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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 23027/2026

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i Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si contro-deduceai rilievi del Procuratore Generale e si insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversol'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, indata 12.02.2026, con la quale è stato respinto l'appello presentato, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., riguardo al provvedimento del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Milano del 10.11.2025, che ha rigettato l'istanza direvoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata neiconfronti del predetto, a seguito della nuova richiesta avanzata dal P.m. dopol’annullamento della prima ordinanza cautelare, in ordine al reato associativo di cuial capo OE), che contempla i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, 416-bis.1cod. pen. e

4. Legge n. 146/2006.

Il primo, relativo, quanto alla posizione specificacontestata al ricorrente, ad organizzazione criminosa avente quali referenti CosimoMarullo e [OSCURATO:PERSONA], operante in prevalenza su Napoli – cd. filiera napoletana– sulla base di stabili accordi economici con più organizzazioni criminali eprincipalmente, ma non esclusivamente, con il gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la prospettazione accusatoria, il gruppo tratteneva percentuali concordateper la messa a disposizione del sodalizio facente capo a Falavigna e Ballaera alloscopo di ‘lavaggio’ dell'i.v.a. di numerose complesse strutture societarie nellapropria disponibilità, costituite anche attraverso il reinvestimento di capitali illecitidel clan camorristico di [OSCURATO:PERSONA] di Scampia, grazie alle relazioni familiari e amicaliintercorse tra gli associati, sovente intestate a prestanome reperiti dai membri delgruppo in oggetto ma anche provvedendo direttamente a transazioni finanziariefinalizzate all'emissione e al successivo utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,per provvedere direttamente al ‘lavaggio’ dell'i.v.a.; organizzazione avente ladisponibilità diretta o indiretta di numerose società nazionali missing trader e bufferestere.

Ai componenti dell’associazione è, altresì, contestata l’aggravante di avercommesso il fatto con il contributo di un gruppo criminale organizzatotransnazionale, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, costituito dallafederazione delle diverse organizzazioni criminali descritte ai vari capi diimputazione formulati.2.Il ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore di fiducia, deduce tremotivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione permanifesta illogicità e apparenza della motivazione in ordine alla concretezza epersistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva su elementi fattuali risalentie su una valutazione manifestamente illogica del quadro complessivo.Il Tribunale, per giustificare l'attualità del rischio, fa riferimento a conversazioniintercettate e chat rinvenute nei dispositivi sequestrati agli indagati nel novembre2024, le quali dimostrerebbero una "perdurante operatività" del ricorrente fino adottobre 2024.Tale argomentazione incorre in un palese vizio logico.

I fatti citati sono tuttiantecedenti al primo provvedimento restrittivo (novembre 2024) e al lungo periododi detenzione sofferto.

Essi possono descrivere la pericolosità dell'indagato all'epocadei fatti, ma non possono, senza un'ulteriore e specifica argomentazione, dimostrarel'attualità di tale pericolosità a febbraio 2026, dopo oltre un anno di eventi processualie cautelari che hanno inciso profondamente sulla struttura associativa.Il Tribunale liquida l'argomento difensivo relativo alla disarticolazione delsodalizio affermando che "non è accaduto questo con l'arresto di Schisano eBencivengo" e che i fratelli Marullo, latitanti, "hanno strutture e risorse ancheall'estero per continuare ad operare".Tale motivazione è meramente apparente e assertiva.

Non viene, infatti, spiegatoin che modo il prevenuto, detenuto, potrebbe oggi riattivare contatti con sodalilatitanti o reinserirsi in una struttura operativa la cui attuale funzionalità, con specificoriferimento al suo ruolo, non è concretamente dimostrata ma solo presunta sulla basedi accadimenti passati.2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di fuga.Anche la valutazione sul pericolo di fuga risulta viziata da manifesta illogicità.Il Tribunale fonda tale pericolo su due elementi: la fuga di coindagati (Marullo)e i passati legami del prevenuto con gli [OSCURATO:PERSONA], desunti da documenti rinvenutinella sua abitazione nel novembre 2024.

Tuttavia, l'ordinanza stessa dà atto che talidocumenti sono datati: la carta d'identità degli [OSCURATO:PERSONA] era "scaduta nelnovembre 2024" e la carta di debito della [OSCURATO:PERSONA] era "solo recentementescaduta (03/2025)".

A febbraio 2026, tali elementi hanno perso gran parte della loroL'illogicità della motivazione emerge in modo lampante laddove il Tribunaleliquida un fatto storico di segno contrario, di eccezionale rilevanza, derivante dal datodi fatto secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo la scarcerazione, a seguito dell’annullamento delprimo titolo cautelare, non si è allontanato dal territorio italiano.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge per apparenza dellamotivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della misura e all’impossibilità didisporre gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico.Il Tribunale ha ritenuto la custodia in carcere l'unica misura adeguata, superandola presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e rigettando la richiestasubordinata di arresti domiciliari.

La motivazione, tuttavia, è meramente apparentee si basa su clausole di stile.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice hal'obbligo di fornire una motivazione rafforzata per giustificare l'inadeguatezza di ognialtra misura meno afflittiva, specialmente a fronte di una richiesta difensiva specificae documentata circa la disponibilità di un domicilio idoneo.L'ordinanza impugnata si sottrae a tale obbligo, utilizzando una formulastereotipata applicabile a chiunque sia indagato per reati commessi con mezzitecnologici, violando così l'art. 275 cod. proc. pen. e incorrendo nel vizio dimotivazione apparente.

Inoltre, il Tribunale, pur riconoscendo che la presunzione dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera in forma "temperata", non essendoil [OSCURATO:PERSONA] intraneo a clan, di fatto la applica in modo assoluto, omettendo quellavalutazione rigorosa e specifica sulla proporzionalità che proprio la natura"temperata" della presunzione imporrebbe.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenzadi richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnatole conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo – che lamenta, in buona sostanza, che la motivazione sirisolverebbe in una petizione di principio, perché non assolverebbe all’obbligomotivazionale circa la dovuta valutazione individualizzata e attuale, che colleghi lapersonalità dell'indagato e le circostanze odierne ad una probabilità concreta edmanifestamente infondato.Innanzitutto, il ricorrente non si confronta con la parte di decisione – costituentela premessa del ragionamento svolto sotto il profilo cautelare – che evidenzia il suoruolo di spicco nell’ambito del sodalizio alla cui espansione si assume che egli abbiacontribuito con la predisposizione di nuove alleanze con altre consorterie (si veda intermini, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287296 – 01).Ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso nuovamente contestare o ridimensionare conl’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., presentata il 30 ottobre 2025, ancor prima chequesta Corte si pronunciasse sul provvedimento, dinanzi ad essa impugnato, con cuiil Tribunale, con ordinanza del 15 luglio 2025, aveva rigettato la richiesta di riesamedell’ordinanza genetica applicativa della misura custodiale in argomento.Come si spiega in premessa nel provvedimento impugnato, il Giudice per leindagini preliminari, con provvedimento depositato il 10.11.25, oggetto diimpugnazione, ha respinto l'istanza richiamando il contenuto del provvedimento concui aveva applicato la custodia in carcere quale espressione delle esigenze cautelariancora permanenti e non elise “dal mero decorso del tempo in regime cautelare".

Haosservato di avere già esposto le ragioni della attendibilità del collaboratoreTamburrino; di avere già valutato, in sede applicativa, molti degli aspetti evidenziatidal difensore, e rilevato che l'esclusione per alcuni indagati della aggravante ex art416 bis.1 cod. pen. non era affatto pacifica, perché costituiva oggetto dì pronuncedel Tribunale del Riesame che erano state impugnate dal P.M. procedente.In data 4 novembre 2025, vale a dire sei giorni prima del provvedimento dirigetto del Giudice per le indagini preliminari appena richiamato, questa Corte (Sez.3, Sentenza n. 9077 del 4.11.2025, dep. 09/03/2026) ha dichiarato inammissibile ilricorso promosso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 15 luglio2025, rimandando alle pagg. 30-32 di tale provvedimento, confermativo di quellogenetico del Giudice per le indagini preliminari del 3 giugno 2025 di applicazione dellamisura custodiale di cui trattasi (emesso all’esito dell’annullamento del primoprovvedimento custodiale, censurato per difetto di autonoma motivazione, risalenteal 6 dicembre 2024).A ben vedere, rispetto alla fase cautelare esauritasi con il procedimento diriesame ora descritto, nulla di specifico e di ulteriore è emerso.Lo stesso ricorso in scrutinio si limita a rilievi generici, che fanno tra l’altro levasul lasso di tempo trascorso tra l’annullamento della prima ordinanza genetica el’esecuzione della seconda, del quale si era evidentemente già tenuto conto, per levalutazioni del caso, sia nel momento in cui è stato disposto il ripristino della custodiain carcere (e ciò anche con riferimento al pericolo di fuga, rispetto al quale si eraevidenziato come il ricorrente avesse uno stabile radicamento negli [OSCURATO:PERSONA](disponibilità patrimoniali, carta di credito e documento d’identità), sia nella fasesuccessiva da parte del Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato.

Questoevidenzia innanzitutto che l’appello proposto dalla difesa lamenta la motivazioneapparente con cui il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’istanza, sia conriferimento all'attendibilità di Tamburrino, sia con riferimento all'esistenza di riscontriindividualizzanti, facendo riferimento a dichiarazioni incongruenti del collaboratore,vaghe, con riferimenti smentiti (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), e che, nel resto,l’appello, non è altro che una riproposizione quasi testuale dell'istanza ex art. 299cod. proc. pen. anche nelle conclusioni formulate.Quindi, ha concluso il Tribunale del riesame, quanto al presupposto di cui all'art.273 del codice di rito, che il tema era stato già verificato dal medesimo Tribunale inoccasione della recente pronuncia emessa, rappresentante un punto di riferimentoancor più attuale rispetto al provvedimento genetico richiamato dal Giudice per leindagini preliminari nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale in quellaoccasione evidenziato il rilievo indiziario di molteplici intercettazioni risalenti al 2021quale fondamento del ricostruito ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio di cui al capo OE, adintegrazione di quanto esposto nel provvedimento genetico.Dopo aver ripassato in rassegna gli elementi emersi a carico del prevenuto checostituivano il principale oggetto di censura, e ribadito quindi il ruolo attribuito alricorrente, il Tribunale ha, comunque, dato conto della prognosi effettuata sullapermanenza del pericolo di reiterazione, illustrando gli elementi che denotano latotale assenza di segnali di interruzione della condotta, per non essere affattoparagonabile la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella di Ballera e Mezzatesta, a frontedell’ampia collaborazione offerta da ciascuno di questi agli inquirenti (non è chiaro sead essi si riferisca l'istanza difensiva, precisa il Tribunale del riesame stante la suagenericità) «ma è evidente che la situazione non è assimilabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] chenon ha mostrato alcuna volontà di cesura con il contesto, checché la difesa parli diun autonomo allontanamento che si sarebbe registrato già nel 2022, inverosconfessato dal più recente materiale emerso dal sequestro degli apparecchi telefonicidi alcuni imputati, che rivela una attuale vivace operatività interrotta solo dallaesecuzione dei provvedimenti cautelari.» (così testualmente nel provvedimentoimpugnato a pag. 15).Ugualmente generica, osserva poi il Tribunale, «è la indicazione relativa alridimensionamento di alcune incolpazioni: la esclusione della aggravante ex art 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai componenti del diverso sodalizio di cui al capo OD neilegami di costoro con il clan Nuvoletta (sulla scorta di pronunce di questo Tribunaleche in cassazione hanno trovato conferma) non può avere alcun riflesso sui diversilegami che il diverso sodalizio mafioso di cui al capo OE, di cui [OSCURATO:PERSONA] è organizzatore,aveva con la consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]».Indi ha concluso il Tribunale del riesame che «[n]essun elemento di novità èdunque intervenuto per indurre ad una rivalutazione dei presupposti cautelari, talinon essendo, anche nella loro valutazione congiunta, quelli che la difesa elenca nelleultime pagine dell’istanza ex art 299 cod. proc. pen. e nell'atto di appello persuggerire una attenuazione delle esigenze cautelari recentemente valutate» dalmedesimo Tribunale nel provvedimento che rigettava la richiesta di riesamedell’ordinanza genetica – provvedimento che, come sopra detto, è oramai definitivoper essere stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione propostonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Nel rendere tale motivazione il Tribunale del riesame ha, quindi, integralmenterichiamato i passaggi argomentativi del precedente provvedimento emesso in sededi riesame, che aveva, in buona sostanza, messo in evidenza come nessun elementofosse stato addotto dalla difesa per contrastare la presunzione ex lege rispetto alpericolo di recidiva, desumibile, anche concretamente, dal ruolo di rilievo attribuitoal [OSCURATO:PERSONA], per nulla esecutivo ma organizzativo e propulsivo, espressione diesperienza acquista e di legami stretti nel tempo.3.

Quanto al profilo cautelare legato al pericolo di fuga, esso deve ritenersiassorbito dal momento che lo stesso Tribunale del riesame ha già evidenziato come«[i]n ogni caso anche il solo rischio di recidiva è di tale grado da richiedere di esseresalvaguardato con la custodia in carcere.

Non solo per via della presunzione legale diidoneità di detta misura», applicabile alla fattispecie in esame risultando la misuraimposta al [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore di un sodalizio finalizzato alla commissione direati tributari, di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di danaro con l’aggravantedella transnazionalità e dell’agevolazione mafiosa, «ma per la natura dei reati di cuisi teme il ripetersi e per il concreto ruolo organizzativo e non solo esecutivo diPerillo.».In tal modo il Tribunale del riesame ha offerto una congrua motivazione inpositivo sulla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e della idoneità dellasola misura carceraria a fronteggiarlo, aggiungendo altresì che anche «dal domicilio- o sottoposto a misura non detentiva - [OSCURATO:PERSONA] potrebbe facilmente riattivarsi nonessendo prevedibile la spontanea osservanza delle prescrizioni che le connotano (inparticolare quella degli arresti domiciliari) in un contesto in cui il sodalizio diappartenenza ha fatto costante ricorso a prestanome, a schede telefoniche intestatea soggetti compiacenti, a sistemi di comunicazione protetti, all'impiego di nicknamedietro ai quali nascondersi.».Discende, da quanto osservato, la genericità e manifesta infondatezza di tutti imotivi di ricorso, giacché, a fronte di un congruo corredo argomentativo, che nondenuncia evidenti illogicità, avendo il giudice del merito rispettato i parametri dellarazionalità e completezza, le critiche del ricorrente si rivelano generiche, mancandodi correlare le ragioni argomentate nella decisione impugnata con quelle poste afondamento dell'atto di impugnazione (come viceversa richiede l'art. 581, comma 1,lett. a) c.p.p.), finendo così con l’ignorare le argomentazioni del provvedimentocensurato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) e producendosi in unarivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, inammissibilmente confutativa(Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287512).4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Teresa BelmonteRenata [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si contro-deduceai rilievi del Procuratore Generale e si insiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversol'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Riesame, indata 12.02.2026, con la quale è stato respinto l'appello presentato, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., riguardo al provvedimento del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Milano del 10.11.2025, che ha rigettato l'istanza direvoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata neiconfronti del predetto, a seguito della nuova richiesta avanzata dal P.m. dopol’annullamento della prima ordinanza cautelare, in ordine al reato associativo di cuial capo OE), che contempla i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, 416-bis.1cod. pen. e 4. Legge n. 146/2006. Il primo, relativo, quanto alla posizione specificacontestata al ricorrente, ad organizzazione criminosa avente quali referenti CosimoMarullo e [OSCURATO:PERSONA], operante in prevalenza su Napoli – cd. filiera napoletana– sulla base di stabili accordi economici con più organizzazioni criminali eprincipalmente, ma non esclusivamente, con il gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la prospettazione accusatoria, il gruppo tratteneva percentuali concordateper la messa a disposizione del sodalizio facente capo a Falavigna e Ballaera alloscopo di ‘lavaggio’ dell'i.v.a. di numerose complesse strutture societarie nellapropria disponibilità, costituite anche attraverso il reinvestimento di capitali illecitidel clan camorristico di [OSCURATO:PERSONA] di Scampia, grazie alle relazioni familiari e amicaliintercorse tra gli associati, sovente intestate a prestanome reperiti dai membri delgruppo in oggetto ma anche provvedendo direttamente a transazioni finanziariefinalizzate all'emissione e al successivo utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,per provvedere direttamente al ‘lavaggio’ dell'i.v.a.; organizzazione avente ladisponibilità diretta o indiretta di numerose società nazionali missing trader e bufferestere. Ai componenti dell’associazione è, altresì, contestata l’aggravante di avercommesso il fatto con il contributo di un gruppo criminale organizzatotransnazionale, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, costituito dallafederazione delle diverse organizzazioni criminali descritte ai vari capi diimputazione formulati.2.Il ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore di fiducia, deduce tremotivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione permanifesta illogicità e apparenza della motivazione in ordine alla concretezza epersistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva su elementi fattuali risalentie su una valutazione manifestamente illogica del quadro complessivo.Il Tribunale, per giustificare l'attualità del rischio, fa riferimento a conversazioniintercettate e chat rinvenute nei dispositivi sequestrati agli indagati nel novembre2024, le quali dimostrerebbero una "perdurante operatività" del ricorrente fino adottobre 2024.Tale argomentazione incorre in un palese vizio logico. I fatti citati sono tuttiantecedenti al primo provvedimento restrittivo (novembre 2024) e al lungo periododi detenzione sofferto. Essi possono descrivere la pericolosità dell'indagato all'epocadei fatti, ma non possono, senza un'ulteriore e specifica argomentazione, dimostrarel'attualità di tale pericolosità a febbraio 2026, dopo oltre un anno di eventi processualie cautelari che hanno inciso profondamente sulla struttura associativa.Il Tribunale liquida l'argomento difensivo relativo alla disarticolazione delsodalizio affermando che "non è accaduto questo con l'arresto di Schisano eBencivengo" e che i fratelli Marullo, latitanti, "hanno strutture e risorse ancheall'estero per continuare ad operare".Tale motivazione è meramente apparente e assertiva. Non viene, infatti, spiegatoin che modo il prevenuto, detenuto, potrebbe oggi riattivare contatti con sodalilatitanti o reinserirsi in una struttura operativa la cui attuale funzionalità, con specificoriferimento al suo ruolo, non è concretamente dimostrata ma solo presunta sulla basedi accadimenti passati.2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge per manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di fuga.Anche la valutazione sul pericolo di fuga risulta viziata da manifesta illogicità.Il Tribunale fonda tale pericolo su due elementi: la fuga di coindagati (Marullo)e i passati legami del prevenuto con gli [OSCURATO:PERSONA], desunti da documenti rinvenutinella sua abitazione nel novembre 2024. Tuttavia, l'ordinanza stessa dà atto che talidocumenti sono datati: la carta d'identità degli [OSCURATO:PERSONA] era "scaduta nelnovembre 2024" e la carta di debito della [OSCURATO:PERSONA] era "solo recentementescaduta (03/2025)". A febbraio 2026, tali elementi hanno perso gran parte della loroL'illogicità della motivazione emerge in modo lampante laddove il Tribunaleliquida un fatto storico di segno contrario, di eccezionale rilevanza, derivante dal datodi fatto secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo la scarcerazione, a seguito dell’annullamento delprimo titolo cautelare, non si è allontanato dal territorio italiano.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per apparenza dellamotivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della misura e all’impossibilità didisporre gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico.Il Tribunale ha ritenuto la custodia in carcere l'unica misura adeguata, superandola presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e rigettando la richiestasubordinata di arresti domiciliari. La motivazione, tuttavia, è meramente apparentee si basa su clausole di stile.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice hal'obbligo di fornire una motivazione rafforzata per giustificare l'inadeguatezza di ognialtra misura meno afflittiva, specialmente a fronte di una richiesta difensiva specificae documentata circa la disponibilità di un domicilio idoneo.L'ordinanza impugnata si sottrae a tale obbligo, utilizzando una formulastereotipata applicabile a chiunque sia indagato per reati commessi con mezzitecnologici, violando così l'art. 275 cod. proc. pen. e incorrendo nel vizio dimotivazione apparente. Inoltre, il Tribunale, pur riconoscendo che la presunzione dicui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera in forma "temperata", non essendoil [OSCURATO:PERSONA] intraneo a clan, di fatto la applica in modo assoluto, omettendo quellavalutazione rigorosa e specifica sulla proporzionalità che proprio la natura"temperata" della presunzione imporrebbe.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenzadi richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnatole conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo – che lamenta, in buona sostanza, che la motivazione sirisolverebbe in una petizione di principio, perché non assolverebbe all’obbligomotivazionale circa la dovuta valutazione individualizzata e attuale, che colleghi lapersonalità dell'indagato e le circostanze odierne ad una probabilità concreta edmanifestamente infondato.Innanzitutto, il ricorrente non si confronta con la parte di decisione – costituentela premessa del ragionamento svolto sotto il profilo cautelare – che evidenzia il suoruolo di spicco nell’ambito del sodalizio alla cui espansione si assume che egli abbiacontribuito con la predisposizione di nuove alleanze con altre consorterie (si veda intermini, Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287296 – 01).Ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso nuovamente contestare o ridimensionare conl’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., presentata il 30 ottobre 2025, ancor prima chequesta Corte si pronunciasse sul provvedimento, dinanzi ad essa impugnato, con cuiil Tribunale, con ordinanza del 15 luglio 2025, aveva rigettato la richiesta di riesamedell’ordinanza genetica applicativa della misura custodiale in argomento.Come si spiega in premessa nel provvedimento impugnato, il Giudice per leindagini preliminari, con provvedimento depositato il 10.11.25, oggetto diimpugnazione, ha respinto l'istanza richiamando il contenuto del provvedimento concui aveva applicato la custodia in carcere quale espressione delle esigenze cautelariancora permanenti e non elise “dal mero decorso del tempo in regime cautelare". Haosservato di avere già esposto le ragioni della attendibilità del collaboratoreTamburrino; di avere già valutato, in sede applicativa, molti degli aspetti evidenziatidal difensore, e rilevato che l'esclusione per alcuni indagati della aggravante ex art416 bis.1 cod. pen. non era affatto pacifica, perché costituiva oggetto dì pronuncedel Tribunale del Riesame che erano state impugnate dal P.M. procedente.In data 4 novembre 2025, vale a dire sei giorni prima del provvedimento dirigetto del Giudice per le indagini preliminari appena richiamato, questa Corte (Sez.3, Sentenza n. 9077 del 4.11.2025, dep. 09/03/2026) ha dichiarato inammissibile ilricorso promosso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 15 luglio2025, rimandando alle pagg. 30-32 di tale provvedimento, confermativo di quellogenetico del Giudice per le indagini preliminari del 3 giugno 2025 di applicazione dellamisura custodiale di cui trattasi (emesso all’esito dell’annullamento del primoprovvedimento custodiale, censurato per difetto di autonoma motivazione, risalenteal 6 dicembre 2024).A ben vedere, rispetto alla fase cautelare esauritasi con il procedimento diriesame ora descritto, nulla di specifico e di ulteriore è emerso.Lo stesso ricorso in scrutinio si limita a rilievi generici, che fanno tra l’altro levasul lasso di tempo trascorso tra l’annullamento della prima ordinanza genetica el’esecuzione della seconda, del quale si era evidentemente già tenuto conto, per levalutazioni del caso, sia nel momento in cui è stato disposto il ripristino della custodiain carcere (e ciò anche con riferimento al pericolo di fuga, rispetto al quale si eraevidenziato come il ricorrente avesse uno stabile radicamento negli [OSCURATO:PERSONA](disponibilità patrimoniali, carta di credito e documento d’identità), sia nella fasesuccessiva da parte del Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato. Questoevidenzia innanzitutto che l’appello proposto dalla difesa lamenta la motivazioneapparente con cui il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’istanza, sia conriferimento all'attendibilità di Tamburrino, sia con riferimento all'esistenza di riscontriindividualizzanti, facendo riferimento a dichiarazioni incongruenti del collaboratore,vaghe, con riferimenti smentiti (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), e che, nel resto,l’appello, non è altro che una riproposizione quasi testuale dell'istanza ex art. 299cod. proc. pen. anche nelle conclusioni formulate.Quindi, ha concluso il Tribunale del riesame, quanto al presupposto di cui all'art.273 del codice di rito, che il tema era stato già verificato dal medesimo Tribunale inoccasione della recente pronuncia emessa, rappresentante un punto di riferimentoancor più attuale rispetto al provvedimento genetico richiamato dal Giudice per leindagini preliminari nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale in quellaoccasione evidenziato il rilievo indiziario di molteplici intercettazioni risalenti al 2021quale fondamento del ricostruito ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio di cui al capo OE, adintegrazione di quanto esposto nel provvedimento genetico.Dopo aver ripassato in rassegna gli elementi emersi a carico del prevenuto checostituivano il principale oggetto di censura, e ribadito quindi il ruolo attribuito alricorrente, il Tribunale ha, comunque, dato conto della prognosi effettuata sullapermanenza del pericolo di reiterazione, illustrando gli elementi che denotano latotale assenza di segnali di interruzione della condotta, per non essere affattoparagonabile la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella di Ballera e Mezzatesta, a frontedell’ampia collaborazione offerta da ciascuno di questi agli inquirenti (non è chiaro sead essi si riferisca l'istanza difensiva, precisa il Tribunale del riesame stante la suagenericità) «ma è evidente che la situazione non è assimilabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] chenon ha mostrato alcuna volontà di cesura con il contesto, checché la difesa parli diun autonomo allontanamento che si sarebbe registrato già nel 2022, inverosconfessato dal più recente materiale emerso dal sequestro degli apparecchi telefonicidi alcuni imputati, che rivela una attuale vivace operatività interrotta solo dallaesecuzione dei provvedimenti cautelari.» (così testualmente nel provvedimentoimpugnato a pag. 15).Ugualmente generica, osserva poi il Tribunale, «è la indicazione relativa alridimensionamento di alcune incolpazioni: la esclusione della aggravante ex art 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai componenti del diverso sodalizio di cui al capo OD neilegami di costoro con il clan Nuvoletta (sulla scorta di pronunce di questo Tribunaleche in cassazione hanno trovato conferma) non può avere alcun riflesso sui diversilegami che il diverso sodalizio mafioso di cui al capo OE, di cui [OSCURATO:PERSONA] è organizzatore,aveva con la consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]».Indi ha concluso il Tribunale del riesame che «[n]essun elemento di novità èdunque intervenuto per indurre ad una rivalutazione dei presupposti cautelari, talinon essendo, anche nella loro valutazione congiunta, quelli che la difesa elenca nelleultime pagine dell’istanza ex art 299 cod. proc. pen. e nell'atto di appello persuggerire una attenuazione delle esigenze cautelari recentemente valutate» dalmedesimo Tribunale nel provvedimento che rigettava la richiesta di riesamedell’ordinanza genetica – provvedimento che, come sopra detto, è oramai definitivoper essere stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione propostonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Nel rendere tale motivazione il Tribunale del riesame ha, quindi, integralmenterichiamato i passaggi argomentativi del precedente provvedimento emesso in sededi riesame, che aveva, in buona sostanza, messo in evidenza come nessun elementofosse stato addotto dalla difesa per contrastare la presunzione ex lege rispetto alpericolo di recidiva, desumibile, anche concretamente, dal ruolo di rilievo attribuitoal [OSCURATO:PERSONA], per nulla esecutivo ma organizzativo e propulsivo, espressione diesperienza acquista e di legami stretti nel tempo.3. Quanto al profilo cautelare legato al pericolo di fuga, esso deve ritenersiassorbito dal momento che lo stesso Tribunale del riesame ha già evidenziato come«[i]n ogni caso anche il solo rischio di recidiva è di tale grado da richiedere di esseresalvaguardato con la custodia in carcere. Non solo per via della presunzione legale diidoneità di detta misura», applicabile alla fattispecie in esame risultando la misuraimposta al [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore di un sodalizio finalizzato alla commissione direati tributari, di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di danaro con l’aggravantedella transnazionalità e dell’agevolazione mafiosa, «ma per la natura dei reati di cuisi teme il ripetersi e per il concreto ruolo organizzativo e non solo esecutivo diPerillo.».In tal modo il Tribunale del riesame ha offerto una congrua motivazione inpositivo sulla sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e della idoneità dellasola misura carceraria a fronteggiarlo, aggiungendo altresì che anche «dal domicilio- o sottoposto a misura non detentiva - [OSCURATO:PERSONA] potrebbe facilmente riattivarsi nonessendo prevedibile la spontanea osservanza delle prescrizioni che le connotano (inparticolare quella degli arresti domiciliari) in un contesto in cui il sodalizio diappartenenza ha fatto costante ricorso a prestanome, a schede telefoniche intestatea soggetti compiacenti, a sistemi di comunicazione protetti, all'impiego di nicknamedietro ai quali nascondersi.».Discende, da quanto osservato, la genericità e manifesta infondatezza di tutti imotivi di ricorso, giacché, a fronte di un congruo corredo argomentativo, che nondenuncia evidenti illogicità, avendo il giudice del merito rispettato i parametri dellarazionalità e completezza, le critiche del ricorrente si rivelano generiche, mancandodi correlare le ragioni argomentate nella decisione impugnata con quelle poste afondamento dell'atto di impugnazione (come viceversa richiede l'art. 581, comma 1,lett. a) c.p.p.), finendo così con l’ignorare le argomentazioni del provvedimentocensurato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) e producendosi in unarivalutazione in fatto che s'appalesa, al più, inammissibilmente confutativa(Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287512).4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Teresa BelmonteRenata [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23027/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris