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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31203/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni in fatto ed in diritto (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza), risultando gli stessi non specifici ma solamente apparenti, oltre che volti mettere in evidenza anche ragioni per arrivare a conclusioni e a interpretazioni differenti rispetto a quelle cui è giunto giudice di merito; che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di un bene proveniente da delitto dimostra la conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718.

Così anche Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085).

La prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta tramite qualunque fattore, anche indiretto, e dunque anche attraverso l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell'agente - o, ad ogni modo, attraverso elementi la cui coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede -, essendo, tra l'altro, la struttura stessa della fattispecie in esame a richiedere come necessario l'accertamento sulle modalità acquisitive della "res" (così Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713.

Si veda anche Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni in fatto ed in diritto (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza), risultando gli stessi non specifici ma solamente apparenti, oltre che volti mettere in evidenza anche ragioni per arrivare a conclusioni e a interpretazioni differenti rispetto a quelle cui è giunto giudice di merito; che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di un bene proveniente da delitto dimostra la conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718. Così anche Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085). La prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta tramite qualunque fattore, anche indiretto, e dunque anche attraverso l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte dell'agente - o, ad ogni modo, attraverso elementi la cui coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede -, essendo, tra l'altro, la struttura stessa della fattispecie in esame a richiedere come necessario l'accertamento sulle modalità acquisitive della "res" (così Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713. Si veda anche Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l
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