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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 29.04.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 01.12.2020 dal Tribunale della medesima città che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa.

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che attraverso i denunciati vizi della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciano in buona sostanza il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono deducibili nella presente sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, laddove peraltro quanto all'episodio ai danni di Cantarini era intervenuta pronuncia assolutoria da parte del primo giudice ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art.597, comma 1 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale, infatti, ha applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752; Sez. 3, n. 25806 del 11/5/2022, Vitale, Rv. 283470); laddove il riferimento al "puntualmente accertata" afferisce peraltro unicamente alla valutazione operata in sede di verifica del decorso del termine di prescrizione (a fronte di recidiva considerata dal giudice di primo grado e comunque non oggetto di censura da parte dell'appello).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 29.04.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 01.12.2020 dal Tribunale della medesima città che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che attraverso i denunciati vizi della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciano in buona sostanza il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono deducibili nella presente sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, laddove peraltro quanto all'episodio ai danni di Cantarini era intervenuta pronuncia assolutoria da parte del primo giudice ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta vizio di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art.597, comma 1 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale, infatti, ha applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752; Sez. 3, n. 25806 del 11/5/2022, Vitale, Rv. 283470); laddove il riferimento al "puntualmente accertata" afferisce peraltro unicamente alla valutazione operata in sede di verifica del decorso del termine di prescrizione (a fronte di recidiva considerata dal giudice di primo grado e comunque non oggetto di censura da parte dell'appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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