CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.396/2021pubblicata in data 22 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissa