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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01914/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26785/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile in favore di quest' ultimo e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava la provvisionale pari ad euro 40.000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con due motivi fra loro connessi, vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto tipico di truffa, mancando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo.

3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio.

4. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte con entrambi i motivi sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva.

I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno di [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dal predetto imputato consistiti nell' offrire in vendita un bene immobile privo delle necessarie licenze amministrative ed in assenza di un titolo di proprietà, rilasciando una fideiussione rivelatasi invalida.

In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dal Donato rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato.

La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurímis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296.

Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

L? imputato va, altresì condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26785/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile in favore di quest' ultimo e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava la provvisionale pari ad euro 40.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con due motivi fra loro connessi, vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto tipico di truffa, mancando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte con entrambi i motivi sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno di [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dal predetto imputato consistiti nell' offrire in vendita un bene immobile privo delle necessarie licenze amministrative ed in assenza di un titolo di proprietà, rilasciando una fideiussione rivelatasi invalida. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dal Donato rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurímis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. L? imputato va, altresì condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in R