CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43/RG 21640 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. su rinuncia ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissib4 iiricorgii e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 /