CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso sull'uso personale della sostanza stupefacente è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti — come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale provento del reato, le censure dei tre ricorrenti sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita del bene confiscato, a fronte della motivata correlazione dl denaro in sequestro con il profitto del reato (quale provento dell'attività di spaccio); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]$ e