CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 23356/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16680-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 425/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto trasferte R.G.N.16680/2021 Cron. Rep. Ud.26/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1016/20, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto parzialmente le opposizioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] a r.l. avverso una intimazione di pagamento e il successivo decreto ingiuntivo, originati da un verbale di accertamento dell’Inps relativo ad omessa contribuzione in relazione ai pagamenti effettuati per trasferte ai propri dipendenti. Si trattava in particolare di due categorie di addetti: alcuni alla lavorazione del pesce, altri alla manutenzione e pulizia di vari supermercati Esselunga. Riteneva la Corte che per nessuna delle due tipologie di lavoratori sussistessero i requisiti dell’art.51, co.5 e 6 d.P.R. n.917/86. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., si limitava a conferire procura senza svolgere attività difensiva. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86, per non avere la Corte applicato la citata norma agli addetti alla lavorazione del pesce. Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 quinquies, co.1 d.l. n.193/16, conv. con modif. in l. n.225/16, per non avere la Cortericonosciuto i presupposti del trasfertismo ex art.51, co.6 d.P.R. n.917/86 relativamente ai lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione dei siti Esselunga. Il primo motivo è inammissibile. Riguardo agli addetti alla lavorazione del pesce, la Corte ha rilevato che non risultava nei contratti di assunzione il luogo di lavoro presso la sede di Pioltello, e che si era realizzato, in realtà , un trasferimento duraturo dei lavoratori presso il diverso stabilimento di Biandrate dove veniva svolta la lavorazione del pesce. Sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo critica,nella sostanza, l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza, in particolare contestando che: a) il luogo di assunzione in Pioltello risultava de facto, b) le trasferte erano state pagate per un limitato periodo inziale quando lo spostamento a Biandrate era ancora provvisorio, avvenuto con grande celerità e senza preavviso. Tali circostanze di fatto non sono deducibili in questa sede, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme basata sugli stessi accertamenti in fatto compiuti nei due gradi, con conseguente inammissibilità della censura di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c.(art.360, co.4 c.p.c.). Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appello ha rilevato che: a) per vari lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione degli esercizi era indicata,in contratto, la sede lavorativa; b) per gli altri lavoratori, le allegazioni della cooperativa erano generiche e non consentivano di assumere, ai sensi dell’art.51, co.6 d.P.R. n.917/86, lo svolgimento di attività sempre in luoghi variabili e diversi, non potendo escludersi l’adibizione continuativa al medesimo esercizio. Riguardo al punto sub a), il motivo non propone alcuna censura. Rispetto ai lavoratori senza indicazione di sede lavorativa in contratto, va premesso che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/2011, Cass.23051/2017, Cass.23996/2024). In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/2018). Era dunque onere della cooperativa, come affermato dalla Corte d’appello, dimostrare che i lavoratori venivano adibiti a lavorazioni in esercizi sempre variabili e diversi, laddove l’allegazione generica – sul punto il motivo non adduce alcuna specifica contestazione – ha impedito di provare il citato requisito dell’art.51, co.6 d.P.R. n.917/86. La sentenza impugnata non è dunque incorsa in alcuna violazione di legge laddove ha escluso che il requisito dello spostamento temporaneo tipico della trasferta ex art.51, co.6 d.P.R. n.917/86 sia in re ipsa, proprio perché i lavoratori potrebbero essere stati dislocati in modo conti