Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 37401/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.635 cod. pen. ascrittogli, per difetto di querela.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per saltum, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'erronea valutazione in tema di procedibilità, dal momento che i fatti risultano aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede.

Pertanto, ove non si intendesse sollevare l'incidente di costituzionalità per violazione degli art. 3 e 76 Cost. per irragionevolezza, a fronte della diversa soluzione normativa adottata dal legislatore nella disciplina del furto, non potrebbe che procedersi all'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso risulta, ad oggi, non più fondato, in ragione dello ius superveniens entrato in vigore nelle more.

L'imputazione di danneggiamento continuato per cui si procede concerne una condotta avente come oggetto materiale la serratura del portone di un magazzino, al fine di introdursi al suo interno, e la rigatura delle portiere di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Solo in relazione al secondo episodio, avuto riguardo alla locuzione «esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede», in esclusivo riferimento al suddetto veicolo, è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

Al momento della proposizione del ricorso, invero, permaneva la procedibilità di ufficio per le ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.

Le conseguenti tensioni sistematiche evidenziate dall'Ufficio ricorrente, nondimeno, risultano preventivamente intercettate e risolte dall'intervento del Legislatore.

All'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (che ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.), infatti, è stata introdotta la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento che abbia come oggetto materiale cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, restando confermata la procedibilità ex officio per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. 4.

La ventilata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente assimilabili non è, dunque, più minimamente ipotizzabile e, soprattutto, l'errore originario del Tribunale non ha più ragione di essere corretto, alla luce del novum legislativo.

Il principio di economia processuale, espressione della necessaria ragionevole durata del processo, invero, impone di escludere la ritualità di un annullamento disposto al solo fine di ottenere una pronuncia di improcedibilità, analoga a quella irritualmente già emessa.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.635 cod. pen. ascrittogli, per difetto di querela. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per saltum, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'erronea valutazione in tema di procedibilità, dal momento che i fatti risultano aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede. Pertanto, ove non si intendesse sollevare l'incidente di costituzionalità per violazione degli art. 3 e 76 Cost. per irragionevolezza, a fronte della diversa soluzione normativa adottata dal legislatore nella disciplina del furto, non potrebbe che procedersi all'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso risulta, ad oggi, non più fondato, in ragione dello ius superveniens entrato in vigore nelle more. L'imputazione di danneggiamento continuato per cui si procede concerne una condotta avente come oggetto materiale la serratura del portone di un magazzino, al fine di introdursi al suo interno, e la rigatura delle portiere di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Solo in relazione al secondo episodio, avuto riguardo alla locuzione «esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede», in esclusivo riferimento al suddetto veicolo, è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Al momento della proposizione del ricorso, invero, permaneva la procedibilità di ufficio per le ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. Le conseguenti tensioni sistematiche evidenziate dall'Ufficio ricorrente, nondimeno, risultano preventivamente intercettate e risolte dall'intervento del Legislatore. All'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (che ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.), infatti, è stata introdotta la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento che abbia come oggetto materiale cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, restando confermata la procedibilità ex officio per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. 4. La ventilata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente assimilabili non è, dunque, più minimamente ipotizzabile e, soprattutto, l'errore originario del Tribunale non ha più ragione di essere corretto, alla luce del novum legislativo. Il principio di economia processuale, espressione della necessaria ragionevole durata del processo, invero, impone di escludere la ritualità di un annullamento disposto al solo fine di ottenere una pronuncia di improcedibilità, analoga a quella irritualmente già emessa. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 37401/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris