTR ha motivatamenteritenuto legittimo l’accertamento per l’emersione di cospicui incassi daNautilus D non contabilizzati, la sentenza impugnata, ad una semplicelettura, esibisce una motivazione effettiva, chiara e logica circa lacondivisione della determinazione dell’abbattimento nella misura del 40%decisa dal primo giudice: ragion per cui è sicuramente ossequiato il cd.minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).Invero, così trascorrendo anche al settimo motivo, la sentenzaimpugnata enuncia, “per relationem” alla sentenza di primo grado,criticamente condivisa, le circostanze di fatto che hanno condottoentrambi i giudici di merito, ed in particolare la CTR, a quantificarel’abbattimento in tale misura.Più nel dettaglio, la CTR – ritenuto insufficiente l’abbattimento giàconteggiato in avviso per sterilizzare l'“aumento scaturito dalla variazionedelle aliquote IVA” – lo eleva al 40%, tenendo conto, oltreché del fatto chei maggiori ricavi accertati corrispondono a giorni di elevata frequentazionedel locale, segnatamente della necessità di riconoscere corrispondentimaggiori costi, con particolare riguardo al costo per il personale. A questoNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026riguardo, sull’incontestato rilievo che i dipendenti presenti in sede diaccesso erano più che doppi rispetto a quelli registrati in contabilità,richiama, con precisione finanche matematica, l’incidenza di “unariduzione del coefficiente della funzione di ricavo, relativo al personaledipendente, in misura più che doppia rispetto a quella operata dall'Ufficio edesunta dalle scritture contabili”.Ora, la specifica indicazione e degli elementi di fatto e, quanto alprofilo preponderante del costo per il personale, persino del criterio dicalcolo, valorizzati al fine dell’abbattimento, esclude lo sconfinamentonell’esercizio di un potere meramente equitativo. La CTR ed ancor prima laCTP, quali giudici di merito, hanno, giust’appunto nel merito,motivatamente determinato l’abbattimento alla stregua dei dati disponibili,facendo riferimento, in particolare, alla riduzione del coefficiente dellafunzione di ricavo.A fronte di ciò, le contribuenti, che di per sé non confutano dati,procedimento logico e conclusioni attinti da detti giudici, men che meno inriferimento alla riduzione del suddetto coefficiente, non allegano neppurela ricorrenza di ulteriori elementi di valutazione, men che menocomprovati da documenti prodotti nei pregressi gradi di giudizio e da dettigiudici non considerati, atti a sostenere una più ampia misuradell’abbattimento.19. Residuano i primi cinque motivi di ricorso.19.1. Si principia illustrando il primo ed il secondo, congiuntamentescrutinabili, per sovrapponibilità di censure.20. Primo motivo: “Circa la nullità della sentenza impugnata perviolazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 111,Cost., 131 e 132, c.p.c., in relazione alla motivazione apparente del rigettodell'eccezione di insussistenza nella specie della ristretta base societaria”.20.1. La sentenza impugnata non illustra “in che modo le vicende cheNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026fisiche partecipanti le società che partecipano [OSCURATO:SOCIETA] possanocoesistere con il legame di complicità, solidarietà e reciproco controllo chedevono necessariamente contraddistinguere la fattispecie della società aristretta base societaria, che giustificherebbe la presunzione didistribuzione di utili occulti”.21. Secondo motivo: “Circa l'illegittimità della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., degli artt. 2697, 115 e 167 c.p.c., in relazione all'accertamentodella sussistenza nella specie di una ristretta base societaria legittimantela presunzione di distribuzione di utili ai soci”.21.1. Il motivo principia riportando un’ampia riproduzione testuale diun atto non indicato, verosimilmente identificabile nel ricorso in appello diuna delle due contribuenti. Si omettono quivi le relative citazioni, siccomegià riportate in seno al decimo motivo.22. Entrambi i motivi sono infondati.23. È pacifico in causa che – secondo quanto risulta dall’avviso (p. 3ric.) – “la società [OSCURATO:SOCIETA]. ‘è stata costituita con atto pubblico del30/01//2001 dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] esuccessivamente è subentrata la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la quale harilevato parte delle quote della [OSCURATO:PERSONA] l.T. ed ha assunto l'incarico diamministratrice. Nell'anno in esame, quindi, la compagine sociale era cosìcostituita: - [OSCURATO:SOCIETA]. Quota dl possesso pari al 30%; - [OSCURATO:PERSONA] l.T.[OSCURATO:SOCIETA] possesso pari al 51%; - [OSCURATO:PERSONA]. Quota pari al19%”.24. Ciò rende conto con immediata evidenza della ristrettezza dellabase partecipativa, venendo in rilievo la presenza di soli tre soci, senzache in contrario acquisisca importanza la circostanza che due di essifossero a loro volta società: a venire in rilievo, infatti, è la presenza in sédi un ristretto numero di soggetti, indifferentemente persone fisiche ogiuridiche, nella compagine sociale, a nulla rilevando i soggetti a loroNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026partecipanti le persone giuridiche socie. Invero, “nell'ipotesi di società dicapitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci dimaggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale sicomponga esclusivamente di società (sia di persone sia di capitali), senzache ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societarioche implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conconseguente vincolo di solidarietà” (Cass. n. 15274 del 2025).25. A fronte di quanto innanzi, costituisce costante insegnamento diquesta S.C. quello a termini del quale “nelle società di capitalia ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degliutili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, fermarestando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante ladimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero dellapropria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società” (così,ancora recentemente, Cass. n. 24907 del 2025).25.1. In altri termini, la ristrettezza della base partecipativa implica diper sé un elevato grado di compartecipazione dei soci e dunque laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utileextrabilancio (Cass. n. 24572 del 2014).25.2. Conseguentemente, ai fini dell’integrazione della fattispecie dellasocietà a ristretta base partecipativa, non è affatto necessario che in senoal ridotto numero di soci corra un rapporto di “complicità”, identificantesi,alla stregua di una sorta di “pactum sceleris”, con un’effettivaconcorsualità, quasi sul modello di penalistico del concorso di persone(art. 110 cod. pen.).Lo spettro degli obiettivi concretamente perseguiti da ciascuno dei soci– coincidenti o meno con quelli degli altri, viepiù in una prospettivatemporale non limitata al singolo anno d’imposta su cui cadel’accertamento – è irrilevante.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il fondamento della presunzione di distribuzione di utili riposa, infatti,puramente e semplicemente sulla ristrettezza della base partecipativa(Cass. nn. 26473 del 2024; 1947 del 2019; 5581 del 2015), atteso che, inuna compagine composta da un circoscritto numero di soci, a prescindereda contingenti convergenze (o divergenze) tra (alcuni di) loro su direzione,caratteristiche e finanche stessa sorte dell’attività sociale, sono, permassima di comune esperienza, agevoli ai soci sia l’accesso al patrimonioinformativo, ancorché occulto, sull’effettiva redditività della stessa sia, conesso, la reciprocità del controllo sulla materiale distribuzione deicorrispondenti risultati in un contesto di gestione, quantunque nonpropriamente compartecipata o condivisa (tale perché decisa ed attuataunitariamente o con l’assenso di tutti), quantomeno accettata (tale perchénon espressamente avversata: in tal caso incombendo al singolo socio cheintenda chiamarsi fuori dalla presunzione offrire puntuale prova contraria).Mette, per completezza, conto di aggiungere che “in tema didistribuzione degli utili extracontabili ai soci di societàa ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della provanon risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che noncomporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere,né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudiziinstaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generaledell'art. 11 delle preleggi” (Cass. n. 18764 del 2024).26. Tornando al caso di specie, la partecipazione, in [OSCURATO:SOCIETA], dei solitre soci Nautllus 2, [OSCURATO:PERSONA] IT e [OSCURATO:PERSONA] connotainequivocabilmente [OSCURATO:SOCIETA] come società a ristretta base partecipativa,di guisa da consentire l’ingresso alla relativa presunzione di matricegiurisprudenziale.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/202626.1. Fermo quel che precede, pur a volere, in via di mera ipotesi,accedere alla prospettazione, per quanto detto non minimamentecondivisibile, delle ricorrenti nei motivi in disamina, mette conto diaggiungere che, comunque, alla luce del caso oggetto di giudizio, la tesidelle medesime in ordine ad un conflitto di interessi tra [OSCURATO:SOCIETA] eNautilus 2 in ragione dell’obiettivo di quest’ultima di realizzareun’alienazione a società immobiliare non pare cogliere nel segno.L’ipotetico conflitto di interessi dovrebbe involgere la partecipataNautilus D, da una parte, ed una sola delle partecipanti, [OSCURATO:SOCIETA],dall’altra, nulla essendo invece rappresentato, e men che menodimostrato, circa la sussistenza del conflitto in seno, precisamente, allacompagine sociale, ossia tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli altri due soci, con particolareriguardo a [OSCURATO:PERSONA] IT. Trattasi di un difetto allegatorio non trascurabile,sol che si consideri che, da una parte, la socia persona fisica Tamagnini,ben lungi dall’essere estranea alla pretesa strategia di [OSCURATO:SOCIETA], ne èinvece intranea, come dimostrato dalla sua partecipazione alle operazionidi cessione e, dall’altra parte, per quanto leggesi finanche nel secondomotivo (laddove riporta un atto del giudizio di appello) la decisione diproseguire l’attività era fatta propria nientemeno che da [OSCURATO:SOCIETA], cui, indifetto di allegazioni di segno contrario, andava accodandosi [OSCURATO:PERSONA] IT:“Conseguentemente la [OSCURATO:SOCIETA]., con l'intento di poter giustificaredi fronte alla terza acquirente la richiesta di una ‘buona uscita’ piùsostanziosa, decideva di proseguire l'attività negli anni successivi”. Inbuona sostanza, pur a voler ritenere tracciata la linea dell’alienazione daNautilus 2, con la solidarietà (è possibile affermare “ex post”) dellaTamaglini, comunque Nautius D e con essa [OSCURATO:PERSONA] IT hanno a loro voltaassunto una strategia di adeguamento, consistente nella prosecuzione“medio tempore” dell’attività.Prosecuzione, con le modalità di sotto-contabilizzazione emersedurante gli accessi, sulla quale – giusta quanto già innanzi osservato, inNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026specie a proposito del decimo e dell’undicesimo motivo – non incideaffatto, in senso depressivo, l’obiettivo dell’alienazione. Invero, collegatol’ipotetico regime gestorio di pura conservazione sino all’alienazione, sucui puntano i motivi in disamina e più in generale il ricorso, l’obiettivo delconseguimento della “buona uscita” portava necessariamente aparametrarne l’ammontare al valore reale di [OSCURATO:SOCIETA], in ragionedell’attività che, per consentire il perfezionamento dell’operazioneimmobiliare, era destinata ad essere sacrificata: la riprova di ha nei valorinegoziati dalle parti proprio al fine del perfezionamento dell’alienazione,viepiù, come annotato in avviso, da parte di un’intranea quale laTamaglini, socia ed altresì amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e dunqueperfettamente a conoscenza dell’effettiva consistenza dell’attività, al di làdei dati contabili.Conclusivamente, la tesi delle contribuenti non trova conforto nei datidi fatto: invero, come pure già notato, sempre attestatosi l’andamentodell’attività sociale in contabilità su un piano di non remuneratività,nondimeno, ancora in sede di secondo accesso, avvenuto il 15 aprile2007, s’è confermata una situazione di patente sotto-contabilizzazione giàriscontrata in sede di primo accesso, nonostante che solo di lì ad un mese,con lettera del 22 maggio 2007, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto valere larisoluzione del contratto, presagita da [OSCURATO:SOCIETA], che, ciò nonostante,aveva deciso “di proseguire l'attività negli anni successivi”.In definitiva, [OSCURATO:SOCIETA], sin quando ha potuto, ha proseguito nellagestione dell’attività mediante realizzazione di cospicui introiti nondichiarati ed in seno ad essa [OSCURATO:PERSONA] IT, in forza della presunzionederivante dalla ristretta base partecipativa, non provando di non averricevuto anch’essa la sua parte, deve ritenersi essersene giovata.27. Con il terzo motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità della sentenzaimpugnata per omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026del fatto storico consistente nella tassazione degli utili extrabilancioaccertati già in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]”.27.1. Illegittimamente la sentenza impugnata “non pone a fondamentodel giudizio sull’esistenza o meno di una doppia tassazione dei medesimiutili[,] prima in capo alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA] ed indi in capo allasocietà partecipante [OSCURATO:PERSONA] IT, il fatto storico certo agli atti di causa percui i presunti utili occulti sono stati accertati e ripresi a tassazione già incapo alla società [OSCURATO:SOCIETA] con l'avviso di accertamento emesso neiconfronti della stessa”.28. Il motivo è inammissibile.Incorre nella preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di meritoai sensi dell’allora vigente art. 348-ter cod. proc. civ., attuale art. 360,comma 4, cod. proc. civ.Non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivo di cui laCTR avrebbe pretermesso l’esame, dolendosi piuttosto della mancatacondivisione di una mera prospettazione giuridica in chiave difensiva.30. Con il quarto motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, e 53, Cost., pernon avere accertato la doppia tassazione del medesimo presupposto”.30.1. “Con riguardo alle società di capitali il D.Lgs. 344/2003, istitutivodell'IRES, ha […] conformato la tassazione sulle stesse, non come accontodella tassazione sui soci, ciò che contraddistingueva l'IRPEG, ma allastregua di un prelievo definitivo, svincolato dalla tassazione sui soci, iquali, eventualmente e soltanto in quanto effettivamente percepiscano idividendi dalle proprie partecipate in seguito ad apposita deliberaassembleare, vedranno i propri redditi da partecipazione sottoposti ad unatassazione non integrale, bensì opportunamente modulata dal legislatorein una porzione variabile tra il 40% ed il 49,72%, in ragione della tipologiadi partecipazione”. “Tale imponibilità parziale in capo ai soci (al pari delNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026precedente istituto del credito di imposta vantato dagli stessi soci), haappunto la funzione di evitare una doppia imposizione del medesimoreddito, prima in capo alla società e successivamente in capo ai socimedesimi”. “I giudici di merito non hanno considerato che l'avviso diaccertamento è illegittimo perché pone in essere una doppia imposizionedel medesimo reddito presunto in capo alla contribuente ed in capo allasocietà partecipata in violazione dell'art 53 Cost.”. “l'Ufficio tassa talipresunti utili integralmente in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] IT, dopo avere tassatosempre integralmente gli stessi presunti utili in capo alla societàpartecipata [OSCURATO:SOCIETA], tramite l'avviso di accertamento presupposto,senza l'applicazione del meccanismo della tassazione percentuale impostodalla legge per temperare l'imposizione del medesimo presupposto in capoa più soggetti.31. Il motivo, pur pregevolmente svolto, è infondato.Corrisponde al consolidato insegnamento di questa S.C., cui il Collegiointende espressamente dare continuità, l’affermazione a termini dellaquale il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione degli utilisocietari, inteso a mitigare la tassazione degli utili distribuiti ai soci sulrilievo della tassazione a monte sopportata dalla società, trovaapplicazione esclusivamente in caso di redditi regolarmente dichiarati daquest’ultima in un documento contabile (Cass. n. 8730 del 2021), nonanche in caso di redditi non contabilizzati, non dichiarati e quindi di per sésottratti a qualsivoglia tassazione, in capo alla società come ai soci: redditii quali, pertanto, una volta accertati per altra via, soggiacciono adordinario meccanismo imputativo, in misura intera e non ridotta (Cass. n.9137 del 2021).Nel secondo caso, infatti, non viene in rilievo l’art. 47 tuir (Cass. nn.26317 del 2020; 34282 del 2019).Ne offre conferma il tenore letterale del primo periodo del comma 1 didetto articolo vigente “ratione temporis”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Per vero, l’arco temporale di vigenza di detto periodo spaziadall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, introduttivo dell’IRES,sino alla soppressione disposta dall’art. 1, comma 1004, lett. a), l. n. 2005del 2017.In tale arco temporale, esso stabiliva che “gli utili ‘distribuiti’ [enfasiaggiunta] in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societào dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione,concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivolimitatamente al 40 per cento del loro ammontare”.La previsione, dunque, evocava espressamente la fattispecie delladistribuzione degli utili, di necessità previamente contabilizzati.Mette conto per completezza di aggiungere che, pur dopo lasoppressione cui s’è accennato, il nuovo regime di tassazione (in luogodella tassazione con aliquote marginali su una base imponibile parziale)non si sottrae al presupposto della contabilizzazione. A tal riguardo, siasufficiente brevemente rilevare che la legge n. 205 del 2017, giusta icommi da 999 a 1006 dell’art. 1, ha modificato la disciplina di 5assazionedegli utili percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendoomogeneo il trattamento delle partecipazioni qualificate e nel senso diassoggettare entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, che,evidentemente, presuppone in “re ipsa” la contabilizzazione (in particolarmodo, per effetto delle modifiche di cui al comma 1003, il primo ed ilsecondo periodo del comma 1 dell’art. 27 DPR n. 600 del 1973, società edenti “operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolod'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cuiall'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisicheresidenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensidelle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testounico”).Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026Stante quanto precede, corrisponde al vero, come dedotto nel motivo,che l’art. 47 tuir ha introdotto un meccanismo mitigatorio fondato sullalimitazione ad una certa percentuale della concorrenza degli utili allaformazione dell’imponibile complessivo del socio; ma un tanto ha fatto inrelazione, tuttavia, esclusivamente agli “utili ‘distribuiti’ in qualsiasi formae sotto qualsiasi denominazione”.In altri termini, l’art. 47 tuir, con l’adozione di un sistema di parzialeesclusione della tassazione degli utili, ha bensì segnato il passo rispetto, invigenza dell’IRPEG, al sistema imputativo temperato attraverso ilriconoscimento, esso pure ad evidenti scopi mitigatori, di un creditod’imposta ai soci; nondimeno, il presupposto della nuova architetturadell’art. 47 tuir, accordando un beneficio ai soci, riposa sul palesamentoda parte della società degli utili loro distribuiti.32. Con riguardo, invece, agli utili extrabilancio, non sussiste ilpresupposto della mitigazione degli effetti di “una doppia imposizione chenon v'è mai stata” (Cass. n. 5567 del 2023, in motiv., par. 9.3, p. 9; Cass.n. 3882 del 2023, in motiv., p. 12), proprio perché gli utili, già in seno allasocietà, sono stati occultati: tale presupposto non sussiste a livellocontabile, perché gli utili non sono stati registrati nella contabilità dellasocietà proprio al fine di sottrarli a tassazione sia in capo alla medesimache in capo ai soci; né sussiste a livello giuridico, perché, in tanto l’art. 47tuir (ed ora l’art. 27 DPR n. 600 del 1973) accorda il beneficio dellamitigazione in quanto la società si sia, essa medesima, quale soggettogiuridico dotato di autonoma personalità, anche ai fini fiscali, differente daisingoli soci, fata carico del carico fiscale incombentele.32.1. Ora, dovendosi, per doveroso esercizio della potestà impositiva(artt. 23 e 53 Cost.), procedere comunque (ossia nonostante il fatto dellanon contabilizzazione) al recupero a tassazione degli utili extrabilancio(altrimenti emersi ed accertati), inapplicabile l’art. 47 tuir, il qualeperimetra il suo ambito di operatività alla “distribuzione” degli utili, ossiaNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026all’attribuzione, per effetto di un atto formale (la delibera) di consistenzeinglobate nel patrimonio della società (soggetto giuridico non a caso, perla forma assunta, dotato di autonomia patrimoniale perfetta) ai soci(soggetti altri e distinti dalla prima cui pure partecipano), lo schema diriferimento è, e non potrebbe non essere, quello della trasparenza: lasocietà è trasparente alla medesima stregua, ex art. 5 tuir, delle società dipersone, prive di autonomia patrimoniale, perché i soci, utilizzando lasocietà pur di capitali in guise identiche rispetto ad una società semplice,si sono posti nelle condizioni di rendere irrilevante lo schermo delladistinta personalità sociale, atto a fondare il regime di tassazione dell’art.47 tuir, sopportandone le conseguenze.È per questa ragione che – come già osservato (Cass. n. 35293 del2022, in motiv. pp. 5 ss., “passim”) – esula dalla convergentericostruzione letterale e sistematica qui sopra illustrata “alcun intentoparasanzionatorio dell’interprete”: infatti, puramente e semplicemente, “ilbeneficio dell’esenzione parziale […] viene […] meno poiché la ripartizionedel maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica la perdita delbeneficio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenzatrova fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione inforza unicamente del bilancio di esercizio”; talché “l’utile extrabilancio,non rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 81 e seguenti tuir, diviene inultima analisi un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizioneche lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’art.5 tuir e di cui agli artt. 115 e 116 tuir”.33. Infine, con il quinto motivo si denuncia: “Circa l'illegittimità dellasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2697, c.c., in quantofondato su di una doppia presunzione e, in ogni caso, in quanto privo dellaprova degli utili occulti di cui presume la distribuzione”.Numero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/202633.1. “La sentenza impugnata è illegittima per avere confermatol'avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IT, fondato su diun'illegittima doppia presunzione in relazione al secondo presuppostodell'avviso di accertamento, ovverosia all'utile presunto in capo allasocietà partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. Tale presupposto è incerto, per due ordinidi ragioni: in quanto accertato in via presuntiva ed in quanto accertatotramite un avviso di accertamento ancora ‘sub iudice’ (al momento in cuisi scrive il presente appello [così letteralmente a p. 32 ric.], giàparzialmente annullato)”. “Ove un utile sociale non esista, non puòpresumersi la sua distribuzione […]”.34. Il motivo è infondato.Può agevolmente sgombrarsi il campo dall’obiezione riguardantel’essere l’avviso diretto a [OSCURATO:SOCIETA] ancora “sub iudice”. Invero, lariunione disposta già in appello delle cause promosse da [OSCURATO:SOCIETA] eNautilus IT accomuna entrambe le società nelle medesime sortiprocessuali.Neppure la prima parte del motivo coglie nel segno.In caso di società a ristretta base partecipativa, qual è [OSCURATO:SOCIETA], incapo alla quale vengano induttivamente accertati maggiori utili noncontabilizzati, l’emersione di questi non integra una presunzione, ma unfatto, cui si applica la presunzione di distribuzione in virtù di un altro fatto,rappresentato dalla ristretta compagine sociale.Di conseguenza decentrata si rivela censura volta a denunciarel’illegittimo impiego di una pretesa, ma inesistente, doppia presunzione.Da tempo, invero, questa S.C. insegna che la prova presuntiva che,come nella specie, sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze,ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità,precisione e concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguatogrado di attendibilità al fatto ignoto, il quale cessa pertanto di essere talee diventa noto: ciò risolvendo l'equivoco logico che si cela nel divieto diNumero registro generale 26966/2017Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 13919/2026Data pubblicazione 13/05/2026doppie presunzioni (cfr. ad es. Cass. n. 27982 del 2020). Pertanto, chenon è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni disecondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697cod. civ. né ad altre norme; è ben possibile che il fatto noto, accertato invia presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, fermarestando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, intermini di gravità, precisione e concordanza, idonee a fondarel'accertamento del fatto ignoto (Cass. n 23860 del 2020).35. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 12.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 13919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris